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INAIL E IIT: LA ROBOTICA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL E IIT: LA ROBOTICA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
La tutela della sicurezza sul lavoro passa anche dal potenziamento e dallo sviluppo della ricerca robotica.
Al via lo studio di durata triennale per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi umanoidi e tecnologie indossabili in grado di valutare, gestire e ridurre il rischio psicofisico dei lavoratori.
Il progetto, promosso dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e dall’Inail ha l’obiettivo di portare le tecnologie robotiche nell’industria 4.0, mettendo al centro dell’interazione tra uomo e robot l’accettabilità e il benessere psicofisico dei lavoratori. In questo progetto verranno investiti circa cinque milioni di euro per la progettazione e realizzazione di nuovi umanoidi e tecnologie indossabili, in grado di valutare, gestire, ridurre e prevenire il rischio fisico dei lavoratori nei contesti industriali e ospedalieri.
In questo modo si punta a facilitare l’attività lavorativa migliorando l’interazione tra lavoratori e robot, attraverso tecnologie indossabili, in grado di leggere il movimento del corpo umano, le sollecitazioni fisiche insieme a parametri vitali come il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la temperatura.
Il traguardo che mira a raggiungere il progetto è la riduzione o eliminazione del rischio di infortuni e di malattie muscolo-scheletriche.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO
Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio. Infatti il rischio chimico sul posto di lavoro non riguarda esclusivamente le industrie chimiche, le raffinerie o i laboratori di ricerca, ma uno specchio più ampio di ambiti lavorativi.
Cos’è il rischio chimico
Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).
Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.
A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:
- gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
- gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.
Valutazione rischio chimico in ambito lavorativo
Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
Un primo strumento per l'immediata valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall'etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione, in vigore dal 01 giugno 2015, che definisce nove diversi pittogrammi di rischio, ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. Sono riconoscibili per la loro forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.
Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola su tre fasi fondamentali:
- Valutazione del pericolo: avviene attraverso un’attenta e scrupolosa analisi della Scheda di Sicurezza del prodotto, dove sono elencate e descritte tutte le proprietà di pericolo della sostanza in fase di analisi.
- Valutazione dell’esposizione: tiene conto delle modalità attraverso le quali i lavoratori possono entrare in contatto con la sostanza chimica a cui sono esposti, della frequenza di utilizzo e della quantità massima consentita;
- Caratterizzazione del rischio: valutazione rischio chimico D. Lgs 81/08
Formazione Rischio chimico
Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.
Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
SIGLATO IL PROTOCOLLO QUADRO CONTRO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
SIGLATO IL PROTOCOLLO QUADRO CONTRO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Il protocollo prevede l’impiego di mediatori culturali specializzati nell’identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo.
In data 11 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stipulato con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) il Protocollo Quadro di partenariato per garantire la corretta applicazione della legislazione vigente in materia di caporalato e sfruttamento lavorativo e potenziare le procedure per l'emersione di tali fenomeni a tutela dei diritti fondamentali delle vittime.
Il caporalato è un fenomeno nato nel dopoguerra. Lo sfruttamento del lavoro dei migranti e delle fasce più povere viene disciplinato per la prima volta nel 2011, ma è con la legge n. 199/2016, che introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si interviene in maniera più decisa. Il 20 febbraio 2020 viene adottato il primo “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”.
Il protocollo Quadro prevede:
- l'impiego di mediatori culturali specializzati nell'emersione e identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo a supporto dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato su tutto il territorio nazionale;
- la realizzazione di iniziative di formazione reciproca e lo sviluppo di attività congiunte di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 382 PER L’IGIENE ALIMENTARE
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 382 PER L’IGIENE ALIMENTARE
Modificati gli allegati sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Il 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. CE 382/2021 che modifica gli allegati I e II del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in merito alla gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Il Reg. CE 382/2021 introduce il requisito per la cultura della sicurezza alimentare, la gestione delle donazioni per la lotta agli sprechi ed indicazioni più chiare per la gestione degli allergeni; fa parte di un processo di modifica e aggiornamento delle norme europee in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, iniziato da qualche anno e che vedrà la revisione del General Food Law oltre che ulteriori modifiche del REG CE 852/2004.
Il Reg. CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo come obiettivo garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria.
La Commissione Europea pertanto ha avviato una modifica del Reg. CE 852/2004:
- Cultura della sicurezza alimentare: aumento della sicurezza degli alimenti migliorando la consapevolezza e il comportamento dei dipendenti nelle aziende alimentari.
