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IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Firmato accordo tra INAIL e ispettorato nazionale lavoro.

 

Firmato lo scorso 2 agosto, dal direttore generale dell’INAIL, Andrea Tardiola, e dal direttore dell’INL-Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, il protocollo quinquennale che ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e degli infortuni e delle malattie sul lavoro, rendendo più efficace l’attività di vigilanza grazie all’utilizzo delle banche dati. L’accordo rientra tra le attività di rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto all’art. 8 dal Testo unico in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/08). L’obiettivo del Sistema informativo è quello di pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali e di contribuire a programmare e valutare, ai fini del coordinamento statistico e informativo dei dati della pubblica amministrazione, le attività di vigilanza con l’utilizzo delle informazioni disponibili, anche attraverso l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Il servizio Flussi informativi, in particolare, permette la consultazione delle informazioni relative alle aziende assicurate con l’Istituto e agli infortuni e alle malattie di origine professionale, mentre il servizio Cruscotto infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private. Nell’accordo con l’Ispettorato rientra anche l’utilizzo del Registro delle esposizioni, con i dati relativi all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici. Le informazioni riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. “Il lavoro di coordinamento e definizione che è stato fatto è un enorme patrimonio, fondamentale per ottenere ispezioni intelligenti e sviluppare strategie che evolvano coerentemente nel tempo". (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando).

 

 

BONUS 150 EURO IN GAZZETTA UFFICIALE: A CHI VA E COME RICHIEDERLO

Nel DL Aiuti ter bonus per redditi fino a 20mila euro, cumulativo con il Bonus 200 euro per autonomi e partite IVA.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Bonus 150 euro, una tantum e senza ISEE, previsto dal Decreto Aiuti ter (G.U. del 23 settembre) per chi guadagna fino a 20mila euro. All'indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti (art. 33, D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in L. n. 91/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al caro prezzi, si aggiunge il nuovo bonus 150 euro. L'indennità da 200 euro potrà esser richiesta dagli occupati che, nel periodo d'imposta 2021, hanno registrato un reddito complessivo fino ai 35.000 euro (complessivamente, si stima che si tratti di almeno 3 milioni di potenziali beneficiari). Le domande possono essere presentate da oggi fino al 30 novembre. Il nuovo Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre sarà non superiore a 1.538 euro sarà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro, sempre con la retribuzione di competenza di novembre, a fronte della dichiarazione dell’interessato di non essere pensionato o destinatario del reddito di cittadinanza. Pe le altre categorie di beneficiari si replicano le regole già previste per il Bonus 200 euro dei primi due Decreti Aiuti.

Chi può richiederlo

Per i dipendenti, il requisito di reddito è una retribuzione mensile lorda fino a 1.538 euro (stipendio su 13 mensilità). I lavoratori con busta paga avranno l’accredito nella busta paga con le competenze di novembre, presentando la consueta dichiarazione scritta di non essere titolare di altre prestazioni incompatibili. E i datori di lavoro, come per il primo bonus, recupereranno la somma anticipata in compensazione sui contributi da versare all’INPS.

Per i pensionati, la somma una tantum di 150 euro sarà riconosciuta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione aventi decorrenza entro il 1° ottobre 2022, purché abbiano avuto nel 2021 un reddito personale non superiore a 20mila euro. In questo caso è tutto automatico e non servono dichiarazioni.

Per gli stagionali e per le altre categorie di beneficiari si ripete la logica del Bonus 200 euro: i lavoratori a termine, stagionali compresi, in forze presso un datore di lavoro nel mese di competenza di novembre 2022 otterranno il Bonus in busta paga, mentre negli altri casi (co.co.co, dottorandi e assegnisti, collaboratori sportivi, intermittenti, spettacolo) bisognerà fare domanda diretta all’INPS o all’ente di riferimento. In particolare, l’INPS dovrebbe erogare il nuovo contributo sociale agli stagionali, i lavoratori a tempo determinato e intermittenti non assunti che, nel 2021 abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate.

La settimana scorsa, inoltre, l'Adepp, l'Associazione delle Casse previdenziali private, ha fatto sapere che gli Enti "sono pronti ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta" del sussidio da 200 euro, "tenendo conto del doppio 'tetto' reddituale dei potenziali aventi diritto".

 

 

Il D.Lgs. 198/2021 ridefinisce le relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Obbligatoria dal 16 Giugno 2022.

