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Il rifiuto di sottoporsi a visita medica è sanzionabile con il licenziamento in tronco.

 

La visita medica di idoneità del lavoratore per cambio delle mansioni è un adempimento di legge a cui il dipendente non può sottrarsi anche se ritiene sussistere i presupposti di un illegittimo demansionamento. È quanto ha ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 26199 depositata il 6 settembre 2022. Nello specifico la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una dipendente che si era rifiutata di sottoporsi alla visita medica prevista per legge senza un motivo legittimo, ma solo per paura di un demansionamento.

Come funziona la sorveglianza sanitaria nel caso di cambio mansione?

Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. È un dovere di legge (previsto dal D.lgs. n. 81/2008) del dipendente quello di sottoporsi ai controlli sanitari richiesti dal legislatore o comunque disposti dal medico competente. Il dipendente che viene convocato per sottoporsi ad un controllo sanitario aziendale e rifiuta la visita medica rischia di non poter svolgere le mansioni che gli sono state assegnate, poiché non ci sono gli elementi per stabilire la sua idoneità psicofisica a tale attività. Non solo: se il controllo risponde alla necessità di un cambio di mansioni (e, quindi, si rende obbligatorio), davanti ad un secondo rifiuto il lavoratore può essere licenziato. Secondo la Suprema Corte, infatti, un atteggiamento del genere “non è assolutamente giustificabile” nemmeno quando il dipendente declina l’invito del datore per il timore di essere demansionato.

La Cassazione ricorda l’obbligo in capo al datore di sottoporre il lavoratore alla visita medica e di adeguare le mansioni del dipendente alle capacità e alle condizioni di salute di quest’ultimo. Inoltre il lavoratore ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione del medico competente sull’idoneità a svolgere determinate mansioni. Pertanto, conclude l’ordinanza, nulla può giustificare il rifiuto della visita medica da parte del dipendente, mentre risulta legittimo il suo licenziamento nel caso in cui tale condotta persistesse.

 

 

 

 

 

Dal 1° settembre 2022 nuove regole per ricorrere al lavoro agile. Ecco le principali novità.

 

Al via le nuove regole per lo smart working. Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro. Dal 1° settembre per poter prestare le attività lavorative in modalità smart working è obbligatorio sia un accodo individuale tra l’azienda ed il lavoratore, sia la comunicazione telematica effettuata al Ministero del Lavoro. Se entro 5 giorni dall’inizio non si procede alla comunicazione, scattano le sanzioni per il datore di lavoro relative a ciascun lavoratore interessato.

Sono le nuove regole per i datori di lavoro, ma non gli unici obblighi da prendere in considerazione. Occorre soprattutto valutare quali sono gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. In particolare, occorrerà procedere ad un aggiornamento del DVR in relazione alla prestazione svolta fuori sede, monitorare la valutazione stress lavoro correlato, predisporre una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore, nonché provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. In caso di mancato adempimento degli obblighi di sicurezza sono previste penali.

Il cambiamento parziale della sede lavorativa (in quanto con lo smart working, parte dell’attività viene comunque svolta all’interno della sede aziendale) non comporta modifiche in relazione alle regole sulla sorveglianza sanitaria e, quindi, se viene svolta attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono. È importante ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS. Il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. Si può qualificare tale nuova formazione come l’aggiornamento previsto entro il quinquennio successivo alla prima formazione (o all’ultimo aggiornamento). Può avere una durata variabile e non necessariamente di 4 ore, come la durata del corso intero specifico per le attività a rischio basso (normalmente effettuato da coloro che svolgano attività con uso di strumentazione informatica). Contrariamente allo svolgimento in solitario delle attività lavorative presso la sede aziendale o presso terzi, in smart working non è obbligatorio provvedere alla nomina e formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso.

 

 

 

 

 

 

Aumenti per centinaia di milioni di euro. I numeri di Confartigianato

 

Da settembre 2021 a oggi, le micro e piccole imprese hanno pagato per l’energia elettrica 21,1 miliardi in più rispetto all’anno precedente. A lanciare l’allarme è Confartigianato che ha calcolato l’impatto sulle MPI della crisi energetica e dell’impennata dei prezzi del gas. I maggiori oneri li hanno subiti gli imprenditori della Lombardia con 4,3 miliardi, seguiti da quelli del Veneto con 2,1 miliardi, dell’Emilia-Romagna con 1,9 miliardi, del Lazio con 1,7 miliardi, seguiti da Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia e Puglia. I settori più colpiti sono quelli di vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica e alimentare.

"La questione, anche nel nostro territorio - afferma il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo - sta letteralmente mettendo in ginocchio le piccole imprese. In Italia la velocità di crescita dei prezzi al consumo dell'energia elettrica è più elevata rispetto a quanto avviene nell'Unione europea: a luglio 2022 il prezzo dell'elettricità è cresciuto dell'85,3% rispetto dodici mesi prima, a fronte del +35,4% della media dell'Eurozona e, in particolare, del +18,1% della Germania e del +8,2% della Francia. La situazione è insostenibile. Tra le nostre aziende si moltiplicano i casi di lockdown energetico e molti imprenditori rischiano la chiusura".

Secondo l'associazione “servono interventi immediati e altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell'energia sotto controllo e scongiurare un'ecatombe di imprese e una crisi senza precedenti". "Vanno subito confermate e potenziate le misure già attuate da questo Esecutivo: azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, proroga del credito d’imposta sui costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore. Inoltre va fissato un tetto europeo al prezzo del gas e va recuperato il gettito calcolato sugli extraprofitti, per non aggravare la situazione del bilancio pubblico, e serve un gesto di responsabilità e solidarietà delle imprese energetiche a salvaguardia dell’intero sistema produttivo nazionale. Vanno anche sostenuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento - osserva Saraullo - in particolare per creare Comunità Energetiche e per incrementare l’autoproduzione”.

Tra gli interventi sollecitati da Confartigianato anche la riforma della tassazione dell’energia che oggi tocca il 51% della bolletta.

 

 

 

 

 

 

Al via le nuove misure sul Temporary Crisis Framework in vigore fino al 31 dicembre 2022.

 

Dal 30 agosto 2022, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, è possibile presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo PMI a valere sul nuovo Quadro temporaneo di crisi istituito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina (Temporary Crisis Framework – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti). Gli aiuti sono riservati alle imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina che hanno esigenze di liquidità connesse alla guerra, relative ad esempio al rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione o all’incremento delle spese energetiche.

L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Ai Regimi de minimis e ai Regimi d’esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un plafond pari a:

  • 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio
  • 62mila euro per le imprese dell’agricoltura
  • 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura

L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro. Le percentuali di copertura della garanzia sono quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2022: 80% per investimento e operazioni con finalità diversa riferite ad imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello.

I requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia Temporary Framework

Le operazioni finanziarie devono avere una durata non superiore a 96 mesi (8 anni) e un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale. Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

 

 

 

 

 

Venerdì, 12 Agosto 2022 10:13

AUTOMOTIVE: NUOVI INCENTIVI PER AUTO GREEN

 

Il MISE annuncia nuovi eco-incentivi per acquisto di auto ecologiche ed agevolazioni per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Continuano le iniziative del Governo per incentivare l'acquisto di auto non inquinanti. I fondi arrivano grazie a due specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del MiSE. In particolare, per l’anno 2022, Il primo decreto rimodula gli eco-incentivi con l’innalzamento al 50% dei contributi statali nel caso in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare, mentre vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà per almeno 12 mesi. Tra il 2022 e il 2024, il governo italiano ha stanziato 650 milioni di euro all’anno per il regime, con un massimo di 5.000 euro stanziati per ogni nuova auto acquistata.

Per la ricarica

Per l’anno 2022 viene introdotto nel Dpcm un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Il contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, con un massimo di 1.500 per richiedente e di 8mila in caso di parti comuni e condomini. L’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive.

 

 

 

 

 

DECRETO AIUTI BIS APPROVATO, AUMENTANO STIPENDI E PENSIONI

Via libera ai nuovi sostegni per famiglie e imprese, aumentano le pensioni nette da ottobre e gli sgravi in busta paga.

 

Approvato il decreto Aiuti bis da circa 15 miliardi (14,3 mld più altri fondi in bilancio non utilizzati) più altri 2 miliardi per misure aggiuntive (es.: 1 miliardo per la Sanità nazionale). Tra le misure rientrano il taglio del cuneo fiscale del 1,2%, l’anticipo del conguaglio delle pensioni per un costo di 2,4 miliardi, il bonus energia e sconto nelle bollette, la tassa sugli extragettiti realizzate dalle imprese energetiche, l’incremento del fondo per la realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e l’aumento di capitale di 1 miliardo per salvare l'ex Ilva. Inoltre il bonus 200 euro non sarà rinnovato, ma solo esteso a  ad alcune categorie di lavoratori precedentemente esclusi, come lavoratori precari e stagionali. Alle Partite IVA viene garantito l’importo dei 200 euro grazie ad un rifinanziamento del Fondo dedicato. Alla platea di lavoratori dipendenti, già beneficiari del bonus 200 euro di luglio, viene riconosciuto un ulteriore sconto sulle tasse in busta paga per il secondo semestre dell’anno, che sale così dal precedente 0,8% ad un totale di 2% da luglio a dicembre. Per i lavoratori è previsto anche un incremento delle risorse per il Welfare aziendale: sale a 600 euro la soglia esentasse, nella quale possono rientrare anche i contributi contro il caro-bollette.

Vengono stanziate anche risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità. Sono anche rifinanziati i Contratti di sviluppo, (anche per la tutela ambientale) gli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e il Fondo Turismo. Altre misure attese nel decreto sono il rifinanziamento del Bonus Trasporti, del Bonus Psicologo, e l’istituzione della figura del Docente esperto: per circa 8mila docenti di ruolo che abbiano superato tre percorsi formativi consecutivi, è riservato un premio annuale di 5.640 euro. 

Pensioni

Il Decreto Aiuti Bis prevede una rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre. Secondo lo studio delle Uil, per una pensione di 952 euro mensili, ci sarà un aumento di 10,49 euro lordi al mese per complessivi 57,12 euro lordi del trimestre (da ottobre a dicembre). Una pensione di 1.573 euro riceverà un incremento di 31,46 euro mensili per complessivi 94,38 euro del trimestre.

 

 

NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

Nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani. Le domande potranno essere presentate non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto.

 

Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sta mettendo a disposizione nuovi interventi fondiari dedicati ai giovani. Questa misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola. La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli.

A chi si rivolge

- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:

  • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
  • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo;

- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo.

Intervento finanziario massimo:

  • 1.500.000 euro il valore massimo del finanziamento per giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza
  • 500.000 euro il valore massimo del finanziamento per i giovani startupper che hanno a disposizione un titolo.

Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.

Condizioni:

  • tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
  • 50% degli oneri notarili;
  • 500 euro rimborso spese istruttoria.

Quando sarà operativo

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica. La decisione è attesa per settembre. L’accesso alla misura avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria riservata alla misura, di cui verrà data indicazione nella sezione del sito dedicata al portale.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Definiti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione che valuta per la prima volta il GenderGap.

 

La certificazione della parità di genere, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), diventa operativa. È uscito, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 il nuovo decreto che definisce i parametri minimi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri di parità, nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

I parametri sono quelli di cui alla Prassi DI RIFERIMENTO UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici indicatori chiave di prestazione, inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni. Nello specifico definisce criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché alle modalità di controllo e verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento. La certificazione verrà rilasciata da organismi accreditati, in conformità alla norma.

“Investire nel lavoro femminile significa fare un investimento non solo per l'azienda, ma per tutto il paese e a questo va riconosciuto un valore per il suo impatto” - ha spiegato la ministra Elena Bonetti. “È come se avessimo una squadra di serie A e la lasciassimo in panchina. Per cambiare le cose ci vuole un processo integrato e da qui al 2026 abbiamo degli obiettivi chiave, come colmare il divario salariale, che non possiamo permetterci di mancare e per i quali va attivato un processo irreversibile di investimenti".

Il tema Gender Equality rappresenta uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’ONU (Goal 5). Il sistema, inserito dal PNRR tra gli strumenti a sostegno delle donne, è stato delineato con la legge n. 162/2021 e con la Legge di Bilancio 2022. Il PNRR, infatti, si pone anche specifici obiettivi quantitativi: entro il 2026 almeno 800 piccole e medie imprese dovranno ottenere la certificazione della parità di genere e 1.000 aziende dovranno beneficiare delle agevolazioni collegate. Le imprese possono chiedere agli organismi di valutazione accreditati l’attestato sul possesso di parametri minimi di equità uomo-donna in azienda.

I parametri della certificazione di parità di genere

La certificazione accreditata, rilasciata da organismi riconosciuti competenti e imparziali da un ente terzo quale Accredia, permette di individuare le imprese capaci di adottare misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alle opportunità di crescita, alla parità salariale e alla tutela della maternità. Per ottenere la certificazione sulla parità di genere i parametri che vengono valutati sono 33: sette per cultura e strategia, 5 per la governance, 6 per i processi legati alle risorse umane, 7 per la crescita e inclusione delle donne, 3 per l’equità remunerativa e 5 per la tutela della genitorialità. Per ottenere il via libera bisogna avere oltre il 60% di indicatori con voto positivo.

Il datore di lavoro dovrà fornire annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un'informativa aziendale sulla parità di genere. Nel caso siano rilevate anomalie, esse verranno segnalate all'organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione.

Sgravi e premialità:

  1. Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della Parità di Genere è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.
  1. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione sulla parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

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Novità per le imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

 

Il DL Aiuti (Articolo 25-bis “Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia”) prevede un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le imprese italiane che vogliono partecipare a fiere internazionali di settore organizzate in Italia nel 2022. Gli eventi per cui è possibile beneficiare del contributo di 10.000 euro sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori. Le imprese dovranno presentare, entro la data di scadenza del buono, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti a partire dalla data del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopracitato) e fino al 31 dicembre 2022. Le fiere possono svolgersi fino a dicembre, ma il buono può essere richiesto entro il 30 novembre 2022 una sola volta da ciascun beneficiario, per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Le imprese richiedenti devono avere sede operativa nel territorio nazionale. Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse a disposizione della misura, pari a 34 milioni di euro. La richiesta del buono va fatta esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari, fino ad un importo massimo erogabile di 10.000 euro.

A chi spetta il bonus

I soggetti beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

  • sede operativa nel territorio nazionale;
  • iscrizione al Registro delle imprese;
  • autorizzazione a partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali;
  • spese e investimenti sostenuti o da sostenere per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  • non essere sottoposto a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche;
  • non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità.

Al momento della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;
  • nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato.

Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario.

RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ: COMPILAZIONE E INVIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER EVITARE SANZIONI

Scadenze, modalità di invio e sanzioni per le aziende con più di 50 dipendenti.

 

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (fino a due anni fa la soglia era di 100) hanno tempo fino al 30 settembre per compilare il rapporto biennale 2020-2021 sulla situazione del personale maschile e femminile. Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, su cui è intervenuto il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 contenente le modalità attuative. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Questo rapporto permette di scattare una fotografia ancora più dettagliata sul grado di maturità delle imprese rispetto ai temi della diversità e dell’inclusione di genere. La ratio della norma risiede nel voler garantire le pari opportunità e al contempo condannare le aziende meno inclusive.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

L’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che nel 2006 aveva per la prima volta introdotto lo strumento del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, al fine di mappare il Gender Gap nel contesto lavorativo italiano, è stato recentemente revisionato dall’art. 3 della L. n. 162/2021, che ha introdotto importanti modifiche sul tema. In primo luogo ha abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Le aziende pubbliche e private che hanno meno di 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. All’azienda viene chiesto di descrivere, nel pieno rispetto della data privacy, la propria situazione occupazionale, maschile e femminile, specificando le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alle informazioni e ai dati sui processi di selezione e reclutamento, alla formazione e promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’eventuale cassa integrazione, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente erogata. Tuttavia, i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non possano, neppure indirettamente, identificare i soggetti interessati. I medesimi dati possono essere raggruppati per aree omogenee. Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso, che equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Questi, chiamati ad elaborare i dati contenuti nei rapporti, avranno così a disposizione uno strumento più utile e completo per trasmetterne i risultati, tra gli altri, alla Consigliera Nazionale di Parità.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine per la presentazione del rapporto (30 settembre 2022 per il biennio 2020/2021).

Sanzioni

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Inoltre, qualora l'inadempimento all'obbligo venga protratto per oltre dodici mesi, sarà disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Oltre alle sanzioni le aziende che non saranno in regola con gli standard previsti resteranno escluse da eventuali gare di appalto e non potranno accedere alle risorse del PNRR. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica mediante l’utilizzo del nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, operativo dal 23 giugno 2022. La scadenza del 30 settembre vale solo per il biennio 2020-2021. Per i periodi successivi è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.