- Migliore gestione degli allergeni: la revisione del regolamento introduce requisiti per prevenire o limitare la presenza di allergeni in attrezzature, mezzi di trasporto e nei siti di stoccaggio dei prodotti alimentari al fine di migliorare la sicurezza alimentare nell'UE. A settembre 2020 il Codex Alimentarius ha aggiornato la linea guida per l’applicazione del metodo HACCP.
- Ridistribuzione alimentare: la riduzione dello spreco alimentare è uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork adottata dalla Commissione. La donazione di cibo è uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo, ma presenta diverse difficolta dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Ricade sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti ed elementi minimi di cui tenere conto per far sì che il cibo destinato a essere ridistribuito non sia dannoso per la salute e sia idoneo al consumo umano. Gli alimenti per i quali si applica una data di scadenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 potranno essere ridistribuiti solo prima di tale data, mentre gli alimenti recanti un TMC termine minimo di conservazione potranno essere ridistribuiti anche dopo tale data.
I nuovi requisiti introdotti diventeranno obbligatori e richiesti durante i controlli ufficiali a partire dal 24 marzo 2021.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
Sicurezza Lavori in quota
Porre attenzione alla sicurezza nei lavori in quota è fondamentale soprattutto nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente ed interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.
Rischi lavori in quota
I Lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. I rischi lavori in quota, nello specifico i rischi di caduta dall’alto, rappresentano una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.
I rischi lavori in quota, che raggiungono il loro massimo nei cantieri temporanei e mobili, interessano tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.
Nei rischi lavori in quota, il rischio di sospensione si presenta quando l’operatore cade ma viene sorretto da funi di sicurezza così da non impattare al suolo. Tuttavia questa sospensione può compromettere la circolazione sanguigna degli arti inferiori, una causa della compressione prolungata esercitata dall’imbracatura stessa.
Quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.
Altro rischio è quello dell’ambiente circostante come la caduta di oggetti dall’alto, superfici scivolose, esposizione a cariche elettriche ambientali ecc…
Formazione rischi lavori in quota
Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.
Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo.
Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo.
Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).
Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per Movimentazione Manuale dei carichi si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, oltre che a carico delle articolazioni e dei muscoli.
Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto.
Tutti gli addetti all’attività di movimentazione dei carichi devono avere l’idoneità fisica, indossare indumenti e calzature adeguati e aver ricevuto la formazione e l’addestramento così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti.
I rischi della Movimentazione manuale dei carichi
Le operazioni di sollevamento e trascinamento di un peso (pari a 3 kg o superiore) potrebbero causare disturbi e patologie, anche gravi e soprattutto a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli.
Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile.
Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:
- Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), troppo ingombrante, instabile, difficile da afferrare, troppo caldo/freddo, ecc.;
- Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;
- Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento, distanza percorsa trasportando il carico;
- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.
Obblighi del datore di lavoro per Movimentazione manuale dei carichi
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio allo scopo di adottare tutti gli interventi di prevenzione e protezione necessari per limitare o annullare eventuali danni alla salute dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o comunque ridurre il rischio utilizzando ausili meccanici di sollevamento (paranchi, gru, piattaforme) o di spinta e trasporto (carrelli e muletti) del carico.
Fondamentale è anche organizzare gli ambienti di lavoro per far sì che ogni attività di movimentazione, specie se meccanizzata, avvenga in totale sicurezza senza rischiare interferenza fra mezzi di movimentazione e personale a terra e comunque limitando i rischi potenziali quali urti, scivolamenti o cadute di nessun genere.
Formazione Rischio Movimentazione manuale dei carichi
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale.
Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].
La sanzione per la mancata valutazione di questo rischio è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.
La sanzione per la mancata formazione e addestramento dei lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.
Il corso Formazione lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e deve effettuarsi ogni 5 anni.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Cambiati i valori limite di esposizione per agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale.
Ancora modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. Dopo le recenti sostituzioni degli allegati XLVII e XLVIII è ora la volta degli allegati XLII e XLIII.
Con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 sono state finalmente recepite due diverse direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni.
I cambiamenti infatti riguardano la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
A renderlo noto è lo stesso ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunicato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, n.44.
Nello specifico sono cambiati, da un punto di vista sostanziale, i valori limite di esposizione sia ponderati sulle 8h (giornata lavorativa standard) sia assoluti (sulla breve durata) per alcune sostanze classificate come cancerogene e/o mutagene nell’ambito dell’esposizione professionale.
Di seguito le due nuove aggiunte presenti nel nuovo allegato:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Ci sono infatti sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e anche delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea.
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIDEOTERMINALE
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIDEOTERMINALE
Per videoterminale si intende: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. Si definisce lavoratore al videoterminale “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali."
Rischi videoterminale
I rischi legati al videoterminale sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.). Numerosi studi hanno confermato che l’utilizzo costante del videoterminale può causare disturbi visivi, disturbi muscolo-scheletrici, fatica mentale e stress.
