Tel: +39 0932 862613

Super User
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: AGEVOLAZIONI PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: AGEVOLAZIONI PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L’intervento è riservato alle PMI del Sud che realizzano programmi di investimento con un preponderante contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte alle PMI che:
- sono regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
- non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due
- dichiarazioni dei redditi presentate nel caso di ditte individuali,
- hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate:
- Molise,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Puglia,
- Sicilia - essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
- attività manifatturiere (sezione C classificazione delle attività economiche Ateco 2007),
- servizi alle imprese.
Attività ammissibili
Gli investimenti devono essere finalizzati a:
- efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
- transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
- sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.
L’ammontare delle spese 4.0. deve risultare preponderante rispetto al totale degli altri investimenti. Gli investimenti, inoltre, devono perseguire uno dei seguenti obiettivi:
- ampliamento della capacità produttiva;
- diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
- diversificazione fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;
- realizzazione di una nuova unità produttiva.
Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale. Il processo di selezione avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:
o mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
o garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
o evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.
Classi di attività non ammissibili
I divieti e limitazioni sono inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
Spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e relative a:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali riferibili a macchinari, impianti e attrezzature;
d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica;
e) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti ammissibili, nei limiti del 5% dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b);
f) per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa: spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Agevolazione
I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.
Le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:
- Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
- Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.
Una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.
Completamento investimento
Il termine di ultimazione non può essere superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi).
Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili ammontano a 300.488.426,61 euro a valere sul Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027”.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
LE NUOVE FAQ SULLA PATENTE A CREDITI PUBBLICATE DALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Le nuove FAQ sulla Patente a Crediti pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Chiarimenti importanti su obblighi e requisiti per le imprese e i lavoratori nei cantieri, a seguito dell'aggiornamento delle FAQ sulla Patente a Crediti
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente aggiornato le FAQ relative alla "Patente a Punti", strumento introdotto dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 81/08. La Patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 crediti o ridotti a seguito di sanzioni o provvedimenti definitivi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, nonché dei lavoratori autonomi.
Cosa sono le FAQ sulla Patente a Crediti?
Il 17 gennaio 2025, l'INL ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla Patente a Crediti, con l'obiettivo di rispondere alle domande più frequenti sollevate da imprese e lavoratori. Già ad ottobre dello stesso anno, l'Ispettorato aveva fornito risposte a 16 quesiti inviati.
Qui di seguito sono riportate le nuove risposte ai quesiti, dal n. 17 al n. 27.
FAQ 17 – Differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.
Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
FAQ 18 – Possesso Patente a Crediti da parte del General Contractor
Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria - pur avendo i requisiti di impresa edile - agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell'esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente "non tecnico" per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all'obbligo di richiedere la patente a crediti?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
FAQ 19 – Idraulici, Vetrai, o fornitori di infissi
La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.
FAQ 20 – Attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
FAQ 21 – Perdita del possesso della Certificazione SOA in III classifica
Qualora l'impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all'impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l'accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?
L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.
FAQ 22 – Responsabilità dell’impresa appaltatrice relativa al controllo sui soggetti subappaltatori
Come si esplica la responsabilità dell'impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori
FAQ 23 – Obbligo di informazione richiesta patente al RSL o al RSLT
Per quanto concerne l'obbligo di informazione dell'avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l'assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?
La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.
FAQ 24 – Impresa familiare con collaboratori familiari
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
FAQ 25 – Lavoratore autonomo e assunzione dipendente
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
FAQ 26 -Servizio di Pronto Soccorso interno a un cantiere
Un servizio di pronto soccorso all'interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?
Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
FAQ 27 – Istallazione di impianti di vinificazione e DURF
Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il "possesso del DURF'; per il quale è necessario che risultino versamenti nel "conto fiscale" a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell'ultimo triennio, al 10% dei "ricavi" dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l'IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?
Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.
L'ESPERTO RISPONDE
A cura del Dott. Francesco Ricupero Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
Requisiti per la richiesta patente a crediti: differenza tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorio" e possibili variazioni
In occasione della compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, il portale consente di indicare la "non obbligatorietà" o "l’esenzione giustificata" rispetto a determinati requisiti, in base alla specificità dei casi. La "non obbligatorietà" si applica quando il richiedente non è soggetto a un certo requisito, ad esempio, un lavoratore autonomo che non ha l’obbligo di redigere il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) o nominare un R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’"esenzione giustificata" invece, si usa quando il requisito esiste in teoria ma, per motivi giustificati, non è posseduto al momento della dichiarazione, come nel caso di un DURC in attesa di rilascio a seguito di una rateizzazione contributiva. Inoltre, si applica quando un contenzioso legale è in corso riguardo all’obbligatorietà del requisito.
Si ricorda che i requisiti per la presentazione della domanda sono sei: tre autocertificazioni (iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, DURF regolare) e tre dichiarazioni sostitutive riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro (redazione DVR, nomina RSPP, obblighi formativi).
Il fatto che, in occasione della presentazione dell’istanza di richiesta telematica della patente a crediti, un determinato requisito, prima non obbligatorio, lo diventi successivamente (un esempio può essere, per l’appunto, il caso di un lavoratore autonomo che, successivamente alla richiesta della patente a crediti, assuma uno o più dipendenti, configurandosi, pertanto, l’obbligatorietà circa la redazione del D.V.R., della nomina del R.S.P.P. e della formazione cogente in materia di salute e sicurezza per i lavoratori), non comporta la necessità di procedere con una ulteriore richiesta sul portale, in quanto si tiene conto esclusivamente dei requisiti necessari e sufficienti alla data di presentazione dell’istanza.
Resta inteso il fatto che, dal momento che i suddetti requisiti costituiscono, in ogni caso, adempimenti cogenti in materia di salute sicurezza, il Datore di Lavoro dovrà ottemperare nei modi e nei tempi previsti al fine di adempiere, per l’appunto, alle disposizioni della normativa vigente.
DDL PICCOLE E MEDIE IMPRESE: NOVITÀ PER IL LAVORO AGILE E MODELLI SEMPLIFICATIVI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DDL Piccole e Medie Imprese: novità per il lavoro agile e modelli semplificativi di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Tra gli obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa – Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180). Il provvedimento, che rappresenta il primo intervento strutturato in materia, introduce una serie di misure a favore delle PMI, mirate a rispondere alle principali sfide operative che le riguardano. Tra gli obiettivi principali vi sono la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività.
Di seguito le principali novità in materia di Salute Sicurezza sul lavoro:
Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori
Una delle misure previste dal DDL PMI, prevede l’estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma.
Modelli semplificati per la gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questi modelli, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI, hanno l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza e di non gravare eccessivamente sulle risorse disponibili.
Lavoro agile
Un’altra importante novità riguarda il lavoro agile Il Ddl Pmi modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Le misure previste dal DDL PMI mirano a semplificare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le piccole e medie imprese, attraverso l’introduzione di esoneri, modelli semplificati e nuove modalità di gestione del lavoro agile. Questi interventi non solo alleggeriscono gli oneri burocratici per le PMI, ma contribuiscono anche a rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun contesto.
Se desideri maggiori informazioni: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci.
CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE: COME ACCEDERE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO E PROMUOVERE L'UGUAGLIANZA IN AZIENDA
Certificazione di Parità di Genere: come accedere all'esonero contributivo e promuovere l'uguaglianza in azienda
La Legge 162/2021 ha introdotto una significativa opportunità per le aziende che ottengono la Certificazione di Parità di Genere (UNI PDR 125). In particolare, viene previsto un esonero del versamento dell'1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che conseguono questa certificazione, con un limite massimo di 50.000 euro annui. Questo beneficio è riservato a quelle aziende che ottengono la certificazione da parte di organismi accreditati, valida al dicembre 2024.
Scadenze e Modalità di Presentazione della Domanda
Secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, le domande per l’esonero contributivo dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2025. La richiesta deve essere inoltrata tramite il modulo online “Sgravio_par_gen”, disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
Una volta scaduto il termine di presentazione, l'INPS procederà all’elaborazione delle domande. Le aziende che risulteranno idonee riceveranno un codice di autorizzazione per fruire dell’esonero contributivo. In caso di insufficienza dei fondi disponibili, l’esonero potrebbe essere ridotto proporzionalmente.
Le imprese che hanno già ottenuto l’esonero in passato non dovranno ripresentare la domanda, in quanto il beneficio è automaticamente riconosciuto per tutta la durata della certificazione.
Contenuto della Domanda Telematica
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- Retribuzione media mensile globale stimata, riferita al periodo di validità della certificazione di parità di genere (Art. 46-bis del Codice delle pari opportunità);
- Aliquota datoriale media stimata, relativa al medesimo periodo;
- Forza aziendale media stimata, sempre in riferimento al periodo di validità della certificazione;
- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di parità di genere, con l’identificativo alfanumerico del certificato e il nome dell’organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato, in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022;
- Data di emissione della certificazione, nonché il periodo di validità. In caso di modifica del certificato, va indicata la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Cos'è la Certificazione di Parità di Genere?
La Certificazione di Parità di Genere è un sistema di certificazione volontaria introdotto per promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne all’interno delle organizzazioni. In Italia, la Certificazione di Parità di Genere è disciplinata dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e si basa su un insieme di indicatori che valutano l’effettiva attuazione di politiche aziendali in grado di garantire l’uguaglianza tra i sessi.
La certificazione rappresenta un impegno formale da parte dell’impresa per ridurre il gender gap, promuovere la parità salariale, favorire l’accesso alle opportunità professionali e garantire la conciliazione tra vita lavorativa e privata. Essa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche aziendali di sostenibilità sociale e responsabilità d’impresa, rispondendo a un cambiamento di cultura organizzativa che pone al centro la diversità e l'inclusione come valori strategici.
Le linee guida della certificazione UNI/PdR 125:2022 si articolano in vari settori e obiettivi chiave, tra cui:
- Parità salariale: Garantire pari retribuzione per pari lavoro, eliminando la discriminazione salariale di genere;
- Accesso e progressione nelle carriere: Promuovere pari opportunità nell’assunzione, nella formazione e nella carriera per donne e uomini, mirando a eliminare le barriere all’ingresso e le difficoltà di avanzamento per le lavoratrici;
- Politiche di conciliazione vita-lavoro: Implementare misure per agevolare il bilanciamento tra lavoro e famiglia, come la flessibilità oraria, il congedo parentale equamente distribuito e il supporto nella gestione di situazioni familiari.
- Prevenzione e contrasto alla violenza di genere: Adottare misure di prevenzione della violenza sessuale, psicologica e fisica sul luogo di lavoro, oltre a politiche di supporto alle vittime.
- Welfare aziendale: Sviluppare politiche di welfare a supporto dei lavoratori, in particolare per le donne, per favorire un equilibrio tra vita privata e professionale e promuovere la partecipazione femminile nel mondo del lavoro.
- Promozione dell'imprenditoria femminile: Incentivare l'imprenditoria femminile attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito e al mercato, nonché la creazione di reti di supporto per le imprenditrici.
Ottenere la Certificazione di Parità di Genere non solo rappresenta un valore aggiunto per le aziende in termini di responsabilità sociale d’impresa (CSR), ma consente anche di accedere a benefici fiscali e contributivi. Inoltre, le imprese che ottengono la certificazione sono riconosciute come leader in innovazione sociale, rafforzando la loro reputazione sul mercato e attrarre talenti, in particolare le professioniste che cercano un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico.
La certificazione è rilasciata da organismi accreditati che effettuano un’analisi approfondita delle politiche aziendali e delle pratiche adottate in materia di parità di genere, verificando la conformità agli standard definiti dalla normativa e dalle prassi di riferimento.
Siamo a Tua Disposizione per Supportarti nell'Ottenimento della Certificazione di Parità di Genere
Se desideri maggiori informazioni su come ottenere la Certificazione di Parità di Genere per la tua azienda, il nostro team di esperti è a tua disposizione. Contattaci al numero 0932/862613 o inviaci una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci.
NUOVE INDICAZIONI SUGLI ALIMENTI SFUSI E PREINCARTATI
Nuove indicazioni sugli alimenti sfusi e preincartati
Il Ministero della Salute (MSAL) ha diramato lo scorso 23 dicembre 2024 una circolare indirizzata a tutti gli assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome, richiamando l'attenzione sull’obbligo di fornire informazioni dettagliate sugli ingredienti dei prodotti alimentari sfusi e preincartati. Le nuove indicazioni ministeriali hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori, in particolare quelli affetti da allergie e intolleranze alimentari (come la celiachia), e ribadiscono l'importanza di rispettare gli obblighi di informazione sui prodotti alimentari sfusi e preincartati, spesso carenti nei negozi e nei pubblici esercizi.
Di seguito, vengono sintetizzati i principali doveri in materia di informazione sugli alimenti sfusi e preincartati.
1) Una corretta informazione
Gli alimenti venduti senza preimballaggio devono obbligatoriamente riportare la denominazione del prodotto e l’elenco degli ingredienti. Le sostanze o i prodotti che possono causare allergie o intolleranze alimentari devono essere chiaramente visibili rispetto agli altri ingredienti, con una distinta grafica. Le informazioni devono essere chiaramente leggibili, scritte in lingua italiana e posizionate direttamente sul prodotto o nelle vicinanze (ad esempio, sul contenitore, su un apposito cartello o registro, o su un altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione).
Le indicazioni sui prodotti non devono mai indurre in errore il consumatore riguardo la natura e la composizione del prodotto. Come già precisato dalla Commissione europea, è assolutamente vietato:
- fornirsi di un unico elenco di ingredienti, in quanto il consumatore deve poter distinguere i singoli alimenti;
- indicare gli allergeni solo attraverso il nome delle categorie di prodotti, poiché è necessario specificare l’identità di ogni singolo prodotto;
- utilizzare la formula “può contenere”, che rimanda a cartelli generici e non specifica l’identità di ogni alimento coinvolto nella preparazione.
2) Igiene e cultura degli allergeni
Il regolamento europeo 852/04 sulla sicurezza alimentare, integrato dal regolamento (EU) 2021/382, che ha introdotto nuovi requisiti per tutti gli operatori della filiera agroalimentare in materia di allergeni, prevede che tali operatori adottino una "cultura degli allergeni". In pratica, gli operatori devono:
- applicare buone prassi igieniche per prevenire contaminazioni accidentali da allergeni;
- condurre un’analisi dei rischi di contaminazione incrociata (cross-contamination) e definire le informazioni necessarie per i consumatori;
- formare adeguatamente tutto il personale coinvolto nella gestione degli allergeni e nella preparazione degli alimenti.
3) Controlli pubblici ufficiali per pubblici esercizi e collettività
La circolare del MSAL, emanata dalla Direzione Generale per l’igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Prevenzione, è stata motivata dalle numerose segnalazioni ricevute, che riguardavano la commercializzazione di prodotti alimentari senza preimballaggio, o imballati su richiesta, senza indicazioni sull’elenco degli ingredienti. In risposta a tali problematiche, il Ministero ha sottolineato la necessità di vigilare rigorosamente sul rispetto delle normative in vigore, con particolare attenzione alla sicurezza del consumatore.
Le disposizioni contenute nella circolare si applicano anche ai pubblici esercizi e alle collettività (ad esempio, bar, trattorie, pizzerie, fast-food, ristoranti, mense e attività di catering), che somministrano alimenti, anche gratuitamente. Inoltre, le attività di vendita e/o somministrazione a distanza (come la spesa online o il food delivery) devono anch'esse indicare in modo chiaro l’elenco degli ingredienti e la presenza di allergeni per ciascun prodotto.
Richiami alimentari in Italia ed Europa: allergeni e contaminazioni al primo posto
Nel 2023, i richiami alimentari in Europa hanno riguardato principalmente allergeni non dichiarati (35%), contaminazioni microbiologiche (28%) e contaminazioni chimiche (17%), così come riportato dal sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) che ha registrato circa 4.634 notifiche a livello continentale, di cui oltre 800 in Italia.
Nel nostro paese, il Ministero della Salute segnala annualmente tra 500 e 600 richiami alimentari, con una predominanza di prodotti da forno, formaggi e salumi. Gli allergeni non dichiarati rappresentano la causa più comune (35%), seguiti dalle contaminazioni microbiologiche (28%) e chimiche (17%).
La distribuzione geografica dei richiami evidenzia un'incidenza maggiore nelle regioni del Centro-Sud. I dati mostrano come la sicurezza alimentare resti una priorità, con un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.
Tipologie di richiami alimentari |
% di richiami |
Allergeni non dichiarati |
35% |
Contaminazioni microbiologiche |
28% |
Contaminazioni chimiche |
17% |
Problemi di etichettatura |
10% |
Altro |
10% |
Ridurre i rischi di sicurezza alimentare legati alla contaminazione
I rischi di contaminazione accidentale degli alimenti con allergeni sono di estrema gravità e, in alcuni casi, potenzialmente letali. La protezione dei consumatori vulnerabili, però, risulta ancora insufficiente in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Tale situazione non potrà migliorare fino a quando la Commissione europea non definirà regole uniformi per la valutazione del rischio e la fornitura di informazioni dettagliate sui prodotti, garantendo così una tutela più adeguata per i consumatori.
Per richiedere maggiori informazioni, contatta i nostri consulenti: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLA: DOMANDE FINO AL 15 NOVEMBRE
CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLA: DOMANDE FINO AL 15 NOVEMBRE
La legge di Bilancio 2025 estende, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura (ZES unica agricola).
Quali sono gli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio della ZES unica agricola, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittiche.
Qual è la percentuale del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% degli investimenti ammissibili, aumentato all’80% per investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali e per investimenti da parte di giovani agricoltori. Per le imprese attive nel settore forestale la percentuale sale al 100% degli investimenti ammissibili.
I progetti di investimento devono essere di importo superiore a 50.000 euro.
Quando inviare la comunicazione telematica
La comunicazione telematica delle spese ammissibili dovrà essere effettuata:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
RISCHIO MICROBIOLOGICO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Rischio microbiologico dei prodotti ortofrutticoli: le indicazioni del ministero della salute
Le ASP incaricate di effettuare verifiche ufficiali in campo, concentrandosi su aspetti cruciali come l'uso di acque, fertilizzanti, e la salute degli operatori.
Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, ha recentemente diffuso una nota intitolata “Gestione del rischio microbiologico dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo crudo”. La comunicazione ha l'obiettivo di sensibilizzare sia i consumatori che i produttori riguardo ai potenziali rischi microbiologici associati al consumo di frutta e verdura cruda, in particolare quando non vengono adottate adeguate pratiche di igiene.
Il rischio microbiologico nei prodotti ortofrutticoli
Secondo l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), i prodotti ortofrutticoli freschi rappresentano uno dei gruppi alimentari più frequentemente coinvolti in casi di contaminazione microbiologica in Europa. In particolare, frutta e verdura non trattata correttamente possono essere contaminati da batteri patogeni come Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Listeria monocytogenes e Campylobacter, con potenziali gravi rischi per la salute umana.
Nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi, la contaminazione microbiologica può verificarsi durante la fase di coltivazione, raccolta, selezione e confezionamento, trasporto e distribuzione. L'EFSA, nel suo Rapporto sul rischio microbiologico per i consumatori nell'Unione Europea, sottolinea come l'uso di acque non adeguatamente trattate, l'uso di fertilizzanti organici contaminati e l'igiene insufficiente degli operatori agricoli siano tra i fattori che contribuiscono maggiormente alla diffusione di agenti patogeni.
Controlli microbiologici e misure preventive
L'adozione di pratiche corrette di gestione del rischio microbiologico è fondamentale per prevenire focolai epidemici. Il Ministero della Salute, al fine di contrastare tali eventi, ha avviato una serie di misure per rafforzare i controlli sulla sicurezza alimentare. Le ASP sono ora incaricate di effettuare verifiche ufficiali in campo, concentrandosi su aspetti cruciali come l'uso di acque, fertilizzanti, e la salute degli operatori.
L'intensificazione dei controlli ha portato a specifici piani di campionamento e analisi sui prodotti ortofrutticoli freschi durante le fasi di produzione, selezione, confezionamento e commercializzazione. Un esempio concreto di rischio microbiologico è rappresentato dal recente allarme relativo ai pomodori tipologia ciliegino, che sono stati associati a contaminazioni da Salmonella (Salmonella enterica) in alcune indagini condotte dalle autorità sanitarie europee.
Il cambiamento climatico, con i suoi effetti sulle condizioni meteo e sull'agricoltura, ha introdotto nuovi rischi per la sicurezza alimentare. La siccità prolungata in regioni come la Sicilia potrebbe spingere gli agricoltori a utilizzare fonti di acqua non sempre sicure, aumentando il rischio di contaminazione microbiologica. L'EFSA ha recentemente sottolineato come le condizioni meteorologiche estreme possano influire sulla sicurezza alimentare, creando situazioni favorevoli alla proliferazione di batteri patogeni nei prodotti agricoli.
Le indicazioni fornite dal Ministero della Salute
Per ridurre i rischi microbiologici associati al consumo di prodotti ortofrutticoli, il Ministero della Salute e le autorità sanitarie raccomandano una serie di misure preventive:
- Lavare accuratamente frutta e verdura: è fondamentale sciacquare frutta e verdura sotto abbondante acqua corrente per rimuovere eventuali residui di terra, pesticidi e batteri. In alcuni casi, è possibile utilizzare soluzioni disinfettanti alimentari a base di cloro, ma è importante seguire le indicazioni fornite dal produttore per evitare rischi per la salute.
- Acquistare prodotti da filiere certificate: quando possibile, preferire frutta e verdura provenienti da agricoltura biologica o da filiere che garantiscono standard di sicurezza elevati, come quelle certificate ISO o GlobalGAP, BRC, IFS.
- Separare i prodotti di prima gamma da quelli di quarta gamma: i prodotti di prima gamma (come frutta e verdura fresca non lavata) dovrebbero essere separati nei punti vendita dai prodotti di quarta gamma (già lavati e confezionati).
Preferire prodotti di stagione e locali: optare per frutta e verdura di stagione, preferibilmente a km zero, riduce il rischio di contaminazioni derivanti da trattamenti chimici e dal trasporto a lunga distanza.
L’area servizi agroalimentari di Promotergroup è a vostra disposizione per garantire e implementare il monitoraggio degli alimenti e le procedure di sicurezza alimentare.
Per maggiori informazioni contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
CONDIZIONI DI LAVORO EQUE IN AGRICOLTURA: IL RUOLO DELLA FORMAZIONE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il ruolo della formazione e della sicurezza sul lavoro
Pubblicato dal Comitato Europeo delle Regioni (CdR) il Parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”.
Nel settore agricolo europeo, la transizione ecologica e la giustizia sociale devono procedere di pari passo. Il Comitato Europeo delle Regioni (CdR), in un recente parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”, ha ribadito l'importanza di affiancare agli obiettivi del Green Deal misure concrete per tutelare i diritti sociali dei lavoratori agricoli.
La Politica Agricola Comune (PAC) ha introdotto il cd. meccanismo di condizionalità sociale, uno strumento innovativo che vincola l'erogazione dei fondi al rispetto delle normative sul lavoro. Il meccanismo di condizionalità sociale, permette di fatti agli Stati membri dell’UE di sospendere i pagamenti diretti alle aziende agricole che non soddisfano le norme richieste. Tuttavia, il CdR evidenzia che questo approccio presenta ancora alcune lacune in quanto, settori come quello ortofrutticolo, restano esclusi dal meccanismo, creando disparità e distorsioni della concorrenza. Per garantire una maggiore equità, il CdR invita a rafforzare e armonizzare le sanzioni per le violazioni, assicurando un'applicazione uniforme in tutte le regioni dell'UE e riducendo al contempo gli oneri burocratici per gli agricoltori.
Il calo della forza lavoro agricola e la necessità di investire in formazione e sicurezza
La forza lavoro agricola dell’UE, stimata in 17 milioni di persone nel 2020, rischia di ridursi drasticamente a 7,7 milioni entro il 2030. Questo calo preoccupa particolarmente in un settore già afflitto da carenze di manodopera e da una crescente dipendenza dai lavoratori migranti. Per rispondere a questa sfida, il CdR sottolinea l’urgenza di politiche che favoriscano l’integrazione dei migranti e migliorino le condizioni generali di lavoro. Tra le problematiche più critiche figurano le abitazioni dei lavoratori stagionali, spesso inadatte o precarie. Il CdR propone di sviluppare strumenti per garantire alloggi dignitosi, sottolineando anche la necessità di istituire canali indipendenti per raccogliere in forma anonima eventuali denunce. Sul fronte della sicurezza, i dati sono allarmanti: secondo dati Eurostat, dal 2007 al 2017 nell’Unione europea si sono verificati in media 500 decessi e 150.000 incidenti non mortali nel settore agricolo e forestale. Questi numeri evidenziano l'urgenza di una formazione mirata e di una transizione verso pratiche agricole più sicure, riducendo l’esposizione a sostanze chimiche pericolose come i pesticidi.
In questo contesto il ruolo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza non solo per i lavoratori ma anche per i datori e le datrici di lavoro. Nel parere pubblicato lo scorso novembre 2024, il CdR incoraggia gli Stati membri a utilizzare la misura del FEASR in materia di trasferimento di conoscenze e informazione al fine formare gli agricoltori al loro dovere di datori. Inoltre, invita gli enti locali e regionali a utilizzare il sostegno del FEASR (Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), e in particolare il programma LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale) per rispondere alle sfide e alle opportunità dovute all’afflusso di migranti e i rifugianti nell’UE, che potrebbe soddisfare la carenza di manodopera nel settore agricolo.
Pari diritti per donne e migranti: un imperativo etico e sociale
La tutela dei diritti delle donne e dei migranti nel settore agricolo rappresenta un tema cruciale. Le agricoltrici, spesso prive di uno status giuridico chiaro, sono penalizzate in termini di protezione sociale e opportunità. Il CdR sollecita politiche di genere che promuovano la parità di trattamento e valorizzino il ruolo delle donne in agricoltura. Parallelamente, i migranti, che costituiscono una parte significativa della forza lavoro, affrontano condizioni lavorative precarie, talvolta in assenza di documenti e tutele legali. La ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti potrebbe rappresentare un passo decisivo per garantire loro una protezione adeguata. Inoltre, il CdR suggerisce incentivi per le aziende che rispettano standard lavorativi superiori alla media, promuovendo certificazioni come la Global GAP GRASP globale o la certificazione SA8000. Solo attraverso un impegno coordinato tra enti locali, autorità europee e Stati Membri sarà possibile costruire un sistema agricolo più equo e sostenibile, in grado di garantire dignità e sicurezza a tutti i lavoratori.
Sei un’azienda agricola o un lavoratore del settore?
Scopri di più sulle certificazioni GLOBAL GAP e sui corsi di formazione in partenza.
Consulta il Parere pubblicato dal Comitato europeo delle regioni: https://www.promotergroup.eu/images/blog_news_eventi/cor-2024-02565-00-00-ac-tra-it.pdf
AIUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
AIUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Con il presente Avviso pubblico, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, intende incentivare gli investimenti produttivi nel settore turistico tesi a migliorare il livello qualitativo dell’offerta ricettiva, stimolando il comparto alberghiero ed extra alberghiero verso un miglioramento complessivo degli standard ricettivi, tenendo conto anche della compatibilità ambientale, della sostenibilità e della digitalizzazione.
Le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità:
a) Il potenziamento dell’offerta turistica;
b) l’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta;
c) l’ampliamento ed il miglioramento dei servizi, volti anche alla destagionalizzazione
dell’offerta;
d) il riutilizzo produttivo di beni immobili dismessi, con particolare riferimento agli
e) immobili con valenza storico culturale.
Tipologia di aiuti
Le agevolazioni per le iniziative di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto di
quanto previsto:
- Regolamento (UE) 2023/2831 (De minimis);
- Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. (In esenzione).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese alberghiere ed extra alberghiere che svolgono o intendono svolgere, in via prevalente attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO 2007:
I soggetti proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel “Registro delle Imprese”, ancorché inattive o di nuova istituzione, e possedere un ATECO primario in uno dei settori ammissibili di cui all’elencazione precedente;
b) possedere i requisiti di classificazione o dimostrare di potere acquisire i requisiti di classificazione previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive;
c) di possedere al momento della presentazione dell’istanza l’unità locale presso il territorio della Regione Siciliana o, alternativamente, di impegnarsi a disporre al momento del primo pagamento dell’aiuto dell’unità locale identificata in sede di domanda;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e impegnarsi a produrre i relativi titolo abilitativi al momento del primo pagamento;
e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria (solo per gli aiuti a valere su Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. (In esenzione);
f) essere in possesso di documentazione idonea attestante la capacità di copertura finanziaria dell’iniziativa (Iva compresa), rilasciata da istituti bancari o intermediari finanziari;
g) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, ove ricorra;
h) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
i) non essere in impresa in difficoltà;
j) non avere effettuato una delocalizzazione verso lo “stabilimento” in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni;
k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Interventi finanziabili
Le proposte progettuali presentate dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
a) Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti, nonché la riattivazione delle stesse, anche mediante lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
b) Realizzazione di nuove strutture o attività da realizzarsi anche attraverso iniziative che trasformano, con cambio di destinazione d'uso, immobili esistenti in strutture turistico alberghiere o extralberghiere;
c) Recupero fisico e/o funzionale di immobili o strutture turistico alberghiere o extralberghiere legittimamente iniziate e non ultimate.
Gli investimenti possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali”, strettamente collegati alla struttura ricettiva principale. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili debbono riferirsi ad immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Rientrano anche:
a) spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l’ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, nella misura massima complessiva del 2% rispetto all’investimento ammissibile;
b) spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nella misura massima complessiva del 4% rispetto all’investimento ammissibile;
c) spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione, anche su beni di terzi purché con comprovato titolo di disponibilità della durata non inferiore ad almeno un quinquennio, nella misura massima complessiva del 70% rispetto all’investimento ammissibile. (In ogni caso l'importo ammissibile per l'acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere, non potrà superare il 30% dell'investimento ammissibile;
d) spese per programmi informatici nel limite del 20% rispetto all’investimento ammissibile;
e) spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
Agevolazione
Per progetti il cui contributo richiesto sia compreso tra € 50.000,00 e € 300.000,00 il regime di aiuto applicabile sarà quello previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 (“de minimis”), con una intensità massima pari al 80% della spesa ammissibile.
Il limite minimo di contributo per le agevolazioni concesse con il tale regime di aiuto è quindi di €50.000,00, mentre il limite massimo è di € 300.000,00.
Per progetti il cui contributo richiesto sia compreso tra € 300.000,01 e € 3.500.000,00 e, in relazione agli interventi di cui all’articolo 8, rispettino i pertinenti requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 il regime di aiuto applicabile sarà quello previsto dal sopracitato Regolamento. Al riguardo, l’intensità massima è pari:
- Fino al 60% delle spese ammissibili per le micro imprese e piccole imprese (MPI);
- Fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese;
- Fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese.
Il limite minimo di contributo concedibile per domanda di finanziamento è di 300.000,01 €, mentre il limite massimo è di 3.500.000,00 €.
Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari richiesti per le medesime spese ammissibili.
Criteri di selezione
- Rapporto tra il costo dell'investimento rispetto all'occupazione generata intese come U.L.A.;
- Rapporto tra il costo dell'investimento (escluso il valore del suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture) rispetto al valore delle immobilizzazioni materiali (impianti, arredi, macchinari, attrezzature, ecc..);
- Caratteristiche del progetto:
- congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi;
- progetti in linea con le politiche di rimedio al degrado urbano, inteso come recupero di immobili degradati
- progetti su immobili che presentano interesse storico architettonico ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 42/2004
- qualità economico finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta, adeguatezza e sostenibilità del business plan e prospettive di crescita;
- Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale;
- Nuovi investimenti nelle aree rurali e/o nelle isole minori siciliane e/o nelle aree a marginalità ricettiva.
Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 135.000.000,00.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA SULL’ETICHETTATURA ALIMENTARE (QUID)
Pubblicate le nuove Linee guida sull’etichettatura alimentare (QUID)
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il supporto del Tavolo Agroindustria, ha pubblicato le nuove linee guida sull’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID), seguendo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura alimentare.
Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per garantire maggiore trasparenza nell’etichettatura dei prodotti alimentari e un’informazione più chiara ai consumatori. Il QUID prevede l’obbligo, per i produttori, di indicare in etichetta la quantità percentuale degli ingredienti richiamati nella denominazione del prodotto, enfatizzati attraverso immagini o parole, o considerati essenziali per definirne la natura. L’intento è duplice: da un lato assicurare che il consumatore riceva informazioni dettagliate per compiere scelte consapevoli, dall’altro promuovere una competizione leale tra le aziende, prevenendo pratiche scorrette di comunicazione.
Le linee guida forniscono indicazioni specifiche su quando l’obbligo QUID entra in gioco. La dichiarazione è richiesta nei casi in cui un ingrediente viene citato direttamente nella denominazione del prodotto o attraverso descrizioni che ne mettono in risalto la presenza. Anche l’utilizzo di immagini o rappresentazioni grafiche che enfatizzano visivamente uno o più ingredienti impone l’indicazione della quantità. A ciò si aggiungono situazioni in cui un ingrediente è essenziale per caratterizzare il prodotto e distinguerlo da altri simili: una misura pensata per garantire la coerenza tra il nome e la composizione effettiva dell’alimento, soprattutto nei mercati dove i consumatori associano nomi specifici a standard precisi. Questo principio è particolarmente rilevante per prodotti la cui composizione può variare da Paese a Paese, con l’obiettivo di evitare ambiguità.
La circolare ministeriale chiarisce inoltre aspetti rilevanti legati a specifiche categorie di prodotti, come i prodotti preimballati e non preimballati, i formaggi freschi a pasta filata e le carni utilizzate come ingredienti. Per questi settori, la chiarezza nell’etichettatura assume un ruolo cruciale sia per l’informazione al consumatore sia per la conformità delle imprese alle normative nazionali ed europee. L’aggiornamento si estende anche alla gestione delle rappresentazioni grafiche sui banchi di vendita e alle disposizioni relative ai prodotti congelati, ribadendo la necessità di evitare pratiche ingannevoli e di fornire indicazioni accurate su modalità di conservazione e altre caratteristiche del prodotto.
In sintesi, l’applicazione rigorosa del QUID non è solo un obbligo normativo, ma uno strumento che valorizza la qualità e la trasparenza dell’intera filiera alimentare. Le nuove linee guida, frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e operatori del settore, rappresentano un punto di riferimento essenziale per tutti gli attori coinvolti. Attraverso un’informazione chiara e accessibile, il consumatore è finalmente messo al centro del processo decisionale, con la possibilità di compiere scelte consapevoli basate su in informazioni chiare e verificabili.