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NUOVO BANDO IN AGRICOLTURA - SRE02 INSEDIAMENTO NUOVI AGRICOLTORI

Tra i cinque avvisi a valere sul piano strategico della PAC 2023/2027 (ex PSR) c’è la misura “SRE02 - Insediamento nuovi agricoltori”. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre nuovi agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

A chi si rivolge

La misura si rivolge al nuovo agricoltore dai 41 ai 61 anni non compiuti che si insedia per la prima volta in qualità di capo d’azienda agricola (non sono ammessi insediamenti multipli).

Capo d’azienda è il nuovo agricoltore che si insedia, o si è insediato al max nei 12 mesi precedenti, per la prima volta in un'azienda agricola ed è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Nel caso costituisca un’impresa individuale, il nuovo agricoltore è ipso facto capo azienda.

Nel caso di insediamento in una società, già costituita o ancora da costituire, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

  • detiene una quota prevalente del capitale
  • partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
  • provvede alla gestione corrente della società.

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Sicilia.

Requisiti di formazione e/o competenze richieste per il nuovo agricoltore

Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

  1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di laurea, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
  2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni;
  3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale, oppure titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale.

Criteri

Sono ammissibili al sostegno i nuovi agricoltori:

- C01: al momento della proposizione della domanda di sostegno avere un’età maggiore ai 40 anni e inferiore a 61 anni non compiuti;

- C02: possedere un’adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di nuovo agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del piano aziendale e comunque entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

- C03: la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell’attività agricola.

- C04: insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nelle precedenti definizioni. Il beneficiario può essere già capo azienda di una impresa agricola e deve essersi insediato da meno di 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

- C05 insediarsi in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il 2° grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il 1° grado. Per garantire le finalità del bando, nelle società di nuova costituzione o già costituite in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte della compagine societaria i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo. I soggetti che hanno ceduto, anche in parte, l’azienda in cui si insedia il nuovo agricoltore non possono far parte, in nessun caso, della compagine societaria.

- C06: non aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

- C07: non sono ammessi al sostegno i giovani che si insediano in aziende con una Produzione standard minore di:

  • euro 8.000,00 per le aziende localizzate nelle Isole minori e per le aziende localizzate in Zone svantaggiate e montane;
  • euro 10.000,00 per le aziende localizzate in altre zone diverse da quelle sopracitate;
  • maggiore di euro 250.000,00 in tutti i casi.

Impegni e obblighi

I beneficiari sono soggetti ai seguenti impegni (IM) ed obblighi (OB):

- IM01 - I nuovi agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio al fine di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura.

- IM02 - assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;

- OB02 – II beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento entro 90 giorni dalla graduatoria definitiva e ad avviare e completare le attività entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Agevolazione

  • Sovvenzione in conto capitale
  • Sostegno forfettario in conto capitale di 50.000,00 euro

Erogazione

Il premio sarà erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno,

- il 60% a saldo dopo la verifica da parte dell’amministrazione della documentazione comprovante la piena e regolare attuazione del Piano Aziendale e, se successiva, l’avvenuta acquisizione dell’adeguata formazione o competenza professionale.

Termini di presentazione della domanda: 15 ottobre 2023 – 15 gennaio 2024

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad euro 20.000.000,00, di cui euro 10.100.000,00 di quota FEASR.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

SRE01 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

Sono stati pubblicati cinque avvisi a valere sul piano strategico della PAC 2023/2027 (ex PSR). Si punta sull’insediamento di giovani agricoltori e su interventi per lo sviluppo locale.

Una delle 5 misure sulle quali investe la regione Sicilia è “SRE01 - Insediamento giovani agricoltori”. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani agricoltori nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

A chi si rivolge

La misura si rivolge al giovane agricoltore dai 18 ai 41 anni non compiuti che si insedia per la prima volta in qualità di capo d’azienda agricola (non sono ammessi insediamenti multipli).

Capo d’azienda è il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato al max nei 12 mesi precedenti, per la prima volta in un'azienda agricola ed è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Nel caso costituisca un’impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di insediamento in una società, già costituita o ancora da costituire, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

  • detiene una quota prevalente del capitale
  • partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
  • provvede alla gestione corrente della società.

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Sicilia.

Requisiti di formazione e/o competenze richieste per il giovane agricoltore

Con la nuova Pac cambiano i requisiti per essere considerati “giovani imprenditori agricoli”. Se fino allo scorso anno era sufficiente essere un under 40 che si insedia per la prima volta come capo azienda, da quest’anno è necessario possedere almeno uno di questi titoli o esperienze lavorative:

  1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di laurea, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
  2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni;
  3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale, oppure titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale.

Criteri

Sono ammissibili al sostegno i giovani agricoltori:

- C01: al momento della proposizione della domanda di sostegno avere un’età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;

- C02: possedere un’adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del piano aziendale e comunque entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

- C03: la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell’attività agricola.

- C04: insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nelle precedenti definizioni. Il beneficiario può essere già capo azienda di una impresa agricola e deve essersi insediato da meno di 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

- C05: insediarsi in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il 2° grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il 1° grado (nelle società di nuova costituzione o già costituite in cui si insedia il giovane, non possono far parte della compagine societaria i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo). I soggetti che hanno ceduto, anche in parte, l’azienda in cui si insedia il giovane agricoltore non possono far parte, in nessun caso, della compagine societaria.

- C06: non aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

- C07: non sono ammessi al sostegno i giovani che si insediano in aziende con una Produzione standard minore di:

  • euro 8.000,00 per le aziende localizzate nelle Isole minori e per le aziende localizzate in Zone svantaggiate e montane;
  • euro 10.000,00 per le aziende localizzate in altre zone diverse da quelle sopracitate;
  • maggiore di euro 250.000,00 in tutti i casi.

Impegni e obblighi

I beneficiari sono soggetti ai seguenti impegni (IM) ed obblighi (OB):

- IM01 - I giovani agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio al fine di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura.

- IM02 - assolvere ai requisiti di ―agricoltore in attività al massimo entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;

- OB02 – I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento entro 90 giorni dalla graduatoria definitiva e ad avviare e completare le attività entro 36 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Agevolazione

  • Sovvenzione in conto capitale
  • Sostegno forfettario in conto capitale di 50.000,00 euro

Erogazione

Il premio sarà erogato in due rate:

- il 40% a titolo di acconto, a seguito della decisione con cui è concesso il sostegno,

- il 60% a saldo dopo la verifica da parte dell’amministrazione della documentazione comprovante la piena e regolare attuazione del Piano Aziendale e, se successiva, l’avvenuta acquisizione dell’adeguata formazione o competenza professionale.

Termini di presentazione della domanda: 15 ottobre 2023 – 15 gennaio 2024

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad euro 78.000.000,00, di cui euro 39.390.000,00 di quota FEASR

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Giovedì, 03 Agosto 2023 15:42

WHISTLEBLOWING: LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC

WHISTLEBLOWING: LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC

Entrano in vigore le nuove “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

 

Con l’efficacia dal 15 luglio del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i cosiddetti whistleblower, entrano in vigore le nuove Linee guida ANAC, a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Per effetto delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 24 del d.lgs. 24/2023, la decorrenza delle nuove norme è stata fissata al 15 luglio 2023 per tutti i soggetti del settore pubblico e per quelli del settore privato che nell'ultimo anno hanno impiegato un numero di dipendenti pari o superiore a 250.

Nello specifico, per il settore pubblico le disposizioni del Decreto sono rivolte ai seguenti soggetti:

  • Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • Autorità amministrative indipendenti;
  • Enti pubblici economici;
  • Società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
  • Società in house anche se quotate;
  • Altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013
  • Organismi di diritto pubblico;
  • Concessionari di pubblico servizio.

Per il settore privato, invece, esso è applicabile a soggetti che:

  • Hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • Rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • Sono inclusi nella cornice applicativa del D.Lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • Sono soggetti al D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione gestione e controllo ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).

Sono escluse, invece ad avviso di ANAC, le mere irregolarità intese quali “situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico”.

BANDO PARCO AGRISOLARE: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dal 12 settembre al 12 ottobre 2023 potranno essere presentate le domande per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici agricoli.

 

Via libera alla presentazione delle domande di accesso al bando Parco Agrisolare. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Il bando segue le regole definite dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste nel DM 19 aprile 2023 e attua la Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ‘Parco Agrisolare’. Il 21 luglio 2023 il Ministero dell’agricoltura ha pubblicato l’avviso recante le modalità di presentazione delle domande, con annessi alcuni documenti essenziali quali i codici ATECO e le regole operative stilate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le novità del bando Parco Agrisolare

Il decreto 2023 ha elevato l’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo. Vengono poi introdotte nuove possibilità come quella dell’autoconsumo condiviso e la partecipazione di imprese in forma aggregata. Queste opzioni permettono una maggiore condivisione dei benefici ambientali e economici che derivano dall’uso dell’energia solare. Altre novità riguardano la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto. Inoltre ha raddoppiato la spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro e quella per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro. La spesa massima per beneficiario è pari ad 2.330.000 euro, un importo significativo che consente agli operatori del settore di fare investimenti di rilevante entità in progetti green e di effettuare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile, produttiva ed efficiente. Nell’ambito degli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici, saranno ammesse le spese per l’acquisto e la posa dei moduli fotovoltaici, la realizzazione di sistemi di accumulo e i costi di connessione alla rete.

Presentazione domande

Le domande per il Bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre e fino alle 12:00 del 12 ottobre 2023. Questo lasso di tempo offre alle imprese un’ampia finestra temporale per preparare accuratamente la loro candidatura e accedere ai benefici del bando.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 Visiona qui la scheda di sintesi

GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY NUOVA VERSIONE DAL 1° LUGLIO 2023

Applicabile già dall’1 gennaio 2023, la nuova versione diventa obbligatoria per tutti gli audit da luglio.

 

A partire dall'1 gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova versione di GlobalG.A.P Chain of custody (CocC) v 6.1. Tutti gli attori della filiera che gestiscono prodotti sfusi e non confezionati provenienti da processi di produzione oggetto di certificazione GLOBALG.A.P., nonché tutti coloro che confezionano ed etichettano i prodotti utilizzando riferimenti alla certificazione GLOBALG.A.P. hanno l’obbligo di attivare la certificazione Catena di custodia. Il Certificato CoC GlobalGAP rende possibile rintracciare i prodotti originati da un processo produttivo certificato GlobalGAP assicurando che essi non siano confusi con altri prodotti. L’ottenimento della certificazione GLOBALG.A.P. Catena di Custodia (CoC) garantisce che il prodotto certificato GLOBALG.A.P. in fase di coltivazione, mantenga la certificazione lungo tutta la filiera, dal produttore al rivenditore finale (Retailer, Ristoranti etc).

La nuova versione è obbligatoria a partire dal 1 luglio 2023. Con la nuova versione dello Standard, il campo di applicabilità si estende anche ai prodotti trasformati, la cui lavorazione può consistere in taglio, affettatura, cubettatura, congelamento e/o congelamento rapido (IQF), nella misura in cui il prodotto il prodotto oggetto di certificazione rimanga facilmente e visivamente riconducibile alla materia prima di origine. Ad esempio è possibile certificare funghi affettati, zucca a cubetti, melone tagliato, piselli surgelati, ecc.; non è possibile certificare succo d'arancia, purea di mele, passati di verdure, ecc. La nuova versione stabilisce che anche le attività affidate in subappalto potranno essere oggetto di specifico audit in funzione della loro classe di rischio. Per subappalto si intende una persona o un’azienda che svolge un’attività per conto di un’altra persona o azienda, mentre quest’ultima rimane responsabile del prodotto.

Sono classificati ad alto rischio i commercianti, i broker ed altri operatori che si occupano direttamente o tramite subappaltatori della (ri)lavorazione, (ri)confezionamento e/o (ri)etichettatura di prodotti certificati o che si occupano direttamente o tramite subappaltatori dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti sfusi (non confezionati, non sigillati o non etichettati) o dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti confezionati non etichettati. In caso di certificazione multisito, tutti i siti in cui i prodotti certificati vengono venduti, lavorati, manipolati, stoccati o gestiti devono essere valutati internamente e sottoposti a verifica da parte dell’Organismo di certificazione. Questa regola vale anche per i subappaltatori e per gli uffici amministrativi di broker che non vengono a contatto con il prodotto (possibilità di audit in remoto). Le aziende che commercializzano o trattano prodotti provenienti da aziende certificate, ma che non identificano o vendono questi prodotti come certificati o con la denominazione GLOBALG.A.P., non necessitano della certificazione CoC. In questo caso, la catena di custodia viene interrotta.

Vuoi maggiori informazioni? Contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

PARCO AGRISOLARE: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Contributo a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

 

Con Decreto del 19/04/2023 è stato reso noto l’aggiornamento della misura del PNRR Bando Parco Agrisolare 2023. Il decreto sul Parco Agrisolare promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli. L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui obiettivo è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.

A chi si rivolge

Sono Soggetti beneficiari:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

Attività ammissibili

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Spese ammissibili

Vengono finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Rispetto alla prima versione, la soglia di potenza installabile sale da 500 kWp a 1 MWp e il limite di spesa per i sistemi di accumulo passa da 50mila a 100mila euro

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento

Agevolazione e erogazione

A favore delle imprese della produzione agricola sono stati assegnati circa 775 milioni di euro ripartiti in:

  • contributi a fondo perduto pari all’80% con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni;
  • contributi a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro.

Inoltre, sono assegnati:

  • 150 milioni di euro a favore delle imprese di trasformazione agricola (con contributo a fondo perduto fino all’80% senza vincolo di autoconsumo);
  • 75 milioni di euro a favore delle imprese dell’agroindustria (con contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo).

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato A. L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 %, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.

Completamento investimento

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di ammissione, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Dotazione finanziaria

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19. 

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

FINANZIAMENTI SIMEST: DAL 3 MAGGIO RIPARTONO LE MISURE PER PMI E MIDCAP COLPITE DALLA CRISI UCRAIANA

Due linee di finanziamento con rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40%.

 

 

In apertura le nuove edizioni di due misure agevolative Simest a favore delle PMI e MIDCAP colpite dalla crisi ucraina. Le imprese interessate possono presentare domanda a partire dal 3 maggio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023, salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

A chi si rivolge

Le linee di finanziamento sono due: una dedicata alle imprese esportatrici dirette verso l’Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, e l’altra alle imprese con approvvigionamenti dagli stessi paesi.

La nuova opportunità finanziaria è destinata sia alle PMI che alle MIDCAP che hanno attualmente (o che abbiano avuto nel passato) rapporti commerciali anche di minima entità (export e/o "approvvigionamenti anche indiretti o di gruppo") con RUSSIA, UCRAINA o BIELORUSSIA: in tal caso, è possibile ottenere fino a 5 milioni di euro, di cui il 40% a fondo perduto ed il 60% a titolo di finanziamento agevolato a tasso zero, con due anni di preammortamento. Inoltre, a determinate condizioni (incremento dei costi energetici del 2022 rispetto al 2021), non vi è alcun obbligo di rendicontazione per un importo massimo di 2 milioni di euro.

Settori Esclusi

1) Attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all’Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021 (vedasi allegato);

2) Aziende attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

3) Aziende attive in via prevalente nei settori della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 c.d. “de minimis”2. In particolare:

  • SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività;
  • SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:
    • 11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);
    • 12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi).

Dotazione finanziaria

L’importo concedibile è pari al 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dell’impresa richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo pari a euro 2.500.000, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa richiedente.

In entrambi i casi l’impresa richiedente può destinare, in alternativa:

  • il 100% dell’intervento agevolativo alle spese ammissibili previste per ciascuna misura, oppure
  • almeno il 60% alle spese ammissibili e fino al 40% per spese per investimenti volti al rafforzamento patrimoniale, qualora in fase di rendicontazione l’impresa richiedente dimostri di aver subito nell’esercizio 2022 un incremento dei costi energetici superiore al 100%, come risultante dal confronto del Bilancio 2022 rispetto al Bilancio 2021 e come dichiarato e asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Entrambi i finanziamenti, il cui rimborso è a tasso zero, dovranno essere restituiti in 6 anni (di cui 2 di pre-ammortamento) e prevedono una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione.

Spese ammissibili e agevolazione

Rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per:

  • spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento/riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti, anche nell’ottica di ricerca di materiali alternativi a quelli solitamente in uso; tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
  • spese per investimenti per la sostenibilità in Italia ( interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell’impresa Richiedente;
  • spese per consulenze e studi volti all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/mercati alternativi di approvvigionamento; o di nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non più disponibili;
  • spese per partecipazione ad eventi internazionali in Italia e all’estero (fiere e mostre);
  • spese per la partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C volti all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento;
  • spese una tantum strumentali all’individuazione di nuovi potenziali fornitori/ mercati alternativi di approvvigionamento;
  • spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc.;
  • spese per investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale (laddove ammissibili);
  • spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato.

Scadenza

Dalle ore 09:00 del 3 maggio 2023 sarà possibile accedere al Portale finanziamenti Simest per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento. Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

Lunedì, 24 Aprile 2023 09:15

NORMATIVA ANTINCENDIO: GLI AGGIORNAMENTI

NORMATIVA ANTINCENDIO: GLI AGGIORNAMENTI

Focus sulle novità in generale. News su aggiornamento antincendio e sulla validità del corso che passa da 3 a 5 anni.

 

Di recente, oltre al Testo Unico, anche la normativa antincendio ha subito importanti modifiche, con l’emanazione di tre decreti che prevedono una serie di criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, per il servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il 4 Ottobre 2022 è entrato in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.

Il Decreto ha anche confermato l’obbligatorietà del “Piano di Emergenza” per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori e per tutte le attività che sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). La novità è che il piano di emergenza diventa obbligatorio anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori, quindi anche meno di 10).

Per quanto riguarda la formazione dal 04/10/2022, i corsi di formazione antincendio mantengono la stessa durata, ma cambiano denominazione:

  • da rischio basso a livello 1
  • da rischio medio a livello 2
  • da rischio alto a livello 3

Per considerare la formazione valida sono stati aggiunti nuovi contenuti minimi necessari:

  • ora la prova pratica con estintore è prevista anche per formazioni ed aggiornamenti di livello 1 (ex rischio basso)
  • ora la prova pratica per formazioni ed aggiornamenti di livello 2 (ex rischio medio) richiede l’uso di idranti con l’erogazione di acqua in pressione
  • ora la prova pratica per i livelli 1 e 2 prevede anche la presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza

La validità del corso passa da 3 a 5 anni, mentre la durata di ogni corso base rimane confermata in 4 ore per il “livello 1” (ex rischio basso), 8 ore per il “livello 2” (ex rischio medio) e 16 per il “livello 3” (ex rischio elevato).

Entrando tuttavia in vigore l’obbligo dell’aggiornamento, fino ad ora non obbligatorio ma solo consigliato, le nuove disposizioni hanno previsto anche la tempistica per programmare ed effettuare i percorsi formativi di aggiornamento:

  • corsi effettuati da meno di 5 anni: devono essere aggiornati allo scadere dei 5 anni;
  • corsi effettuati da più di 5 anni: devono essere aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e perciò non oltre il 4 ottobre 2023.

I GIOVANI NON FANNO PIÚ IMPRESA: I DATI DI INFOCAMERE-UNIONCAMERE

In soli tre anni, la presenza di imprese giovanili è calata in Italia del -6,6%.

 

È una discesa ripida, che non accenna a fermarsi, quella delle imprese giovanili in Italia.

Secondo i dati raccolti dal Sole 24 Ore, pubblicati all’interno dell’indagine della Qualità della vita, i giovani non vogliono più rischiare e investire nell’apertura di nuove attività. Questo mette in evidenza il declino dell’imprenditorialità giovanile, un trend in corso da circa un decennio. Basta pensare che nel 2011 erano 697mila le attività con più della metà della compagine sociale sotto i 35 anni. Un’impresa su dieci. Mentre oggi le imprese giovanili sono solo l’8,4% del totale. Con una perdita, tra il 2011 e 2022 di oltre 185mila unità.

Secondo una statistica elaborata da Infocamere-Unioncamere, dal 2019 a oggi sono scomparse circa 36 mila imprese con amministratori o soci in età compresa entro i 35 anni. In soli tre anni, la presenza di imprese giovanili (tra i 18 e i 35 anni) è calata del -6,6%, mentre dal 2011 si è riscontrato un calo di circa 185 mila imprese. Un ruolo determinante in questo scenario non può che essere riconosciuto alla pandemia da Covid-19, che con i suoi lunghi mesi di lockdown ha messo in ginocchio numerose attività imprenditoriali. Tuttavia, questa non esaurisce le spiegazioni al problema. L’Italia, infatti, è un Paese demograficamente vecchio dove il ricambio generazionale non riesce a mettersi in moto adeguatamente. Alla base di questi dati, il calo della propensione all’autoimprenditorialità dei giovani, è causato anche dalle bollette e costi fissi sempre più alti.

Il 70% delle imprese giovanili sono ditte individuali, oltre il 25% opera nel commercio, il 12% nelle costruzioni, l’11% nella ristorazione e il 10% nell’agricoltura e così via. E proprio il commercio tra il 2011 e il 2020 ha registrato uno dei cali più significativi nel numero di imprese under 35 (-25%): “quello del commercio, è un settore in cui le aggregazioni e la presenza di piattaforme globali, hanno creato vantaggi competitivi insuperabili per un giovane che entra nel mercato”, spiega Andrea Colzani, presidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio. In questo caso, la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale: spingendo i più piccoli a usare il web per crescere, ha innescato nei giovani una visione pro-tecnologia portandoli a intercettare i nuovi trend. C’è ancora speranza e a confermalo sono anche le iniziative messe in campo dal Governo per rendere più snelle le nuove aperture. Tra le novità approvate a fine 2022, troviamo il via libera all’apertura delle Srl semplificate tramite videocall, sulla nuova piattaforma dei notai. Sono diversi gli incentivi attualmente rivolti ai giovani imprenditori. Tra questi troviamo le misure gestite da Invitalia come il Resto al Sud e On-Nuove imprese a tasso zero. La prima è una misura nata per sostenere l’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno. Con un contributo al 50% fondo perduto e al 50% finanziamento bancario a tasso zero, Invitalia intende valorizzare le competenze degli under 56, aiutandoli a diventare imprenditori nella loro terra d’origine. Per quanto riguarda il secondo invece, si intende dare spazio ai giovani e donne di tutta Italia, attraverso un mix di finanziamento a tasso zero e fondo perduto, per progetti di impresa fino a 3 milioni di euro. Dal lancio, sono state presentate oltre 4 mila richieste e ne sono state finanziate già 500. Inoltre, negli ultimi anni sono stati intensificati da parte di Invitalia, tutte le attività di orientamento ed educazione imprenditoriale presso scuole, università, incubatori e altri luoghi di innovazione.

Gli imprenditori under 35 scarseggiano in tutta Italia, ma il calo è concentrato soprattutto in alcune aree del Paese. Non mancano però province più dinamiche, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, che hanno registrato un aumento delle imprese “nelle mani” degli under 35: Bolzano, Trieste, Piacenza, Monza e Brianza e Torino.

 

PROTEZIONE DAL RADON: LE NOVITÀ E GLI AGGIORNAMENTI

Gli aggiornamenti del nuovo D.Lgs. 203/2022 riguardo l’informazione e la formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

 

Il radon è la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione e dunque è importante conoscere gli aggiornamenti della normativa di riferimento.

Anche perché recentemente il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stato modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

Le principali correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono: la modifica dei Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).

Tra le novità di più ampio ambito applicativo troviamo quelle che riguardano gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla:

  • trasmissione della valutazione di dose all’Archivio nazionale degli esposti: i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
  • informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione
  • informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale.

Il datore di lavoro che opera in locali semisotterranei e situati al piano terra deve completare la misurazione del radon entro 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del piano regionale per la protezione del radon.