L’astenopia comunemente conosciuta come fatica visiva, è un rischio da videoterminale, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione. Può provocare una serie di sintomi quali bruciore agli occhi, ammiccamento frequente, lacrimazione, fastidio alla luce, visione annebbiata.
Infatti, lavorare ininterrottamente per un certo numero di ore davanti ad un videoterminale influisce sull’affaticamento visivo. Quindi per rilassare un po’ gli occhi e distendere i muscoli oculari dell’accomodamento e della convergenza, bisogna fissare ogni tanto un punto lontano. Dopo ogni 20 minuti di lavoro, bisogna osservare un oggetto ad almeno 20 metri di distanza per almeno 20 secondi. In tal modo i muscoli oculari possono rilassarsi: è importante sospendere regolarmente il lavoro al videoterminale per indirizzarsi ad attività che non richiedano un forte impegno visivo.
Obblighi del datore di lavoro per rischio videoterminale
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
- Ai rischi per la vista e gli occhi
- Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento visivo o mentale
- Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
In base ai rischi riscontati attraverso la valutazione, deve adottare le misure appropriate affinché il rischio possa essere eliminato ove questo non fosse possibile, ridotto al massimo. Il lavoratore deve effettuare interruzioni della sua attività al videoterminale mediante pause ovvero cambiamento di attività. Chi svolge la propria attività al computer per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il medico competente stabilisce una frequenza diversa. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite a livello individuale dal medico competente. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrande dell’orario di lavoro. È importante che non vi siano riflessi sullo schermo per cui è opportuno evitare di sistemare la postazione al videoterminale avendo alle spalle una finestra o frontalmente per evitare fenomeni di abbagliamento.
Sorveglianza sanitaria videoterminali
La sorveglianza sanitaria è prevista per chiunque operi al videoterminale. Prima che inizino a lavorare con il videoterminale, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio medico competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro. Le visite hanno una frequenza quinquennale per i lavoratori classificati come idonei, mentre per chi è stato classificato idoneo con prescrizioni o chi ha superato il cinquantesimo anno di età, la frequenza è biennale. Scopo della visita è evidenziare eventuali alterazioni cui il soggetto sia portatore e correggerle. La visita comprende un esame della vista.
Formazione Rischi Videoterminale
Il datore di lavoro deve informare e formare adeguatamente il lavoratore in particolare su:
- Misure di prevenzione che possono essere applicate al posto di lavoro in base alla valutazione del rischio effettuata;
- Le modalità di svolgimento dell’attività
- La protezione degli occhi e della vista
Il corso Formazione lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e deve effettuarsi ogni 5 anni.
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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ELETTRICO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ELETTRICO
Il rischio elettrico deriva dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico. Pertanto qualsiasi lavoro in prossimità di una fonte di alimentazione di natura elettrica, si parla di esposizione al rischio elettrico. Gli eventuali danni all’organismo che possono verificarsi in seguito ad un incidente di natura elettrica, variano in base alla durata dell’esposizione, alla frequenza ed all’intensità della corrente. Si parla quindi di rischio folgorazione (o elettrocuzione) quando vi è passaggio di corrente attraverso il corpo, in questo caso si possono manifestare danni cardiaci (fibrillazione), muscolari (tetanizzazione) e nervosi con seria compromissione delle funzioni sensitive e motorie.
Danni meno significativi si possono avere per contatti brevi o per correnti di bassa intensità, sono generalmente localizzati nel punto di contatto e possono manifestarsi con ustioni locali o ipersensibilizzazione della zona colpita dalla scarica. Esistono tuttavia alcune tipologie di attività per le quali questo rischio è più significativo, come per esempio, il settore dell’edilizia, gli istituti ospedalieri, le carrozzerie meccaniche ed il settore metalmeccanico in genere. La presenza di energia elettrica ha alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.
La prima di queste consiste proprio nella diffusione dell’energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio.
Vi è poi il fatto che l’elettricità è generalmente invisibile, ad eccezione di casi particolari e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall’impianto o dall’apparecchio predisposti per utilizzarla.
Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.
In Italia avvengono mediamente circa 400 infortuni mortali per elettrocuzione ogni anno. Il 4-5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale e circa il 10 – 15% d tutti gli incendi hanno origine dall’impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzati.
Molti infortuni hanno origine elettrica, ma non figurano nelle statistiche tra quelli dovuti all’elettricità, perché classificati in base all’agente che li ha provocati.
Ad es:
- Caduta dall’alto
- Morte per schiacciamento
- Cause connesse con la mancanza di energia elettrica
- Esplosione
Il contatto diretto è ritenuto il più pericoloso.