 

 

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. Il Decreto, che recepisce la Direttiva UE 2019/633, abroga la precedente normativa di cui all’art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012. Il decreto ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. La nuova disciplina, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introduce un regime di norme imperative che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

La nuova disciplina prevede l’obbligo di redigere contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante:

  • la durata,
  • la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione,
  • il prezzo,
  • le modalità di consegna,
  • le modalità di pagamento.

Durata minima dei contratti è fissata in 12 mesi (non richiesta nel caso in cui l’acquirente esercita l’attività di somministrazione alimenti e bevande in un pubblico esercizio). La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.

Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:

  • il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine; 
  • l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
  • la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
  • l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
  • le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.

Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.

Infine, sono vietate le pratiche relative a:

  • acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  • imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
  • mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
  • imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  • esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
  • inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
  • imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.

È permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.

CONTROLLI ED AUTORITÀ DI CONTRASTO

Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF – del MiPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Tra questi ultimi, oltre ai contraenti che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, risultano anche le organizzazioni di rappresentanza a cui appartengono gli stessi contraenti, dietro specifica loro richiesta. L’ICQRF dietro esplicita richiesta s’impegna sia a tutelare l’identità del denunciante o di chi si ritiene essere stato leso da una pratica commerciale vietata, sia le informazioni che se divulgate potrebbero ledere gli interessi del denunciante o del soggetto leso. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto di cessione. L’ICQRF pubblica sul sito del MIPAAF i provvedimenti sanzionatori inflitti nonché una relazione annuale sull’attività svolta illustrando per ogni indagine l’esito e la decisione presa, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui sopra. Sono mantenute all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, di cui alla legge 206/2005 relativa al Codice di consumo.

SANZIONI

Il decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente. Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.  All’art. 10 del Decreto sono elencate dettagliatamente l’entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie previste per le specifiche violazioni delle varie disposizioni normative. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 si fa riferimento al capo I (Sanzioni amministrative) della legge 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, ad eccezione del relativo art. 16 che prevede il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, disposizione quindi non applicabile nel caso in ispecie. 

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.

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Il rifiuto di sottoporsi a visita medica è sanzionabile con il licenziamento in tronco.

 

La visita medica di idoneità del lavoratore per cambio delle mansioni è un adempimento di legge a cui il dipendente non può sottrarsi anche se ritiene sussistere i presupposti di un illegittimo demansionamento. È quanto ha ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 26199 depositata il 6 settembre 2022. Nello specifico la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una dipendente che si era rifiutata di sottoporsi alla visita medica prevista per legge senza un motivo legittimo, ma solo per paura di un demansionamento.

Come funziona la sorveglianza sanitaria nel caso di cambio mansione?

Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. È un dovere di legge (previsto dal D.lgs. n. 81/2008) del dipendente quello di sottoporsi ai controlli sanitari richiesti dal legislatore o comunque disposti dal medico competente. Il dipendente che viene convocato per sottoporsi ad un controllo sanitario aziendale e rifiuta la visita medica rischia di non poter svolgere le mansioni che gli sono state assegnate, poiché non ci sono gli elementi per stabilire la sua idoneità psicofisica a tale attività. Non solo: se il controllo risponde alla necessità di un cambio di mansioni (e, quindi, si rende obbligatorio), davanti ad un secondo rifiuto il lavoratore può essere licenziato. Secondo la Suprema Corte, infatti, un atteggiamento del genere “non è assolutamente giustificabile” nemmeno quando il dipendente declina l’invito del datore per il timore di essere demansionato.

La Cassazione ricorda l’obbligo in capo al datore di sottoporre il lavoratore alla visita medica e di adeguare le mansioni del dipendente alle capacità e alle condizioni di salute di quest’ultimo. Inoltre il lavoratore ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione del medico competente sull’idoneità a svolgere determinate mansioni. Pertanto, conclude l’ordinanza, nulla può giustificare il rifiuto della visita medica da parte del dipendente, mentre risulta legittimo il suo licenziamento nel caso in cui tale condotta persistesse.

 

 

 

 

 

Dal 1° settembre 2022 nuove regole per ricorrere al lavoro agile. Ecco le principali novità.

 

Al via le nuove regole per lo smart working. Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro. Dal 1° settembre per poter prestare le attività lavorative in modalità smart working è obbligatorio sia un accodo individuale tra l’azienda ed il lavoratore, sia la comunicazione telematica effettuata al Ministero del Lavoro. Se entro 5 giorni dall’inizio non si procede alla comunicazione, scattano le sanzioni per il datore di lavoro relative a ciascun lavoratore interessato.

Sono le nuove regole per i datori di lavoro, ma non gli unici obblighi da prendere in considerazione. Occorre soprattutto valutare quali sono gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. In particolare, occorrerà procedere ad un aggiornamento del DVR in relazione alla prestazione svolta fuori sede, monitorare la valutazione stress lavoro correlato, predisporre una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore, nonché provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. In caso di mancato adempimento degli obblighi di sicurezza sono previste penali.

Il cambiamento parziale della sede lavorativa (in quanto con lo smart working, parte dell’attività viene comunque svolta all’interno della sede aziendale) non comporta modifiche in relazione alle regole sulla sorveglianza sanitaria e, quindi, se viene svolta attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono. È importante ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS. Il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. Si può qualificare tale nuova formazione come l’aggiornamento previsto entro il quinquennio successivo alla prima formazione (o all’ultimo aggiornamento). Può avere una durata variabile e non necessariamente di 4 ore, come la durata del corso intero specifico per le attività a rischio basso (normalmente effettuato da coloro che svolgano attività con uso di strumentazione informatica). Contrariamente allo svolgimento in solitario delle attività lavorative presso la sede aziendale o presso terzi, in smart working non è obbligatorio provvedere alla nomina e formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso.

 

 

 

 

 

 

Aumenti per centinaia di milioni di euro. I numeri di Confartigianato

 

Da settembre 2021 a oggi, le micro e piccole imprese hanno pagato per l’energia elettrica 21,1 miliardi in più rispetto all’anno precedente. A lanciare l’allarme è Confartigianato che ha calcolato l’impatto sulle MPI della crisi energetica e dell’impennata dei prezzi del gas. I maggiori oneri li hanno subiti gli imprenditori della Lombardia con 4,3 miliardi, seguiti da quelli del Veneto con 2,1 miliardi, dell’Emilia-Romagna con 1,9 miliardi, del Lazio con 1,7 miliardi, seguiti da Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia e Puglia. I settori più colpiti sono quelli di vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica e alimentare.

"La questione, anche nel nostro territorio - afferma il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo - sta letteralmente mettendo in ginocchio le piccole imprese. In Italia la velocità di crescita dei prezzi al consumo dell'energia elettrica è più elevata rispetto a quanto avviene nell'Unione europea: a luglio 2022 il prezzo dell'elettricità è cresciuto dell'85,3% rispetto dodici mesi prima, a fronte del +35,4% della media dell'Eurozona e, in particolare, del +18,1% della Germania e del +8,2% della Francia. La situazione è insostenibile. Tra le nostre aziende si moltiplicano i casi di lockdown energetico e molti imprenditori rischiano la chiusura".

Secondo l'associazione “servono interventi immediati e altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell'energia sotto controllo e scongiurare un'ecatombe di imprese e una crisi senza precedenti". "Vanno subito confermate e potenziate le misure già attuate da questo Esecutivo: azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, proroga del credito d’imposta sui costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore. Inoltre va fissato un tetto europeo al prezzo del gas e va recuperato il gettito calcolato sugli extraprofitti, per non aggravare la situazione del bilancio pubblico, e serve un gesto di responsabilità e solidarietà delle imprese energetiche a salvaguardia dell’intero sistema produttivo nazionale. Vanno anche sostenuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento - osserva Saraullo - in particolare per creare Comunità Energetiche e per incrementare l’autoproduzione”.

Tra gli interventi sollecitati da Confartigianato anche la riforma della tassazione dell’energia che oggi tocca il 51% della bolletta.

 

 

 

 

 

 

Al via le nuove misure sul Temporary Crisis Framework in vigore fino al 31 dicembre 2022.

 

Dal 30 agosto 2022, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, è possibile presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo PMI a valere sul nuovo Quadro temporaneo di crisi istituito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina (Temporary Crisis Framework – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti). Gli aiuti sono riservati alle imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina che hanno esigenze di liquidità connesse alla guerra, relative ad esempio al rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione o all’incremento delle spese energetiche.

L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Ai Regimi de minimis e ai Regimi d’esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un plafond pari a:

  • 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio
  • 62mila euro per le imprese dell’agricoltura
  • 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura

L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro. Le percentuali di copertura della garanzia sono quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2022: 80% per investimento e operazioni con finalità diversa riferite ad imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello.

I requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia Temporary Framework

Le operazioni finanziarie devono avere una durata non superiore a 96 mesi (8 anni) e un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale. Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

 

 

 

 

 

Venerdì, 12 Agosto 2022 10:13

AUTOMOTIVE: NUOVI INCENTIVI PER AUTO GREEN

 

Il MISE annuncia nuovi eco-incentivi per acquisto di auto ecologiche ed agevolazioni per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Continuano le iniziative del Governo per incentivare l'acquisto di auto non inquinanti. I fondi arrivano grazie a due specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del MiSE. In particolare, per l’anno 2022, Il primo decreto rimodula gli eco-incentivi con l’innalzamento al 50% dei contributi statali nel caso in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare, mentre vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà per almeno 12 mesi. Tra il 2022 e il 2024, il governo italiano ha stanziato 650 milioni di euro all’anno per il regime, con un massimo di 5.000 euro stanziati per ogni nuova auto acquistata.

Per la ricarica

Per l’anno 2022 viene introdotto nel Dpcm un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Il contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, con un massimo di 1.500 per richiedente e di 8mila in caso di parti comuni e condomini. L’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive.

 

 

 

 

 

DECRETO AIUTI BIS APPROVATO, AUMENTANO STIPENDI E PENSIONI

Via libera ai nuovi sostegni per famiglie e imprese, aumentano le pensioni nette da ottobre e gli sgravi in busta paga.

 

Approvato il decreto Aiuti bis da circa 15 miliardi (14,3 mld più altri fondi in bilancio non utilizzati) più altri 2 miliardi per misure aggiuntive (es.: 1 miliardo per la Sanità nazionale). Tra le misure rientrano il taglio del cuneo fiscale del 1,2%, l’anticipo del conguaglio delle pensioni per un costo di 2,4 miliardi, il bonus energia e sconto nelle bollette, la tassa sugli extragettiti realizzate dalle imprese energetiche, l’incremento del fondo per la realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e l’aumento di capitale di 1 miliardo per salvare l'ex Ilva. Inoltre il bonus 200 euro non sarà rinnovato, ma solo esteso a  ad alcune categorie di lavoratori precedentemente esclusi, come lavoratori precari e stagionali. Alle Partite IVA viene garantito l’importo dei 200 euro grazie ad un rifinanziamento del Fondo dedicato. Alla platea di lavoratori dipendenti, già beneficiari del bonus 200 euro di luglio, viene riconosciuto un ulteriore sconto sulle tasse in busta paga per il secondo semestre dell’anno, che sale così dal precedente 0,8% ad un totale di 2% da luglio a dicembre. Per i lavoratori è previsto anche un incremento delle risorse per il Welfare aziendale: sale a 600 euro la soglia esentasse, nella quale possono rientrare anche i contributi contro il caro-bollette.

Vengono stanziate anche risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità. Sono anche rifinanziati i Contratti di sviluppo, (anche per la tutela ambientale) gli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e il Fondo Turismo. Altre misure attese nel decreto sono il rifinanziamento del Bonus Trasporti, del Bonus Psicologo, e l’istituzione della figura del Docente esperto: per circa 8mila docenti di ruolo che abbiano superato tre percorsi formativi consecutivi, è riservato un premio annuale di 5.640 euro. 

Pensioni

Il Decreto Aiuti Bis prevede una rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre. Secondo lo studio delle Uil, per una pensione di 952 euro mensili, ci sarà un aumento di 10,49 euro lordi al mese per complessivi 57,12 euro lordi del trimestre (da ottobre a dicembre). Una pensione di 1.573 euro riceverà un incremento di 31,46 euro mensili per complessivi 94,38 euro del trimestre.

 

 

NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

Nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani. Le domande potranno essere presentate non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto.

 

Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sta mettendo a disposizione nuovi interventi fondiari dedicati ai giovani. Questa misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola. La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli.

A chi si rivolge

- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:

  • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
  • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo;

- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo.

Intervento finanziario massimo:

  • 1.500.000 euro il valore massimo del finanziamento per giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza
  • 500.000 euro il valore massimo del finanziamento per i giovani startupper che hanno a disposizione un titolo.

Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.

Condizioni:

  • tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
  • 50% degli oneri notarili;
  • 500 euro rimborso spese istruttoria.

Quando sarà operativo

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica. La decisione è attesa per settembre. L’accesso alla misura avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria riservata alla misura, di cui verrà data indicazione nella sezione del sito dedicata al portale.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci