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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MICROCLIMA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per microclima si intendono rischi di tipo fisico che possono verificarsi nell’ambiente di lavoro; infatti il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali che insieme ad alcuni parametri, quali attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.
Cos’è il Rischio Microclima
Il Rischio Microclima è un rischio di tipo fisico associato alle condizioni microclimatiche spesso sottovalutate se non addirittura ignorate (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria). Un forte stress termico così come esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d’aria dirette, possono provocare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, muscolo scheletrico, gastrointestinale, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo, nonché sull’economia aziendale.
In base alle condizioni microclimatiche gli ambienti di lavoro si distinguono in:
- ambienti moderati in cui si possono raggiungere condizioni di comfort (anche attraverso il contributo di impianti di condizionamento)
- ambienti severi caldi/freddi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.
In tali ambienti, così come negli ambienti moderati in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità degli indici PMV/PPD, sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili, caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio nelle donne durante la gravidanza, o indotta da patologie preesistenti che possono alterare la percezione termica, quali ad esempio patologie dell’apparato cardiocircolatorio o del sistema endocrino, che richiedano trattamento con farmaci che influiscono sul sistema di termoregolazione.
Valutazione Rischio Microclima
La vasta eterogeneità degli ambienti lavorativi e delle molteplici attività che in questi si possono eseguire, non consente di indicare delle linee guida precise e standardizzate, applicabili in forma generale a tutti i luoghi di lavoro. Si pensi per esempio, ad addetti dell’industria alimentare che eseguono attività in cui vengono utilizzate celle frigorifere per la conservazione dei prodotti o attività industriali all’interno della quale il livello di temperature è elevato a causa dei macchinari che producono calore. In queste situazioni il datore di lavoro dovrà eseguire un’attenta valutazione dei rischi correlati a esposizione a temperature disagevoli, o a improvvisi sbalzi termici, sfruttando tutti le misure tecniche, organizzative e procedurali volte a garantire prevenzione (ove possibile) e protezione dal rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi che tenga conto dei singoli ambienti ed esigenze lavorative. Una componente importante da considerare in fase di valutazione dei rischi da inadeguato microclima, è quella poi dell’affollamento del luogo di lavoro in cui è necessario effettuare adeguati ricambi d’aria al fine di evitare rischi diretti di natura microclimatica sia rischi indiretti come stress da affollamento, sensazione di mancanza d’aria, rischio biologico da trasmissione interpersonale, rischio da rumore.
Formazione Rischio Microclima nei luoghi di lavoro
L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce concretamente al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti fondamentale importanza alla formazione di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in maniera precisa e articolata.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
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