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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Incentivi a sostegno della nuova imprenditorialità, per le imprese costituite da meno di 36 mesi o imprese costituite da più di 36 mesi e meno di 60.
Ci sono importanti novità per Nuove Imprese a Tasso Zero, l’incentivo che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
Si amplia la platea dei potenziali beneficiari: possono infatti presentare domanda di finanziamento, non più le imprese costituite entro 12 mesi dalla firma del contratto, ma quelle costituite entro i 5 anni precedenti, con regole e modalità differenti a seconda che si tratti di imprese costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e da non più di 5.
Cambia anche la forma di agevolazione: viene introdotto il contributo a fondo perduto, riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al max 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso; viene innalzato il tetto del finanziamento a tasso zero che può arrivare al 90%. Nel caso di imprese costituite da più di 36 mesi è possibile richiedere il finanziamento per la copertura degli investimenti fino a 3 milioni di euro (al netto dell’IVA).
Di seguito una scheda di sintesi differenziata per le imprese neo costituite da meno di 36 mesi e per le imprese costituite da più di 36 mesi e meno di 60:
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UNDER 36 |
OVER 36 |
OBIETTIVO |
Sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e piccole imprese composte prevalentemente o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Sostenere lo sviluppo di attività d’impresa esistenti. |
Supportare programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. |
SOGGETTI BENEFICIARI |
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: a) costituite in forma societaria; b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni ovvero da donne; c) costituite da non più di 36 (trentasei) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del Regolamento GBER. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché' esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 8, comma 6, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. |
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: a) costituite in forma societaria; b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni ovvero da donne; c) costituite da almeno 36 mesi e non più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del Regolamento GBER. |
ATTIVITÀ AMMISSIBILI |
Programmi di investimento (avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche) non superiori ad euro 1.500.000,00 € IVA ESCLUSA relativamente a: - Produzione di beni (Industria / Artigianato); - Trasformazione dei prodotti agricoli ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative; - fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale; - Commercio di beni e servizi - turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. |
Programmi di investimento (avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche) non superiori ad euro 3.000.000,00 € IVA ESCLUSA relativamente a: - Produzione di beni (Industria / Artigianato); - Trasformazione dei prodotti agricoli ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative; - fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale; - Commercio di beni e servizi - turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. |
SPESE AMMISSIBILI |
Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento (max 30% dell'investimento ammissibile; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché' strettamente necessari all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; e) consulenze specialistiche (max 5% dell'investimento ammissibile); f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4 (persone fisiche che intendono costituire un’impresa), oneri connessi alla costituzione della società. g) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; h) servizi, diversi da quelli alle lettere a) b) c) d) e) f) necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa i) godimento di beni di terzi. NOTA: g) + h) + i) = max 20% delle spese di investimento |
Sono ammissibili le spese: a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell’attività (max 40% dell'investimento complessivo ammissibile); b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento (max 30% dell'investimento ammissibile; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché' strettamente necessari all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. NOTA: Le spese di cui alla lettera d), sono ammissibili a condizione che: a) siano ammortizzabili; b) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. d) figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni. |
SPESE NON AMMISSIBILI |
Non sono ammesse le spese: a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback; b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado. A tal fine, l’impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; e) relative a commesse interne; f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; g) di funzionamento; h) notarili e relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 5.6; i) relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti; j) di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00). |
Non sono ammesse le spese: a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback; b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado. A tal fine, l’impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; d) relative a commesse interne; e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; f) di funzionamento; g) notarili e relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 5.6; h) relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti; i) di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00). |
AGEVOLAZIONE |
FINANZIAMENTO AGEVOLATO, a un tasso pari a zero (senza interessi) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO nei limiti del 20% (venti) delle sole spese ammissibili di cui alle lettere b), c) e d). L’agevolazione complessiva non potrà essere superiore al 90% (novanta) della spesa ammissibile. DURATA massima 10 dieci anni. PIANO DI AMMORTAMENTO a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre I finanziamenti di importo NON SUPERIORE A EURO 250.000,00 € non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 € devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni. |
FINANZIAMENTO AGEVOLATO, a un tasso pari a zero (senza interessi) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO può essere concesso nei limiti del 15% (quindici) delle sole spese ammissibili di cui alle lettere c), d). L’agevolazione complessiva non potrà essere superiore al 90% (novanta) della spesa ammissibile. DURATA MASSIMA 10 dieci anni. PIANO DI AMMORTAMENTO a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre SPESE AMMISSIBILI max 3.000.000,00 € I finanziamenti di importo NON SUPERIORE A EURO 250.000,00 € non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio. I finanziamenti di importo SUPERIORE A EURO 250.000,00 € devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. |
MODALITÀ DI EROGAZIONE |
L'erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di 5 (cinque) SAL di importo non inferiore al 10 % dei costi ammessi. Ciascuna richiesta di erogazione, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché' nel limite del 20% (venti) delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL, e del 30% (trenta) per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. La richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante l'effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a 30 (trenta) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione dell'ultimo SAL è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva da parte del soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento nonché' l’organicità e funzionalità del medesimo, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. NOTA: E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di ANTICIPAZIONE, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e nel contratto di finanziamento. |
L'erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di 5 (cinque) SAL di importo non inferiore al 10 % dei costi ammessi. Ciascuna richiesta di erogazione, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché' nel limite del 20% (venti) delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL, e del 30% (trenta) per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. La richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante l'effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a 30 (trenta) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione dell'ultimo SAL è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva da parte del soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento nonché' l’organicità e funzionalità del medesimo, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. NOTA: E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di ANTICIPAZIONE, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e nel contratto di finanziamento. |
CONCLUSIONE PROGRAMMA D’INVESTIMENTO |
Entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (con proroga richiedibile per un max di 6 mesi) |
Entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (con proroga richiedibile per un max di 6 mesi) |
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO
Partiamo dalla distinzione tra pericolo d’incendio, rischio d’incendio e valutazione dei rischi d’incendio:
- il pericolo d’incendio si riferisce alla proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- il rischio d’incendio fa riferimento alle probabilità di raggiungimento dell’evento dannoso e alle conseguenze correlate, misurabili con una magnitudo determinata nei confronti di persone e/o cose;
- la valutazione dei rischi fa riferimento al procedimento di valutazione del livello di possibilità di accadimento di un incendio e alle potenziali conseguenze connesse all’evento.
Valutazione rischio incendio
Direttamente coinvolto nel processo di valutazione del rischio incendio e di gestione delle emergenze è come sempre il Datore di Lavoro, o l’eventuale dirigente che può ricevere delega ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione degli aspetti dell’antincendio.
La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale (nell’Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.
In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:
- livello di rischio basso: “si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”.
- livello di rischio medio: “si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
- livello di rischio elevato: “si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.
Formazione Rischio Incendio
Il datore di lavoro, designa uno o più lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I suddetti soggetti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, al fine di conoscere l’iter di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza.
I corsi di “Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” sono di tre tipologie: RISCHIO BASSO, RISCHIO MEDIO e RISCHIO ALTO. I lavoratori incaricati a tale attività devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico da effettuare ogni 3 anni.
Le ore di formazione previste variano in base al rischio e precisamente:
- Antincendio Rischio basso nuovo: 4 ore - aggiornamento: 2 ore;
- Antincendio Rischio medio nuovo: 8 ore - aggiornamento: 5 ore;
- Antincendio Rischio alto nuovo: 16 ore - aggiornamento: 8 ore. Per il rischio alto è previsto un esame teorico pratico presso il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Nello specifico per il rischio medio e alto è prevista una parte di addestramento pratica (comprese nelle ore totali)
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
GLOBALG.A.P.: MODULO AGGIUNTIVO TRASPARENZA SUI PESTICIDI DI COOP ITALIA V1.0
GLOBALG.A.P.: MODULO AGGIUNTIVO TRASPARENZA SUI PESTICIDI DI COOP ITALIA V1.0
Add-on obbligatorio per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021. È applicabile solo ai produttori di frutta e verdura.
L'utilizzo di alcuni prodotti chimici in agricoltura ed i loro effetti hanno attirato l'attenzione dei media sia a livello nazionale che internazionale, portando i consumatori a diventare sempre più sensibili verso questo argomento.
Coop Italia ha sviluppato il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi, al fine di monitorare in modo più efficiente l'assenza di utilizzo di principi attivi eliminati nel 2019 dalla filiera Coop Italia. Questo componente aggiuntivo verrà ora valutato insieme a GRASP e GLOBALG.A.P. IFA: la valutazione su questo modulo aggiuntivo è svolta insieme alle verifiche/audit per lo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura per frutta e ortaggi (o schema equivalente), al fine di sfruttare gli elementi che entrambi hanno in comune, come ad esempio il sistema di monitoraggio richiesto da IFA, e massimizzare l'efficienza utilizzando la stessa struttura e piattaforma di certificazione GLOBALG.A.P..
Il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi è applicabile per tutti i produttori e gruppi di produttori, italiani e internazionali, che forniscono frutta e verdura a marchio Coop. È obbligatoria per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021.
Informazioni sulla valutazione del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia
- Solo gli organismi di certificazione autorizzati per il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia possono condurre le valutazioni.
- Le valutazioni devono essere condotte annualmente insieme alla verifica/audit IFA per frutta e ortaggi.
- I risultati ottenuti nell’ambito della valutazione verranno caricati nel database GLOBALG.A.P. dove potranno essere visionati solo dagli Osservatori del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia (Coop Italia e fornitori designati) oltre che da GLOBALG.A.P. e dall'organismo di certificazione (OdC) che ha condotto la valutazione. I diritti di accesso ai dati sono indicati nelle specifiche per le regole generali.
Per maggiori informazioni sul modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
Fonte: GLOBALG.A.P.
INFORMATIVA PER AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID NEI LUOGHI DI LAVORO
INFORMATIVA PER AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID NEI LUOGHI DI LAVORO
Il protocollo condiviso nella versione del 24 aprile 2020 era ancora uno strumento di regolazione cardine per le misure anticovid in ambienti di lavoro, ma era necessaria una revisione che ne aggiornasse i contenuti e facilitasse l’applicazione; A tal proposito giorno 6 aprile 2021 è avvenuta la sottoscrizione della nuova versione del protocollo condiviso.
Obiettivo del nuovo protocollo è quello di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Sostanzialmente, vengono confermate tutte le misure già previste (mascherine e dispositivi di protezione, accesso del personale e dei fornitori, pulizia, sanificazione, precauzioni igieniche, gestione spazi comuni, gestione persone sintomatiche) ma vengono anche recepite una serie di novità , in particolare, relative allo smart working e al rientro di persone che hanno avuto il Covid, alla quale tutte le aziende devono adempiere e quindi aggiornare il proprio protocollo/procedura interna.
Inoltre nello stesso giorno, alla sottoscrizione della nuova versione del protocollo condiviso, coincide pure la sottoscrizione del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”;
Obiettivo di questo protocollo è quello di coinvolgere tutto il sistema paese nella realizzazione della campagna vaccinale anti Covid-19, valorizzando “le sinergie tra gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale”.
Per poter regolarizzare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, verrà adottate un documento recante: “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO”, ancora però in fase di completamento e in attesa degli ultimi passaggi formali.
Per l'aggiornamento del protocollo e per maggiori informazioni sulla vaccinazione dei dipendenti CONTATTACI.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI PER ESPOSIZIONE AL RUMORE
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI PER ESPOSIZIONE AL RUMORE
L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute, tra i quali il più conosciuto è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, che rappresenta ancora oggi una delle malattie professionali più diffuse.
Cos’è il rischio rumore
Il rumore si può definire come un fenomeno acustico sgradito che consiste nella propagazione di perturbazioni di pressione nell’aria sotto forma di onde elastiche, con trasporto di energia. Nell’aria, la velocità di propagazione è di circa 343 m/s (alla temperatura di 20 C°). Il rumore viene considerato come una tipologia di inquinamento ambientale (inquinamento acustico) ed è presente in molti ambiti lavorativi, nonché domestici, tanto che è considerato come un rischio tra i più diffusi, inoltre non sempre è così immediato riuscire a distinguere le fonti del rumore legato all’ambito professionale da quello derivante da situazioni parallele e contestuali. Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute del lavoratore possono essere anche piuttosto gravi nonché irreversibili. Gli effetti di esposizione a rumore a livelli superiori agli 85 Db (valore superiore d’azione) prolungata nel tempo possono essere di tipo prettamente uditivo (sordità o ipoacusia da rumore) o di tipo extra-uditivo (sono meno specifici, possono cioè avere anche cause non professionali; fra i più importanti, l’ipertensione, l’eretismo psichico, cioè nervosismo e ansia, l’insonnia, l’aumento della secrezione gastrica con iperacidità). Le patologie legate ad esposizione a rumore (ipoacusia in primis) risultano essere fra quelle più frequentemente indennizzate dall’INAIL: le stesse risultano essere, salvo rari casi, irreversibili.
Valutazione rischio rumore in ambito lavorativo
La valutazione rischio rumore rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve integrare la suddetta valutazione nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale. Tale valutazione, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.Lgs. 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici. La valutazione rischio rumore deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. Una corretta valutazione del rischio viene eseguita “in conformità alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9612:2011 che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro ed il calcolo del livello di esposizione sonora”. Occorre tener conto anche della norma UNI 9432:2011 “da considerarsi complementare alla norma UNI EN ISO 9612:2011”. La norma ISO 1999:1990 invece consente il calcolo previsionale del danno corrispondente ad una determinata esposizione di lungo periodo al rumore.
Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo dipendono dai seguenti fattori:
1) intensità del rumore;
2) frequenza del rumore;
3) durata nel tempo dell’esposizione al rumore;
4) fattori ambientali (esposizione contestuale a vibrazioni WBA o HAV)
5) esposizione contestuale a rumori impulsivi
6) esposizione occupazionale a sostanze ototossiche (presenti in solventi, metalli, nei gas asfissianti)
7) fattori legati al lavoratore (assunzione di farmaci relativamente alla formulazione dei quali può riscontrarsi la presenza di principi attivi classificati come ototossici, ad es. in alcuni antibiotici o nei cosiddetti FANS).
Per la valutazione rischio rumore, il Datore di lavoro deve rivolgersi a un tecnico, che effettui delle misurazioni strumentali (indagine fonometrica) e caratterizzi la reale esposizione, ponderata sulla durata del turno lavorativo (Lex8h) sul luogo di lavoro.
Il D.Lgs.81/08 fissa tre soglie di esposizione: il valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d’azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). Allo stesso modo, sono speculari i valori inferiore e superiore d’azione ed il valore limite di esposizione per i rumori di picco (rispettivamente 135 dB(A), 137 dB(A), 140 dB(A). Esistono dispositivi in grado di proteggere efficacemente da rumori elevati ma quel che risulta importante è che la scelta dei dispositivi da adottare sia effettuata con attenzione ed in relazione al reale livello di decibel da abbattere, in modo da non essere né ipo-protettivi né iper-protettivi, e per poter rientrare nei limiti previsti. Un esempio di dpi per il rumore sono i protettori auricolari. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione gli otoprotettori (inserti auricolari o cuffie antirumore) se l’indagine fonometrica evidenzia l’esposizione, per i lavoratori, a valori compresi fra il livello inferiore e superiore d’azione, mentre vige l’obbligo di indossare gli stessi quando si è esposti a livelli di rumore pari o superiori a Leq 85 dB(A). Questa regola è più restrittiva rispetto al valore limite di esposizione al rumore Leq 87 dB(A), ma presenta il vantaggio di essere molto semplice e dunque facile da applicare.
In particolare quando si sceglie un protettore auricolare è necessario tener conto di alcuni fattori al fine di garantire un sufficiente grado di protezione per le persone esposte:
- confort d’uso;
- tipologia lavorativa;
- attenuazione sonora necessaria in base alla tipologia di rumore.
L’esposizione a rumore, configurandosi come rischio per la salute per i lavoratori, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di procedere alla relativa sorveglianza sanitaria; in particolare, per esposizioni comprese fra il livello inferiore e superiore d’azione (80dB<Leq<85dB) la visita medica deve essere svolta su richiesta del lavoratore o su indicazione del Medico Competente, mentre risulta obbligatoria per esposizione professionale a valori maggiori del livello superiore d’azione.
Formazione Rischio rumore
Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio rumore è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli del rumore.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.
Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
AL VIA LE VACCINAZIONE ANTI COVID IN AZIENDA
AL VIA LE VACCINAZIONE ANTI COVID IN AZIENDA
La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda.
Firmato il 6 aprile scorso il Protocollo tra Governo, aziende e sindacati che permetterà la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Oltre ai dipendenti, anche le aziende hanno la possibilità di aderire volontariamente alla somministrazione dei vaccini.
Il nuovo Protocollo precisa che le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i dipendenti interessati che aderiranno su base volontaria alla somministrazione, rimessa, questa, esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’INAIL.
Tra i doveri del datore di lavoro c’è quello di individuare, tramite il medico competente, i lavoratori maggiormente esposti, in funzione anche dell’evoluzione del concetto di lavoratore fragile e promuovere l’attività vaccinale in azienda attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di formazione e informazione, da svolgere con il supporto del medico competente, anche fornendo indicazioni dettagliate delle caratteristiche del vaccino.
All’atto della presentazione del piano di vaccinazione aziendale, il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all’azienda sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.
Solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e l’ambiente lavorativo, può trattare i dati personali e particolari relativi alla vaccinazione dei dipendenti ed eventualmente tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
INAIL E IIT: LA ROBOTICA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL E IIT: LA ROBOTICA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
La tutela della sicurezza sul lavoro passa anche dal potenziamento e dallo sviluppo della ricerca robotica.
Al via lo studio di durata triennale per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi umanoidi e tecnologie indossabili in grado di valutare, gestire e ridurre il rischio psicofisico dei lavoratori.
Il progetto, promosso dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e dall’Inail ha l’obiettivo di portare le tecnologie robotiche nell’industria 4.0, mettendo al centro dell’interazione tra uomo e robot l’accettabilità e il benessere psicofisico dei lavoratori. In questo progetto verranno investiti circa cinque milioni di euro per la progettazione e realizzazione di nuovi umanoidi e tecnologie indossabili, in grado di valutare, gestire, ridurre e prevenire il rischio fisico dei lavoratori nei contesti industriali e ospedalieri.
In questo modo si punta a facilitare l’attività lavorativa migliorando l’interazione tra lavoratori e robot, attraverso tecnologie indossabili, in grado di leggere il movimento del corpo umano, le sollecitazioni fisiche insieme a parametri vitali come il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la temperatura.
Il traguardo che mira a raggiungere il progetto è la riduzione o eliminazione del rischio di infortuni e di malattie muscolo-scheletriche.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO
Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio. Infatti il rischio chimico sul posto di lavoro non riguarda esclusivamente le industrie chimiche, le raffinerie o i laboratori di ricerca, ma uno specchio più ampio di ambiti lavorativi.
Cos’è il rischio chimico
Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).
Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.
A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:
- gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
- gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.
Valutazione rischio chimico in ambito lavorativo
Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
Un primo strumento per l'immediata valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall'etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione, in vigore dal 01 giugno 2015, che definisce nove diversi pittogrammi di rischio, ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. Sono riconoscibili per la loro forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.
Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola su tre fasi fondamentali:
- Valutazione del pericolo: avviene attraverso un’attenta e scrupolosa analisi della Scheda di Sicurezza del prodotto, dove sono elencate e descritte tutte le proprietà di pericolo della sostanza in fase di analisi.
- Valutazione dell’esposizione: tiene conto delle modalità attraverso le quali i lavoratori possono entrare in contatto con la sostanza chimica a cui sono esposti, della frequenza di utilizzo e della quantità massima consentita;
- Caratterizzazione del rischio: valutazione rischio chimico D. Lgs 81/08
Formazione Rischio chimico
Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.
Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
SIGLATO IL PROTOCOLLO QUADRO CONTRO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
SIGLATO IL PROTOCOLLO QUADRO CONTRO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Il protocollo prevede l’impiego di mediatori culturali specializzati nell’identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo.
In data 11 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stipulato con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) il Protocollo Quadro di partenariato per garantire la corretta applicazione della legislazione vigente in materia di caporalato e sfruttamento lavorativo e potenziare le procedure per l'emersione di tali fenomeni a tutela dei diritti fondamentali delle vittime.
Il caporalato è un fenomeno nato nel dopoguerra. Lo sfruttamento del lavoro dei migranti e delle fasce più povere viene disciplinato per la prima volta nel 2011, ma è con la legge n. 199/2016, che introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si interviene in maniera più decisa. Il 20 febbraio 2020 viene adottato il primo “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”.
Il protocollo Quadro prevede:
- l'impiego di mediatori culturali specializzati nell'emersione e identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo a supporto dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato su tutto il territorio nazionale;
- la realizzazione di iniziative di formazione reciproca e lo sviluppo di attività congiunte di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 382 PER L’IGIENE ALIMENTARE
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 382 PER L’IGIENE ALIMENTARE
Modificati gli allegati sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Il 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. CE 382/2021 che modifica gli allegati I e II del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in merito alla gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Il Reg. CE 382/2021 introduce il requisito per la cultura della sicurezza alimentare, la gestione delle donazioni per la lotta agli sprechi ed indicazioni più chiare per la gestione degli allergeni; fa parte di un processo di modifica e aggiornamento delle norme europee in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, iniziato da qualche anno e che vedrà la revisione del General Food Law oltre che ulteriori modifiche del REG CE 852/2004.
Il Reg. CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo come obiettivo garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria.
La Commissione Europea pertanto ha avviato una modifica del Reg. CE 852/2004:
- Cultura della sicurezza alimentare: aumento della sicurezza degli alimenti migliorando la consapevolezza e il comportamento dei dipendenti nelle aziende alimentari.
- Migliore gestione degli allergeni: la revisione del regolamento introduce requisiti per prevenire o limitare la presenza di allergeni in attrezzature, mezzi di trasporto e nei siti di stoccaggio dei prodotti alimentari al fine di migliorare la sicurezza alimentare nell'UE. A settembre 2020 il Codex Alimentarius ha aggiornato la linea guida per l’applicazione del metodo HACCP.
- Ridistribuzione alimentare: la riduzione dello spreco alimentare è uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork adottata dalla Commissione. La donazione di cibo è uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo, ma presenta diverse difficolta dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Ricade sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti ed elementi minimi di cui tenere conto per far sì che il cibo destinato a essere ridistribuito non sia dannoso per la salute e sia idoneo al consumo umano. Gli alimenti per i quali si applica una data di scadenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 potranno essere ridistribuiti solo prima di tale data, mentre gli alimenti recanti un TMC termine minimo di conservazione potranno essere ridistribuiti anche dopo tale data.
I nuovi requisiti introdotti diventeranno obbligatori e richiesti durante i controlli ufficiali a partire dal 24 marzo 2021.