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LA TUTELA DELL’AMBIENTE ENTRA IN COSTITUZIONE
LA TUTELA DELL’AMBIENTE ENTRA IN COSTITUZIONE
Approvata la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso gli articoli 9 e 41 della Carta.
La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, entra in Costituzione. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum. Nel caso della modifica dell’articolo 9, si fa riferimento all’inserimento delle tematiche ambientali tra i principi fondamentali della Repubblica.
"Ho sostenuto con grande convinzione questa conquista - ha affermato Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica - ma devo dare atto che è il frutto di un lavoro che viene da lontano e ringrazio il Parlamento”. Ha inoltre puntualizzato: “L'articolo 9 afferma il valore primario di tutelare la casa in cui viviamo, sancisce il diritto a un ambiente salubre. Molti Paesi del mondo hanno già fatto questa operazione e si tratta di un passaggio assolutamente necessario per un Paese come l'Italia che comunque sta guidando la trasformazione verso la sostenibilità. Ora aggiungiamo ambiente, biodiversità, ecosistema per le future generazioni, e la tutela degli animali. Mentre l'articolo 41 ci dice che l'iniziativa privata economica resta libera, ma è scritto nero su bianco sulla Costituzione che non deve danneggiare e non deve essere a detrimento della salute e dell'ambiente".
PMI ITALIANE A RISCHIO: UNA SU CINQUE HA SUBITO ATTACCHI INFORMATICI
PMI ITALIANE A RISCHIO: UNA SU CINQUE HA SUBITO ATTACCHI INFORMATICI
Un’indagine di GoDaddy ha rilevato che gli attacchi informatici causano interruzioni di attività del sito web, perdite finanziarie e di reputazione
Martedì 8 febbraio in tutto il mondo si celebrerà la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. In occasione di questo evento vogliamo puntare l’attenzione sui rischi degli attacchi informatici per le imprese. GoDaddy ha condotto una survey che mostra come la cybersecurity sia un tema molto importante per le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane: più dell’80% degli intervistati ritiene infatti che gli attacchi informatici al loro sito web possano compromettere le loro attività.
In Italia, le minacce che maggiormente colpiscono le piccole aziende sono: Phishing (per l’88%), Malware (90%), Ransomware (69%). Nel caso di attacchi informatici, sembra che le PMI italiane siano più preparate delle aziende francesi e spagnole ad affrontare il problema: il 25% delle aziende nostrane è in grado di affrontarli autonomamente mentre il 45% sa a chi chiedere aiuto in caso di emergenza. Secondo le PMI italiane coinvolte nel sondaggio di GoDaddy, le maggiori preoccupazioni associate a una potenziale violazione della sicurezza sono: la perdita di tempo per affrontare il problema (70% degli intervistati), seguita dalla potenziale esposizione dei dati dei clienti (58%), la perdita della fiducia dei clienti stessi (49%) e infine l’interruzione di servizio del loro sito web per un certo periodo (48%). Secondo il sondaggio di GoDaddy, il 74% delle piccole aziende italiane intervistate ritiene che fare un backup del sito web sia una delle misure di sicurezza fondamentali insieme al certificato SSL e all’utilizzo di un servizio di sicurezza dei siti web che esegue quotidianamente scansioni sia a livello di client che di server.
SICILIA: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SICILIANE DANNEGGIATE DAL COVID
SICILIA: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SICILIANE DANNEGGIATE DAL COVID
Nuova importante misura dell’Irfis nei confronti delle imprese con sede in Sicilia. Contributo a fondo perduto fino a 30.000€.
Arrivano contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari in favore delle imprese, con sede in Sicilia, colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bando gestito dall’Irfis (Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A) permette di ottenere contributi a fondo perduto con preammortamento non inferiore a 18-24 mesi, di importo non superiore a 300.000,00 euro (ovvero, se di importo maggiore, parametrato sino a 300 mila euro), concessi dal sistema bancario e dagli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, alle imprese aventi sede legale o operativa in Sicilia.
Chi sono i beneficiari
Destinatari della misura sono Piccole, Medie e Micro imprese aventi sede legale o operativa in Sicilia, cui è stato erogato un finanziamento a seguito di danni economici causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%).
Non potranno richiedere i contributi le aziende con codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007:
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Attività ammesse
Le imprese beneficiarie con sede legale o operativa in Sicilia, che hanno avuto erogato un finanziamento dal sistema bancario, dovranno aver subito danni economici dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%.
Sono escluse le imprese nei cui confronti sono pendenti o sono state presentate istanze di ammissione a procedure concorsuali, che si trovano in stato di liquidazione, che abbiano subito condanne in via definitiva ascrivibili a reati di mafia o che non abbiano denunciato richieste estorsive provenienti da organizzazioni criminali.
Criteri di valutazione
Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l’istruttoria delle istanze verrà applicato il procedimento valutativo a “sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione all’Irfis. Con successivo Decreto dell’Assessore per l’Economia sono individuati:
- i criteri e le modalità operative di attuazione dell’intervento;
- le priorità nell’erogazione del contributo ai soggetti che hanno già presentato domanda a valere sulla misura straordinaria di liquidità MSL ex Delibera di Giunta regionale n. 108 del 19/3/2020 e ss.mm.ii., non finanziate per esaurimento dei fondi;
- il divieto di cumulo con altre agevolazioni finalizzate a contrastare gli effetti della pandemia COVID-19, erogate nel corso del 2021.
Contributo e Modalità di erogazione
Pari al 10% dell'importo del finanziamento bancario erogato e comunque sino ad un massimo di 30.000 euro. Nel rispetto dell’ordine cronologico con procedura a sportello e sino ad esaurimento delle risorse, il contributo sarà autorizzato-erogato dall’IRFIS FinSicilia direttamente alle imprese beneficiarie.
Le agevolazioni sono concesse, durante il periodo di vigenza dello stesso, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso Quadro temporaneo, nei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” in applicazione dei Regolamenti (CE) 1407/2013 e 972/2020.
Finalità
Facilitare l’accesso al credito bancario da parte delle imprese siciliane danneggiate dalla grave situazione di crisi economico-sociale causata dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
MOBILITY MANAGER: CHI È E COSA FA
MOBILITY MANAGER: CHI È E COSA FA
Una nuova figura professionale per la sostenibilità aziendale. La normativa, il piano degli spostamenti casa lavoro, gli strumenti operativi e le competenze.
Tra i numerosi cambiamenti imposti dalla pandemia, quelli legati alla mobilità e sostenibilità sono tra i più evidenti e duraturi. Con l’applicazione del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, si punta sull’obiettivo di ottimizzare gli spostamenti e ridurre l’uso dei mezzi di trasporto individuali nelle aree urbane al fine di limitare il conseguente inquinamento atmosferico; le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in una città metropolitana, capoluoghi di regione, di provincia oppure in un comune con una popolazione superiore a 50.000 abitanti (rif. D.I. 12 Maggio 2021, che ha esteso gli obblighi a tali tipologie di enti ed aziende) sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato nominando (obbligatoriamente), a tal fine la figura del Mobility manager.
E’ di fondamentale importanza chiarire, come definito all’art. 3 comma 1 del D.I. 12 Maggio 2021, come “Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro”.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle per le quali vige l’obbligo, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente acquisendo valore aggiunto.
Secondo un’indagine Isfort del settembre 2020, la percentuale di cittadini che hanno sentito parlare o conoscono la misura attivata dal governo sull’obbligatorietà di nominare un Mobility Manager, per le aziende o enti pubblici con almeno 100 dipendenti, è solo del 29%.
CHI È IL MOBILITY MANAGER
Il Mobility Manager è una nuova figura che promuove, progetta e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione di piani di mobilità sostenibile. Il suo compito è quello di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati ed incentivare l’impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale. Tra le possibili soluzioni può proporre ad esempio l’utilizzo di car sharing, navette, mezzi pubblici. Lo strumento di lavoro del Mobility Manager è il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa, attraverso l’analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.
Esistono tre tipologie di Mobility Manager:
- “mobility manager aziendale”: è nominato dall’impresa ed ha il compito di verificare le modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti aziendali e a proporre soluzioni alternative all’uso dell’auto;
- “mobility manager d’area”: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile nonché per lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
- “mobility manager scolastico”: si occupa degli spostamenti tra scuola e casa sia del personale scolastico che degli alunni.