Normativa Rischio elettrico
Dove è presente questo rischio, decorrono automaticamente gli obblighi previsti dal capo III del D.Lgs 81/2008 ed in particolare le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro di cui all’art 18.
La normativa che regolamenta tutti gli aspetti relativi alle apparecchiature elettriche è piuttosto vasta. Evitando di spingersi troppo indietro nel tempo, è possibile ricondurre una buona parte dell’attuale regolamentazione alla legge nr 46 del 05 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” successivamente rivista e abrogata dal D.Lgs 37 del 22 gennaio 2008 “Conformità impianti e apparecchiature/impianti elettrici/messa a terra/verifiche periodiche”. Si tratta di norme tecniche che definiscono i requisiti obbligatori per legge degli impianti e delle attrezzature nonché la periodicità delle manutenzioni e delle verifiche da effettuare.
Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, e alle misure preventive e protettive, sono definiti all’interno del D.Lgs 81/08, negli articoli dall’80 all’87.
È importante che datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, valutino e gestiscano il rischio in ambito lavorativo.
Formazione Rischio elettrico
Il D. Lgs. 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione ai rischi elettrici.
Il corso “PES / PAV / PEI (Persona: Esperta / Avvertita / Idonea)” è rivolto al personale che effettua lavori in prossimità, sotto e fuori tensione.
Per PAV – Persona Avvertita si fa riferimento ad una persona adeguatamente avvisata da persone esperte, al fine di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
Per PES – Persona Esperta si fa riferimento ad una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
Per PEI – Persona Idonea si fa riferimento ad una persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il corso ha una durata di 16 ore e rilascia l’attestato di avvenuta formazione.
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NUOVO SELFIEMPLOYMENT: PRESTITI A TASSO ZERO PER GIOVANI, DONNE E DISOCCUPATI
NUOVO SELFIEMPLOYMENT: PRESTITI A TASSO ZERO PER GIOVANI, DONNE E DISOCCUPATI
Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono:
- NEET: giovani, che alla data della presentazione della domanda, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, e che risultano:
- essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani;
- essere non occupati;
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale.
- Disoccupati di Lunga durata: età maggiore ai 18 anni in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
- hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) mediante il portale ANPAL, attraverso un centro per l’impiego o tramite un patronato;
- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.
- Donne Inattive: donne di età maggiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva, ovvero sono lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di “franchising.
CODICI ATECO NON AMMESSI
- Settori della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO sezione A divisione 03)
- Produzione primaria in agricoltura (codice ATECO sezione A divisione 01 e 02)
- Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (codice ATECO 2007, Sezione R divisione 92).
- i settori della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione;
- gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili rientrano gli investimenti materiali ed immateriali, nonché di capitale circolante.
Le spese in investimenti materiali e immateriali ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti l’acquisto di:
- a) beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari;
- b) hardware e software;
- c) opere murarie, entro il limite del dieci percento (10%) dell’ammontare delle spese di cui alle suddette lettere a) e b);
Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti:
- a) la locazione di beni immobili e canoni di leasing;
- b) le utenze;
- c) i servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
- d) i premi assicurativi;
- e) le materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
- f) i salari e gli stipendi;
- g) l’IVA non recuperabile.
NOTA:
Le attrezzature, i macchinari, i beni strumentali (hardware compresi) devono essere nuovi di fabbrica.
È possibile ammettere alle agevolazioni beni usati esclusivamente nella forma di autovetture/automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al progetto di investimento, purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono ammissibili solo qualora il Destinatario finale o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: legge n. 407/90, legge n. 68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa.)
SPESE NON AMMISSIBILI
- Spese inerenti all’acquisto di autovetture/automezzi destinati esclusivamente alla rivendita.
- Spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.
- Spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del Destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi.
- Spese effettuate mediante il cosiddetto Contratto “chiavi in mano” ad eccezione dei contratti di “franchising”.
- Interessi passivi.
- Imposte
- Tasse
- IVA recuperabile.
AGEVOLAZIONE
L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro:
- Microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro (erogato in un'unica soluzione);
- Microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro (erogazione con anticipo di 25.000 € ed un saldo finale);
- Piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro (erogato con un primo SAL per importo max 70% dell’investimento totale ed un successivo saldo finale).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Linea 1 (PON IOG) = 23.036.066 € ripartiti in 12 (DODICI) comparti
- Sicilia = 2.085.303,00 €
Linea 2 (PON SPAO) = 61.039.064,00 € ripartito in 3 (TRE) comparti
- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia = 52.969.172,00 €
Totale dotazione finanziaria = 84.075.130,00 €
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci