Lunedì, 24 Marzo 2025 15:17

Polizze Catastrofali: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obbligo per le imprese

Dal 31 marzo 2025 scatterà in Italia un obbligo assicurativo senza precedenti: tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese saranno tenute a sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali derivanti da eventi naturali.

L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e regolato nel dettaglio dal Decreto ministeriale 18/2025 del MEF, nasce dalla crescente esposizione del territorio italiano a fenomeni sismici e alluvionali, ma anche dalla necessità di ridurre la pressione economica sul sistema pubblico di protezione civile.

L’Italia, infatti, presenta il più basso tasso di copertura assicurativa contro i disastri naturali tra i paesi europei più esposti. Secondo dati ANIA, solo il 2,4% delle abitazioni è coperto da una polizza contro i rischi catastrofali. Le microimprese non fanno molto meglio: solo il 3,4% risulta coperto contro le alluvioni e l’8,4% contro i terremoti, mentre la percentuale sale rispettivamente al 28,2% e 32,2% per le piccole imprese, fino ad arrivare a circa due terzi per le medie imprese. Le grandi aziende risultano quasi totalmente assicurate.

Una copertura obbligatoria per tutte le imprese (con poche eccezioni)

Il nuovo obbligo si applica a tutte le imprese, italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, che siano iscritte nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità. Rientrano dunque nell’obbligo anche le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), nonostante l’attività esercitata non sia propriamente industriale o commerciale. Ne sono escluse unicamente le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice civile, come approfondito più avanti.

Le polizze dovranno coprire, obbligatoriamente, i beni strumentali all’attività d’impresa: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e le merci. L’obbligo sussiste anche se i beni non sono di proprietà dell’impresa ma sono impiegati a qualunque titolo, per esempio in leasing, locazione, usufrutto o affitto d’azienda. Il principio guida è che siano funzionali all’attività produttiva e non necessariamente iscritti a bilancio.

Eventi coperti, limiti e incertezze

Il perimetro della garanzia obbligatoria è circoscritto a cinque eventi naturali: terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Esclusi invece eventi come bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, maremoti e, più in generale, i cosiddetti eventi “di contorno” o danni indiretti. Non sono coperti, ad esempio, i danni da interruzione dell’attività produttiva (business interruption), né quelli causati da comportamenti umani negligenti o da abuso edilizio.

Rimangono alcuni nodi interpretativi, ad esempio in merito all’intensità minima dell’evento per attivare l’indennizzo, soprattutto in caso di calamità localizzate che colpiscano un singolo immobile. In caso di stato di emergenza dichiarato, il dubbio non si pone, ma in sua assenza l’operatività resta incerta salvo specifiche clausole contrattuali.

L’obbligo a contrarre e i limiti per le compagnie

Le compagnie assicurative abilitate all’esercizio del ramo 8 danni saranno tenute a offrire copertura, ma solo nei limiti della loro capacità assuntiva. Il decreto consente infatti alle imprese di fissare dei limiti di tolleranza al rischio, oltre i quali potranno rifiutare nuove proposte, previa comunicazione all’IVASS e pubblicazione sul proprio sito. Inoltre, l’obbligo a contrarre non è modulare: l’impresa assicuratrice deve offrire copertura per tutti e cinque gli eventi previsti e non potrà, ad esempio, accettare solo la copertura contro il terremoto escludendo l’alluvione.

Il premio assicurativo potrà tuttavia essere differenziato in base al rischio effettivo dell’area geografica e anche in relazione alle misure preventive adottate dall’impresa, in una logica di premialità.

Tempistiche e regole transitorie

Il termine per la stipula della copertura è il 31 marzo 2025. Entro quella data, tutte le imprese obbligate dovranno essere dotate di una polizza conforme alle disposizioni di legge. Le polizze già in essere potranno essere mantenute solo se adeguate entro il primo rinnovo utile o quietanzamento successivo. È escluso che polizze generiche contro eventi atmosferici (come grandine o gelo) possano essere considerate valide: la copertura deve includere almeno uno degli eventi catastrofali previsti dalla legge.

Per i contratti collettivi con adesione individuale, la scadenza si applica al singolo contratto del partecipante. In caso di inadempienza, la sanzione amministrativa prevista va da 200.000 euro a 1 milione di euro. Oltre alla multa, le imprese rischiano l’esclusione da qualsiasi contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, anche non legata a eventi calamitosi.

La compartecipazione pubblica

Un elemento innovativo del sistema è la compartecipazione pubblica al rischio, attraverso l’intervento di SACE, che riassicurerà fino al 50% degli indennizzi versati dalle compagnie, con un tetto annuale di 5 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di garantire la sostenibilità del sistema, specie per i rischi ad alto impatto.

È anche prevista, grazie alla legge quadro sulle ricostruzioni post calamità, la possibilità per le imprese danneggiate di richiedere un anticipo pari al 30% dell’indennizzo, anche in assenza di previsione contrattuale, per favorire la ripresa dell’attività.

Focus: l’agricoltura e l’eccezione prevista

Le imprese agricole sono espressamente escluse dall’obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali. La legge 213/2023, al comma 111 dell’articolo 1, richiama le imprese definite dall’articolo 2135 del Codice civile, che si occupano di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tuttavia, permangono ambiguità interpretative. Il fondo mutualistico nazionale previsto dalla legge 234/2021 copre infatti solo le produzioni agricole vegetali, escludendo quindi gran parte dei beni aziendali (come fabbricati, impianti e attrezzature), che nelle altre imprese sono invece obbligatoriamente assicurabili. Restano quindi scoperti gli immobili strumentali delle aziende agricole, comprese quelle che si occupano di trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti.

Per quanto riguarda il comparto ittico, la distinzione è sottile: gli acquacoltori (che allevano organismi acquatici e sviluppano cicli biologici) sono esonerati come gli agricoltori, mentre i pescatori professionali, titolari di licenza di pesca, non godono di esenzione e rientrano negli obblighi assicurativi.

 

Ultima modifica il Martedì, 25 Marzo 2025 13:11