Il Mobility Manager è nominato tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. I comuni e le pubbliche amministrazioni individuano il Mobility Manager d’area e il Mobility Manager aziendale tra il personale in ruolo avente determinati requisiti. Le aziende sono tenute ad assicurare che i Mobility Manager aziendali siano in possesso dei requisiti indicati. Le competenze richieste vanno identificate negli ambiti del marketing, delle capacità relazionali, ma anche dell’analisi dati e della logistica con skill di fleet management e travel management abbinate a una profonda conoscenza del territorio dove si opera.
PSCL - PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA LAVORO
Il piano degli spostamenti casa-lavoro è obbligatorio per legge ogni anno entro il 31 dicembre. In base all’art.4 del Decreto, il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.
L’autorità governativa ha avuto cura di pubblicare, con Decreto n.209 del 4 agosto 2021, delle linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL.
È finalizzato ad una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi, entro 15 giorni dall’adozione, al Mobility manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione ed il coordinamento delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili. Il Mobility Manager deve avere un quadro completo delle risorse infrastrutturali, dei servizi e della specificità geografica propria del territorio di competenza, conoscere le problematiche connesse al territorio ed alla ubicazione delle rispettive unità locali rispetto al conteso urbano di riferimento.
I Comuni che presenteranno un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio riceveranno una premialità. La premialità si pone all’interno di programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente da entrambi. Per chi intende partecipare a gare d’appalto ha l’obbligo di nominare la figura del Mobility Manager.
Promotergroup S.p.A. fornisce consulenza per la redazione del PSCL. Per maggiori informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
DL SOSTEGNI TER: 390 MILIONI DI FONDI PER LE IMPRESE
DL SOSTEGNI TER: 390 MILIONI DI FONDI PER LE IMPRESE
Approvate le misure a favore delle imprese del commercio al dettaglio, tessile, intrattenimento, discoteche, wedding e contro il caro energia.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto legge Sostegni ter approvato in data 21 gennaio. Il testo del decreto sostegni ter, la cui bozza è disponibile in pdf, e che presto sarà in Gazzetta Ufficiale, contiene importanti novità. Con il decreto legge sono stati introdotti nuovi sostegni alle imprese e agli operatori economici in crisi a causa del prolungarsi dell’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese. Il decreto prevede lo stanziamento complessivo di 390 milioni di euro per le imprese del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile ed un aumento di 30 milioni per il fondo riservato alle discoteche e alle sale da ballo. Inoltre è stato aumentato di 100 milioni il Fondo unico nazionale del turismo, in aggiunta ai 120milioni stanziati con la legge di bilancio.
Misure per le imprese
Di seguito, le principali misure previste in forma di indennizzi economici e tax credit:
- Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (200 milioni): contributi a fondo perduto per imprese con ricavi 2019 fino a 2 milioni e calo di fatturato 2021 del 30% sul 2019;
- Fondo per il sostegno delle attività economiche più colpite: 20 milioni a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 40 milioni per il settore eventi (wedding, intrattenimento e affini); 30 milioni per discoteche e sale da ballo;
- Bonus rimanenze di magazzino (credito d’imposta al 30%) per manifatturiero, tessile, moda e accessori, incluso commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, moda, calzaturiero e pelletteria (100 milioni).
Le misure contro il caro Energia
Nel decreto sostegni 2022 ter, il governo interviene contro il caro bollette luce e gas nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, inoltre, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare a tutte le imprese nel primo trimestre del 2022 gli oneri di sistema nei contratti con potenza anche sopra i 16,5kW. La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. Dal primo febbraio al 31 dicembre 2022 arriva anche un «meccanismo di compensazione» sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili in modo da alleggerire in parte gli oneri di sistema sulle bollette. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Mascherine ffp2 gratuite per le scuole
Il decreto Sostegni ter prevede l’arrivo di oltre 45 milioni di euro per la fornitura di mascherine ffp2 ad alunni e personale scolastico in auto sorveglianza, da parte di farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al protocollo d’intesa del 4 gennaio, che prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina.
SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08
SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Aggiornato a gennaio 2022 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di fronte ai molti infortuni mortali che sono avvenuti nei luoghi di lavoro in questi mesi, anche in relazione alla ripresa completa delle attività lavorative in questi mesi il Governo ha varato norme che hanno portato a modifiche sostanziali e importanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
È stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il precedente aggiornamento risale a novembre 2020. La versione aggiornata oltre alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha avuto un impatto significativo sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono aggiornati non solo gli articoli ma anche gli allegati (allegati I – XLVII – XLVIII – XLII – XLIII – XXXVIII).
Le novità più rilevanti riguardano:
- la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico (modificato il comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/08), così come sarà stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni entro il mese di Giugno 2022;
- il rafforzamento della figura del preposto: la nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.” Trattandosi dello svolgimento di compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguardano la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Vengono infatti meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19, gli obblighi del preposto in materia di salute e sicurezza; la norma assume una enorme importanza in quanto, nell’articolato previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Da segnalare anche l’introduzione di aggiornamenti in materia antincendio:
- inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021), e che entrerà in vigore a partire dal 25/09/2022;
- inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021), e che entrerà in vigore il 04/10/2022;
- inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”(G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021), e che entrerà in vigore il 29/10/2022;
- inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
La nuova versione aggiornata a cura degli Ingegneri Amato e Di Fiore, pur non rivestendo ancora carattere di ufficialità (in procinto di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) rappresenta una risorsa utile per comprendere l’evoluzione di questo strumento normativo.
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NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA IMBALLAGGI: ARRIVEDERCI AL 30 GIUGNO 2022
NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA IMBALLAGGI: ARRIVEDERCI AL 30 GIUGNO 2022
Entro il mese di gennaio 2022 verranno emesse le linee guida.
Slitta al primo luglio 2022 l’entrata in vigore dell’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi previsto dal DL n. 152/2006 – Testo Unico Ambiente.
Precedentemente previsto per il primo gennaio 2022, l’art. 11 “Proroga di termini in materia di transizione ecologica” del DL 30 dicembre 2021 n. 228 – Decreto “Mille Proroghe 2022” ha disposto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La misura, contenuta nel “Testo Unico Ambiente” (DL n. 152/2006), prevede che tutti gli imballaggi dovranno essere opportunamente etichettati, nel rispetto di determinati requisiti, al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sullo smaltimento degli stessi.
All'obbligo sono tenuti tutti coloro che producono merci imballate e prevede che siano dichiarati tutti i materiali di tutti gli imballaggi in modo da facilitare il corretto smaltimento degli imballaggi stessi una volta che divengano rifiuti. Obbligo valido anche per le aziende agricole che vendono prodotti confezionati, come ad esempio bottiglie di vino o di olio, vasetti di conserve o qualsiasi altro prodotto confezionato.
Le nuove indicazioni obbligatorie potranno essere riportate direttamente sull'etichetta o inserite nelle etichettature informatiche, ad esempio tramite i QR-code.
Un ennesimo rinvio che non fa bene ad ambiente, raccolta differenziata e consumatori ma che permetterà alle aziende ancora in ritardo di adeguarsi al meglio in questi 6 mesi.
La disposizione prevede, inoltre, l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi, di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Nel frattempo, in aiuto alle aziende, il CONAI ha messo a disposizione, all’interno della piattaforma online etichette-conai.com, alcuni strumenti e documenti a supporto degli operatori del settore, come le Good Ideas, con numerosi esempi di etichette “virtuose”.
Per i riferimenti integrali, consultare le news precedenti su questo argomento: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-news/item/118-nuove-normative-sulle-etichettature-degli-imballaggi
https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-news/item/164-prorogato-l-obbligo-di-etichettatura-ambientale-per-gli-imballaggi
Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
CIBO, ARTE E TURISMO LA RICETTA VINCENTE PER CREARE ECONOMIA “UN ALBERGO DIFFUSO”
CIBO, ARTE E TURISMO LA RICETTA VINCENTE PER CREARE ECONOMIA “UN ALBERGO DIFFUSO”
L'amministrazione comunale di Mirabella crede nel rilancio del paese attraverso il turismo come risorsa per una crescita socio-economica, così al museo del tombolo si è svolta la presentazione del progetto "FoodArtTur (Cibo-Arte-Turismo), iniziativa nata in collaborazione con Promotergroup S.p.A., società di consulenza per privati ed enti pubblici con sede a Vittoria. “Per una ripartenza della nostra comunità, ferma da due anni, il progetto ‘Mirabella paese albergo’ attraverso cibo, arte e turismo può segnare un cambio di passo in un paese segnato dallo spopolamento – ha detto il sindaco Giovanni Ferro – e vogliamo far diventare i punti deboli del paese (le numerose case chiuse a causa dell’emigrazione) dei punti di forza per la comunità (l’agricoltura, la ristorazione, il tombolo e le tradizioni culturali). Vogliamo far diventare Mirabella un grande albergo diffuso per portare economia e ripopolare il nostro comune, l’iniziativa vuole rivalutare il patrimonio immobiliare e mettere le case a reddito, in modo che tutti i mirabellesi possano diventare gestori di questo albergo diffuso. Si pensa di creare dei pacchetti turistici rivolti ai pensionati tedeschi del Baden-Wurttemberg, quindi turismo esperenziale e turismo matrimoniale. Vogliamo sapere chi sono le imprese locali e i privati interessati, così invitiamo chi vuole aderire a compilare un modulo presso l’ufficio sport e turismo del comune per farci conoscere proposte e idee”. |
Per Gianni Polizzi, presidente di PromoterGroup, “l’idea è quella di provare a mettere a sistema tutto ciò che esiste a Mirabella come tessuto produttivo (sale trattenimento, b&b, artigiani, produttori agricoli) per valorizzare le caratteristiche del paese e lanciare un prodotto/progetto che si rivolge a tutti. La nostra idea viene lanciata per la prima volta a livello nazionale, parte da Mirabella e viene certificata da Bureau Veritas, ente leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Non è un progetto oneroso, non è un progetto politico ma qualcosa di innovativo, vogliamo portare gente qui anche dall’estero per creare economia”. C’è stata la breve testimonianza di una coppia tedesca che si è trasferita a Mirabella nel febbraio 2020 ed è soddisfatta della sua esperienza di vita in Sicilia. |
“Abbiamo l’idea di un turismo di nicchia per visitatori che vogliono sentirsi parte di una comunità – ha detto Eleonora Valenti di PromoterGroup – quindi il paese albergo avrà una reception e un infopoint unico e coinvolgerà b&b esistenti o case da ristrutturare. Il tutto passerà da una piattaforma digitale che permetterà di fare prenotazioni e organizzare pacchetti turistici che valorizzino le eccellenze del territorio, quindi si vogliono coinvolgere tutti i settori produttivi locali e le modalità saranno decise nelle prossime settimane”. Infine Mario Cugno, responsabile di Bureau Veritas Italia Spa, ha evidenziato l’apporto dell’ente di certificazione che documenterà la qualità del progetto come valore in più per i fruitori e per creare un modello organizzativo per ciascuna filiera e atttività produttiva che si vuole scommettere. Folta presenza di pubblico che ha mostrato interesse con alcuni interventi sulle modalità di partecipazione. |
La serata si è chiusa con l’artista Filippo Leonardi che ha eseguito il lamento per la morte di Salvatore Carnevale, il sindacalista socialista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955. L’esibizione di Filippo Leonardi, molto apprezzata per il suo significato, è stata proposta da Stella Di Pasquale e dal Centro Culturale Siculo-Tedesco (per questa occasione la sala del museo del tombolo ha esposto vari dipinti dell’artista Ernesto Scivoli).
Registrazione dell’evento musicale: |
Autore: Rosario Scollo
PARLANO DI NOI
SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50
SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50
Ecco le scadenze di entrata in vigore delle nuove misure approvate con i decreti di dicembre e gennaio.
Nuovi obblighi vaccinali, con Super Green Pass per tutti gli over 50 ed estensione della Certificazione Verde per nuovi ambiti, anche per entrare nei negozi: è quanto prevede il nuovo decreto di Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio. Dal 15 febbraio 2022 tutti i cittadini over 50 dovranno essere vaccinati. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Ecco le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vaccinale:
- 100€ (applicabile una sola volta) ai cittadini che a partire da tale data non saranno vaccinati
- 600-1500 € ai dipendenti che si presenteranno al lavoro senza vaccino. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
- 1500 € al datore di lavoro che permette l’accesso al non vaccinato
- a partire da tale data i dipendenti over 50 (50 compreso) privi di vaccino saranno sospesi senza stipendio. Al datore di lavoro in tale lasso di tempo è consentita la sostituzione temporanea del dipendente non vaccinato.
La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Di seguito il riepilogo delle scadenze dell’emergenza Covid:
10 gennaio 2022: obbligo super green pass per salire su un qualsiasi mezzo di trasporto: aerei, treni, navi, pullman, trasporti locali, bus, tram, metropolitane; accedere in palestra, piscina, musei mostre, fiere, centri benessere sale giochi e parchi divertimento; per accedere negli alberghi, e partecipare a matrimoni e feste e/o per cerimonie civili e religiose. Serve il super green pass anche per la ristorazione all’aperto. Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque) e parte la somministrazione della terza dose di vaccino ai ragazzi dai 12 ai 15 anni.
20 gennaio 2022: obbligo green pass base per accedere ai servizi alla persona (Barbieri- parrucchieri- centri estetici- green pass ottenibile anche tramite tampone negativo effettuato 28-/72 ore prima).
1 Febbraio 2022: obbligo green pass base per accedere agli uffici pubblici (Banche – uffici postali – uffici comunali).
1 Febbraio 2022: obbligo green pass base esteso a tutta la popolazione per accedere a tutti gli esercizi commerciali sinora aperti a tutti. Entro tale data sarà stila la lista definitiva degli esercizi commerciali ritenuti di prima necessità che rimarranno esenti dal green pass.
15 Febbraio 2022: tutti i cittadini over 50 dovranno essere vaccinati. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
31 marzo 2022: fine dello stato di emergenza.
15 giugno 2022: fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati
NUOVO DECRETO COVID: LE NUOVE REGOLE DAL 31 DICEMBRE
NUOVO DECRETO COVID: LE NUOVE REGOLE DAL 31 DICEMBRE
Green Pass rafforzato e nuove norme per la quarantena. Ecco cosa bisogna fare se si è entrati in contatto con un positivo.
Approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il nuovo Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre. Ecco i cambiamenti più importanti.
Quarantena
Il nuovo Decreto ha introdotto l’autosorveglianza. Una misura che consente ad alcune tipologie di persone di dover rispettare un protocollo diverso rispetto al periodo di quarantena se entrano in contatto con un positivo. Il decreto prevede che una persona che ha ricevuto la dose booster e dopo un contatto stretto con un positivo è asintomatica, non deve osservare la quarantena: per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, però, ha l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. La stessa cosa vale per chi, sempre asintomatico dopo il contatto stretto, ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti (quindi da meno di 4 mesi) o per chi è guarito dal Covid sempre nei 120 giorni precedenti.
In sintesi: tampone obbligatorio solo per sintomatici, asintomatici fuori dall'autosorveglianza dopo cinque giorni senza bisogno di test, con obbligo di indossare una Ffp2 fino al giorno 10 dal contatto.
I sintomatici, invece, dovranno sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno dalla data del contatto con il positivo. Il periodo di autosorveglianza dura cinque giorni. Per le persone non vaccinate o vaccinate con 2 dosi da più di 4 mesi i giorni di quarantena, in caso di contatto con un contagiato, continuano invece a essere dieci per i primi e 5 per i secondi e alla fine di questo periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico (per uscire dall’isolamento, il risultato dovrà essere negativo).
E se si è positivi?
- asintomatici: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena
- sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati
- per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Capienze e Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio il Green pass rafforzato sarà esteso ai trasporti pubblici, ad alberghi e ristoranti all’aperto. L’obbligo di certificato sarà necessario anche per partecipare a feste, cerimonie civili, sagre e fiere oltre che per palestre e piscine, centri culturali e ricreativi. Il decreto prevede inoltre che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.