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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (D.LGS. 103/2024)
Si passa da una logica sanzionatoria a una preventiva e collaborativa che premia e incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese.
Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 - “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” - riporta alcune misure, in attuazione della legge per la concorrenza 5 agosto 2022, n. 118, che riguardano la razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche e i controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Vediamo in seguito cosa cambia per il sistema impresa.
Il decreto introduce diverse misure per la razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche con lo scopo di snellire la burocrazia e migliorare l’efficienza dei controlli:
- Censimento degli obblighi: viene istituito un censimento di tutti gli obblighi e adempimenti oggetto di verifica. Gli organi di vigilanza (SPreSaL, INAIL, ARPA, Isp. del Lavoro, ecc.) pubblicheranno le linee guida e FAQ per informare le imprese sulle procedure di controllo, aumentando la trasparenza e la consapevolezza delle imprese riguardo ai requisiti normativi.
- Programmazione pluriennale: le attività di controllo saranno programmate su base annuale o pluriennale, tenendo conto della probabilità del rischio di violazioni e pregiudizi all’interesse pubblico. Questo approccio permetterà di allocare le risorse di controllo in modo più efficiente, concentrandosi sui settori e sulle aziende con maggiori probabilità di violazioni. Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla dimensione del soggetto controllato, alla tipologia dell’attività svolta e alla gravità delle violazioni.
- Automatizzazione dei controlli: Saranno implementati i controlli automatizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ciò consentirà di ridurre il carico burocratico, migliorare la qualità delle ispezioni intervenendo tempestivamente in quei casi di sospetta violazione.
Sicurezza sul lavoro e controlli alle imprese: cosa cambia col decreto 103/2024
La sicurezza sul lavoro compare nel decreto all’art. 3 assieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso dell’attività economica”.
Per certificare il livello di “rischio basso” si introduce un bollino certificativo che consente a un’impresa di essere sottoposta a controlli con frequenza non inferiore a un anno. Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il rischio basso d’impresa, come previso dal comma 3 art. 3, poggia su una serie di parametri quali: possedere una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008; l’ottenimento di certificazioni afferenti ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); il settore economico cui opera il soggetto controllato; l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; le caratteristiche dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. Il decreto introduce anche un sistema premiale che permette alle aziende che superano con successo un controllo ispettivo di ottenere una “franchigia” corrispondente ad un periodo di dieci mesi successivi all’accertamento stesso, durante i quali l’azienda non potrà essere soggetta a controlli. Per ottimizzare i tempi e le risorse delle amministrazioni e alleggerire le incombenze dell’azienda controllata, i controlli non superiori ai dodici mesi potranno comunque essere effettuati congiuntamente da più organi di vigilanza.
- Come ottenere il Report certificativo di basso rischio
Il Report certificativo del basso rischio di attività sarà rilasciato da organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (MLA) e dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA) a quei soggetti che ne faranno domanda rivolgendosi ad uno degli organismi nominati al comma 4 art. 3. In seguito al rilascio del report certificativo di basso rischio, l’organismo di certificazione sottoporrà il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla normativa di riferimento. I controlli in ambito di sicurezza su lavoro verranno comunque svolti in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti privati o pubblici così come nei casi previsi dall’UE o di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La diffida amministrativa: tra errore scusabile e mancati adempimenti
L'Articolo 6 del Decreto Legislativo 103/2024 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Se un'azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato. L'adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l'incolumità pubblica. Se l'azienda non adempie, l'organo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689. La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore. Inoltre, un'azienda non è responsabile per violazioni commesse per errore non determinato da colpa, garantendo così un approccio bilanciato tra tolleranza per errori minori e rigore per la sicurezza.
Il Decreto Legislativo 103/2024 rappresenta un tentativo significativo di bilanciare la semplificazione dei controlli aziendali con la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro. Attraverso misure innovative e un approccio basato sul rischio, il decreto mira a promuovere la conformità e la responsabilità tra le imprese, migliorando al contempo l'efficienza e l'efficacia delle ispezioni. Queste modifiche si allineano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cercando di creare un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.