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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
Sicurezza Lavori in quota
Porre attenzione alla sicurezza nei lavori in quota è fondamentale soprattutto nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente ed interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.
Rischi lavori in quota
I Lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. I rischi lavori in quota, nello specifico i rischi di caduta dall’alto, rappresentano una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.
I rischi lavori in quota, che raggiungono il loro massimo nei cantieri temporanei e mobili, interessano tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.
Nei rischi lavori in quota, il rischio di sospensione si presenta quando l’operatore cade ma viene sorretto da funi di sicurezza così da non impattare al suolo. Tuttavia questa sospensione può compromettere la circolazione sanguigna degli arti inferiori, una causa della compressione prolungata esercitata dall’imbracatura stessa.
Quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.
Altro rischio è quello dell’ambiente circostante come la caduta di oggetti dall’alto, superfici scivolose, esposizione a cariche elettriche ambientali ecc…
Formazione rischi lavori in quota
Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.
Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo.
Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo.
Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).
Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per Movimentazione Manuale dei carichi si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, oltre che a carico delle articolazioni e dei muscoli.
Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto.
Tutti gli addetti all’attività di movimentazione dei carichi devono avere l’idoneità fisica, indossare indumenti e calzature adeguati e aver ricevuto la formazione e l’addestramento così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti.
I rischi della Movimentazione manuale dei carichi
Le operazioni di sollevamento e trascinamento di un peso (pari a 3 kg o superiore) potrebbero causare disturbi e patologie, anche gravi e soprattutto a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli.
Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile.
Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:
- Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), troppo ingombrante, instabile, difficile da afferrare, troppo caldo/freddo, ecc.;
- Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;
- Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento, distanza percorsa trasportando il carico;
- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.
Obblighi del datore di lavoro per Movimentazione manuale dei carichi
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio allo scopo di adottare tutti gli interventi di prevenzione e protezione necessari per limitare o annullare eventuali danni alla salute dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o comunque ridurre il rischio utilizzando ausili meccanici di sollevamento (paranchi, gru, piattaforme) o di spinta e trasporto (carrelli e muletti) del carico.
Fondamentale è anche organizzare gli ambienti di lavoro per far sì che ogni attività di movimentazione, specie se meccanizzata, avvenga in totale sicurezza senza rischiare interferenza fra mezzi di movimentazione e personale a terra e comunque limitando i rischi potenziali quali urti, scivolamenti o cadute di nessun genere.
Formazione Rischio Movimentazione manuale dei carichi
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale.
Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].
La sanzione per la mancata valutazione di questo rischio è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.
La sanzione per la mancata formazione e addestramento dei lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.
Il corso Formazione lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e deve effettuarsi ogni 5 anni.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Cambiati i valori limite di esposizione per agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale.
Ancora modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. Dopo le recenti sostituzioni degli allegati XLVII e XLVIII è ora la volta degli allegati XLII e XLIII.
Con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 sono state finalmente recepite due diverse direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni.
I cambiamenti infatti riguardano la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
A renderlo noto è lo stesso ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunicato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, n.44.
Nello specifico sono cambiati, da un punto di vista sostanziale, i valori limite di esposizione sia ponderati sulle 8h (giornata lavorativa standard) sia assoluti (sulla breve durata) per alcune sostanze classificate come cancerogene e/o mutagene nell’ambito dell’esposizione professionale.
Di seguito le due nuove aggiunte presenti nel nuovo allegato:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Ci sono infatti sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e anche delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIDEOTERMINALE
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIDEOTERMINALE
Per videoterminale si intende: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. Si definisce lavoratore al videoterminale “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali."
Rischi videoterminale
I rischi legati al videoterminale sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.). Numerosi studi hanno confermato che l’utilizzo costante del videoterminale può causare disturbi visivi, disturbi muscolo-scheletrici, fatica mentale e stress.
L’astenopia comunemente conosciuta come fatica visiva, è un rischio da videoterminale, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione. Può provocare una serie di sintomi quali bruciore agli occhi, ammiccamento frequente, lacrimazione, fastidio alla luce, visione annebbiata.
Infatti, lavorare ininterrottamente per un certo numero di ore davanti ad un videoterminale influisce sull’affaticamento visivo. Quindi per rilassare un po’ gli occhi e distendere i muscoli oculari dell’accomodamento e della convergenza, bisogna fissare ogni tanto un punto lontano. Dopo ogni 20 minuti di lavoro, bisogna osservare un oggetto ad almeno 20 metri di distanza per almeno 20 secondi. In tal modo i muscoli oculari possono rilassarsi: è importante sospendere regolarmente il lavoro al videoterminale per indirizzarsi ad attività che non richiedano un forte impegno visivo.
Obblighi del datore di lavoro per rischio videoterminale
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
- Ai rischi per la vista e gli occhi
- Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento visivo o mentale
- Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
In base ai rischi riscontati attraverso la valutazione, deve adottare le misure appropriate affinché il rischio possa essere eliminato ove questo non fosse possibile, ridotto al massimo. Il lavoratore deve effettuare interruzioni della sua attività al videoterminale mediante pause ovvero cambiamento di attività. Chi svolge la propria attività al computer per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il medico competente stabilisce una frequenza diversa. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite a livello individuale dal medico competente. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrande dell’orario di lavoro. È importante che non vi siano riflessi sullo schermo per cui è opportuno evitare di sistemare la postazione al videoterminale avendo alle spalle una finestra o frontalmente per evitare fenomeni di abbagliamento.
Sorveglianza sanitaria videoterminali
La sorveglianza sanitaria è prevista per chiunque operi al videoterminale. Prima che inizino a lavorare con il videoterminale, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio medico competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro. Le visite hanno una frequenza quinquennale per i lavoratori classificati come idonei, mentre per chi è stato classificato idoneo con prescrizioni o chi ha superato il cinquantesimo anno di età, la frequenza è biennale. Scopo della visita è evidenziare eventuali alterazioni cui il soggetto sia portatore e correggerle. La visita comprende un esame della vista.
Formazione Rischi Videoterminale
Il datore di lavoro deve informare e formare adeguatamente il lavoratore in particolare su:
- Misure di prevenzione che possono essere applicate al posto di lavoro in base alla valutazione del rischio effettuata;
- Le modalità di svolgimento dell’attività
- La protezione degli occhi e della vista
Il corso Formazione lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e deve effettuarsi ogni 5 anni.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ELETTRICO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ELETTRICO
Il rischio elettrico deriva dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico. Pertanto qualsiasi lavoro in prossimità di una fonte di alimentazione di natura elettrica, si parla di esposizione al rischio elettrico. Gli eventuali danni all’organismo che possono verificarsi in seguito ad un incidente di natura elettrica, variano in base alla durata dell’esposizione, alla frequenza ed all’intensità della corrente. Si parla quindi di rischio folgorazione (o elettrocuzione) quando vi è passaggio di corrente attraverso il corpo, in questo caso si possono manifestare danni cardiaci (fibrillazione), muscolari (tetanizzazione) e nervosi con seria compromissione delle funzioni sensitive e motorie.
Danni meno significativi si possono avere per contatti brevi o per correnti di bassa intensità, sono generalmente localizzati nel punto di contatto e possono manifestarsi con ustioni locali o ipersensibilizzazione della zona colpita dalla scarica. Esistono tuttavia alcune tipologie di attività per le quali questo rischio è più significativo, come per esempio, il settore dell’edilizia, gli istituti ospedalieri, le carrozzerie meccaniche ed il settore metalmeccanico in genere. La presenza di energia elettrica ha alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.
La prima di queste consiste proprio nella diffusione dell’energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio.
Vi è poi il fatto che l’elettricità è generalmente invisibile, ad eccezione di casi particolari e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall’impianto o dall’apparecchio predisposti per utilizzarla.
Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.
In Italia avvengono mediamente circa 400 infortuni mortali per elettrocuzione ogni anno. Il 4-5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale e circa il 10 – 15% d tutti gli incendi hanno origine dall’impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzati.
Molti infortuni hanno origine elettrica, ma non figurano nelle statistiche tra quelli dovuti all’elettricità, perché classificati in base all’agente che li ha provocati.
Ad es:
- Caduta dall’alto
- Morte per schiacciamento
- Cause connesse con la mancanza di energia elettrica
- Esplosione
Il contatto diretto è ritenuto il più pericoloso.
Normativa Rischio elettrico
Dove è presente questo rischio, decorrono automaticamente gli obblighi previsti dal capo III del D.Lgs 81/2008 ed in particolare le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro di cui all’art 18.
La normativa che regolamenta tutti gli aspetti relativi alle apparecchiature elettriche è piuttosto vasta. Evitando di spingersi troppo indietro nel tempo, è possibile ricondurre una buona parte dell’attuale regolamentazione alla legge nr 46 del 05 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” successivamente rivista e abrogata dal D.Lgs 37 del 22 gennaio 2008 “Conformità impianti e apparecchiature/impianti elettrici/messa a terra/verifiche periodiche”. Si tratta di norme tecniche che definiscono i requisiti obbligatori per legge degli impianti e delle attrezzature nonché la periodicità delle manutenzioni e delle verifiche da effettuare.
Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, e alle misure preventive e protettive, sono definiti all’interno del D.Lgs 81/08, negli articoli dall’80 all’87.
È importante che datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, valutino e gestiscano il rischio in ambito lavorativo.
Formazione Rischio elettrico
Il D. Lgs. 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione ai rischi elettrici.
Il corso “PES / PAV / PEI (Persona: Esperta / Avvertita / Idonea)” è rivolto al personale che effettua lavori in prossimità, sotto e fuori tensione.
Per PAV – Persona Avvertita si fa riferimento ad una persona adeguatamente avvisata da persone esperte, al fine di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
Per PES – Persona Esperta si fa riferimento ad una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
Per PEI – Persona Idonea si fa riferimento ad una persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il corso ha una durata di 16 ore e rilascia l’attestato di avvenuta formazione.
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NUOVO SELFIEMPLOYMENT: PRESTITI A TASSO ZERO PER GIOVANI, DONNE E DISOCCUPATI
NUOVO SELFIEMPLOYMENT: PRESTITI A TASSO ZERO PER GIOVANI, DONNE E DISOCCUPATI
Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono:
- NEET: giovani, che alla data della presentazione della domanda, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, e che risultano:
- essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani;
- essere non occupati;
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale.
- Disoccupati di Lunga durata: età maggiore ai 18 anni in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
- hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) mediante il portale ANPAL, attraverso un centro per l’impiego o tramite un patronato;
- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.
- Donne Inattive: donne di età maggiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva, ovvero sono lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di “franchising.
CODICI ATECO NON AMMESSI
- Settori della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO sezione A divisione 03)
- Produzione primaria in agricoltura (codice ATECO sezione A divisione 01 e 02)
- Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (codice ATECO 2007, Sezione R divisione 92).
- i settori della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione;
- gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili rientrano gli investimenti materiali ed immateriali, nonché di capitale circolante.
Le spese in investimenti materiali e immateriali ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti l’acquisto di:
- a) beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari;
- b) hardware e software;
- c) opere murarie, entro il limite del dieci percento (10%) dell’ammontare delle spese di cui alle suddette lettere a) e b);
Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti:
- a) la locazione di beni immobili e canoni di leasing;
- b) le utenze;
- c) i servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
- d) i premi assicurativi;
- e) le materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
- f) i salari e gli stipendi;
- g) l’IVA non recuperabile.
NOTA:
Le attrezzature, i macchinari, i beni strumentali (hardware compresi) devono essere nuovi di fabbrica.
È possibile ammettere alle agevolazioni beni usati esclusivamente nella forma di autovetture/automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al progetto di investimento, purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono ammissibili solo qualora il Destinatario finale o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: legge n. 407/90, legge n. 68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa.)
SPESE NON AMMISSIBILI
- Spese inerenti all’acquisto di autovetture/automezzi destinati esclusivamente alla rivendita.
- Spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.
- Spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del Destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi.
- Spese effettuate mediante il cosiddetto Contratto “chiavi in mano” ad eccezione dei contratti di “franchising”.
- Interessi passivi.
- Imposte
- Tasse
- IVA recuperabile.
AGEVOLAZIONE
L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro:
- Microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro (erogato in un'unica soluzione);
- Microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro (erogazione con anticipo di 25.000 € ed un saldo finale);
- Piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro (erogato con un primo SAL per importo max 70% dell’investimento totale ed un successivo saldo finale).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Linea 1 (PON IOG) = 23.036.066 € ripartiti in 12 (DODICI) comparti
- Sicilia = 2.085.303,00 €
Linea 2 (PON SPAO) = 61.039.064,00 € ripartito in 3 (TRE) comparti
- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia = 52.969.172,00 €
Totale dotazione finanziaria = 84.075.130,00 €
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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: STRESS LAVORO CORRELATO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: STRESS LAVORO CORRELATO
A partire dal gennaio 2011 la valutazione del rischio stress da lavoro correlato è obbligatoria per le aziende italiane.
A livello normativo c’è l’obbligo per i datori di lavoro di ripetere la valutazione con una frequenza non inferiore ai tre anni, salvo che gli esiti delle valutazioni pregresse non indichino situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti più restrittivi e tempistiche più ravvicinate.
Lo stress lavoro correlato pertanto può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro.
Definizione: Stress lavoro correlato
Per stress si intende un malessere che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione.
L'Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo definisce come:
"una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".
A questi contenuti si rifà anche il Testo Unico per la Sicurezza che all’Art. 28 che specifica che il datore di lavoro deve eseguire la valutazione dei rischi che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza tralasciare i rischi stress lavoro correlato.
Ma lo stress da lavoro è una malattia?
Molti si pongono questa domanda e possiamo sicuramente affermare che lo stress da lavoro correlato non è di per se una malattia ma una condizione di disagio e di pressione avvertita sul posto di lavoro a causa per lo più dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, che se protratta nel tempo può assumere carattere patologico. Lo stress da lavoro correlato si differenzia però dal mobbing che si riferisce invece ad un atteggiamento persecutorio che ha la caratteristica di essere sistematico e volto a danneggiare le vittime fino a causare la perdita del lavoro.
I sintomi dello stress lavoro correlato sono sia di natura comportamentale come l’insicurezza, l’impazienza, l’isolamento e la scarsa autostima, sia di natura psicologica come la scarsa concentrazione e attenzione, la stanchezza cronica, l’angoscia e la depressione. Lo stress da lavoro correlato può portare anche ad assenteismo, problemi disciplinari e rapporti conflittuali a lavoro con notevole difficoltà a relazionarsi con colleghi e superiori.
Le sanzioni che ricadono in capo al datore di lavoro o dirigente in caso di mancata valutazione dello Stress Lavoro Correlato sono le seguenti:
- Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400;
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.
Rischi stress lavoro correlato
A livello normativo la valutazione dello stress lavoro correlato viene effettuata dal Datore di Lavoro. Quest’ultimo deve essere in grado di adottare tutte le misure preventive per eliminare o quantomeno ridurre i pericoli.
In riferimento al lavoro, le fonti di stress possono derivare da orari di lavoro particolarmente pesanti, anche per esempio sui turni, a carichi di lavoro eccessivi, a organizzazione del lavoro inadeguata rispetto alle competenze professionali, e infine a carenze infrastrutturali del luogo di lavoro, come ad esempio scarsa illuminazione, temperature disagevoli, scarse condizioni igieniche, spazi insufficienti.
Ogni azienda deve implementare un’adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.
Formazione Rischi Stress lavoro correlato
Il D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione ai rischi stress lavoro correlato.
Il corso Rischi Stress lavoro correlato è destinato a professionisti che intendono approfondire le tematiche dello stress sul lavoro al fine di prevenire lo stress sul lavoro.
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CRIAS SCORTE IN AGRICOLTURA SICILIA
CRIAS SCORTE IN AGRICOLTURA SICILIA
L’agevolazione per l’acquisto di scorte in agricoltura copre il 100% dell’acquisto tra 5.000 e 300.000,00 euro.
Il Finanziamento a favore delle imprese agricole per la formazione di scorte è una specifica misura volta a facilitare l’acquisizione da parte di quest'ultime dei mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità cioè si esaurisce nel corso dell’esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi che va al di là dell’annata agraria.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono:
- imprenditori agricoli titolari di imprese agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, con sede in Sicilia, che abbiano costituito il fascicolo aziendale c/o uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e siano titolari di un conto corrente bancario, con esclusione di Banco Posta;
- Le imprese di produzione primaria sia in forma singola che associata;
- Le imprese che operano nel settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli solo ed esclusivamente in forma associata.
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili rientra l’acquisto di mezzi tecnici di produzione a logorio totale, tutti quei prodotti/materiali di consumo che esauriscono il loro effetto nel corso dell’annata di riferimento, cioè tutte le spese correnti sostenute nell’arco dell’annata agraria di riferimento finalizzate all’esercizio dell’attività agricola.
SPESE NON AMMISSIBILI
Tutte le spese che per cui il loro effetto scaturente dal loro impiego non si esaurisce entro l’annata agraria (concimi organici, ammendanti, correttivi) nonché tutti prodotti/mezzi tecnici con l’etichettatura non conforme od il cui uso è vietato dalla disposizione di legge vigenti.
AGEVOLAZIONE
Il sostegno è concesso sotto forma di Finanziamento agevolato con copertura 100% di durata 24 mesi di cui 3 di preammortamento.
L’intervento finanziario copre il 100% dell’acquisto tra 5.000 e 300.000,00 euro:
a) Produzione primaria, da €. 5.000,00 (CINQUEMILA/00) fino ad un massimo di €. 30.000,00 (TRENTAMILA/00)
b) Lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da €. 5.000,00 (CINQUEMILA/00) fino ad un massimo di €. 300.000,00 (TRECENTOMILA/00)
c)Imprese agricole che esercitano attività agrituristiche, da €5.000,00 (CINQUEMILA/00) fino ad un massimo di € 300.000,00 (TRECENTOMILA)
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
SOTTOMISURA 2.1 PSR SICILIA: FONDI PER SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA
SOTTOMISURA 2.1 PSR SICILIA: FONDI PER SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA
La sottomisura 2.1 ha una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00. Tale budget di contributi e fondi perduti verrà ripartito al 50% tra Enti pubblici ed Enti privati.
La misura 2 - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020 ed ha come obiettivo quello di fornire all’impresa, attraverso la consulenza, una soluzione tecnica concreta e puntuale in ambito agricolo volta a risolvere una specifica problematica aziendale.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono i prestatori dei Servizi di consulenza “Organismi di consulenza”, dotati di una struttura adeguata, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza, affidabilità nonché aggiornate capacità professionali, sia a livello teorico che operativo, a svolgere l’attività di consulenza sulle tematiche di interesse.
DESTINATARI FINALI
Gli imprenditori agricoli e forestali, i giovani agricoltori, i gestori del territorio, le PMI insediate nelle zone rurali. Gli agricoltori che vogliono usufruire di un servizio di consulenza devono essere in possesso del requisito di “agricoltori attivi” e controfirmare una Contratto di consulenza con l’Organismo di consulenza prescelto La priorità del servizio di consulenza va data ai beneficiari delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16del PSR 2014/20.
Il destinatario del servizio di consulenza può aderire ad un solo progetto di consulenza pena l’esclusione da ogni beneficio e la conseguente riduzione del sostegno concesso agli Organismi di consulenza titolari dei progetti di consulenza cui lo stesso destinatario ha aderito.
SPESE AMMISSIBILI
Il costo unitario standard (UCS) comprendente:
1) la remunerazione del consulente;
2) le spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all’azienda/impresa del destinatario finale;
3) le spese indirette/generali rappresentate dall’insieme dei costi indiretti, ovvero non attribuibili al singolo servizio di consulenza; rientrano in questa categoria le attività di coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affitti, ecc.
AGEVOLAZIONE
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammesse e realizzate. Il costo massimo delle consulenze di base e/o specialistiche erogate ad ogni singola impresa non può superare il valore di 1.500,00 euro secondo il prospetto seguente:
Consulenza di base € 540,00 max
Consulenza specialistica € 960,00 max
La spesa ammissibile è calcolata sulla base del valore unico UCS individuato per l’identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza è pari a €54,00/ora (IVA esclusa).
SCADENZA
16 Aprile- entro il 31 gennaio da individuare i consulenti e accreditare le sedi operative
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a € 3.000.000,00 di cui € 1.815.000,00 di quota FEASR. Tale budget di €. 3.000.000,00 verrà ripartito al 50% tra Enti pubblici ed Enti privati.
Promotergroup S.p.A. sempre a supporto degli agricoltori che sono alla ricerca di un servizio di consulenza.
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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI AMBIENTI CONFINATI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI AMBIENTI CONFINATI
Ogni ambiente di lavoro presenta diverse tipologie di rischio a seconda dell’attività lavorativa svolta. Per questo abbiamo deciso di ideare una nuova rubrica dedicata ai rischi sui luoghi di lavoro e alla prevenzione.
La prevenzione assume un ruolo chiave negli ambienti di lavoro. È importante che il datore di lavoro valuti attentamente i probabili rischi sul lavoro al fine di al fine di decidere quali misure siano necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Partiamo dalla sicurezza ambienti confinati.
Sicurezza Ambienti confinati
Per ambienti confinati si intende un luogo/ambiente totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno).
Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, serbatoi. Silos, reti fognarie ecc..
Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:
- cisterne aperte, vasche, camere di combustione all'interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
Ogni anno, gli spazi confinati sono causa di numerosi incidenti mortali e infortuni gravi. L’analisi degli incidenti in attività all’interno di ambienti confinati, che tragicamente si ripetono con dinamiche similari,denota la scarsa informazione e formazione degli operatori su questo tipo di pericoli, la mancata valutazione del rischio e il non rispetto di quanto previsto dalla normativa (D.Lgs.81/08).
Rischi per ambienti confinati
I rischi principali per le attività in spazi confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno. In questo caso si parla di rischio di tipo chimico.
Tutte le ipotesi di rischi ambienti confinati si possono ricondurre essenzialmente a tre fattispecie:
1. configurazione dello spazio e delle vie di uscita;
- carenza di ossigeno;
- presenza di sostanze tossico/nocive, infiammabili o comburenti
Tra i rischi ambienti confinati più insidiosi rientra quello dell’asfissia anossica, che deriva da sostanze come i gas inerti, che sono comunemente presenti in natura, non sono classificati come pericolosi e quindi non assoggettati al dispositivo di comunicazione del pericolo (etichetta, pittogramma).
Formazione ambienti confinati
Il D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il corso “Spazi Confinati” ha una durata di 8 ore e viene svolto in aula.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci