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NORMATIVA ANTINCENDIO: GLI AGGIORNAMENTI
Focus sulle novità in generale. News su aggiornamento antincendio e sulla validità del corso che passa da 3 a 5 anni.
Di recente, oltre al Testo Unico, anche la normativa antincendio ha subito importanti modifiche, con l’emanazione di tre decreti che prevedono una serie di criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, per il servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il 4 Ottobre 2022 è entrato in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.
Il Decreto ha anche confermato l’obbligatorietà del “Piano di Emergenza” per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori e per tutte le attività che sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). La novità è che il piano di emergenza diventa obbligatorio anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori, quindi anche meno di 10).
Per quanto riguarda la formazione dal 04/10/2022, i corsi di formazione antincendio mantengono la stessa durata, ma cambiano denominazione:
- da rischio basso a livello 1
- da rischio medio a livello 2
- da rischio alto a livello 3
Per considerare la formazione valida sono stati aggiunti nuovi contenuti minimi necessari:
- ora la prova pratica con estintore è prevista anche per formazioni ed aggiornamenti di livello 1 (ex rischio basso)
- ora la prova pratica per formazioni ed aggiornamenti di livello 2 (ex rischio medio) richiede l’uso di idranti con l’erogazione di acqua in pressione
- ora la prova pratica per i livelli 1 e 2 prevede anche la presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
La validità del corso passa da 3 a 5 anni, mentre la durata di ogni corso base rimane confermata in 4 ore per il “livello 1” (ex rischio basso), 8 ore per il “livello 2” (ex rischio medio) e 16 per il “livello 3” (ex rischio elevato).
Entrando tuttavia in vigore l’obbligo dell’aggiornamento, fino ad ora non obbligatorio ma solo consigliato, le nuove disposizioni hanno previsto anche la tempistica per programmare ed effettuare i percorsi formativi di aggiornamento:
- corsi effettuati da meno di 5 anni: devono essere aggiornati allo scadere dei 5 anni;
- corsi effettuati da più di 5 anni: devono essere aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e perciò non oltre il 4 ottobre 2023.