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Dal 1° settembre 2022 nuove regole per ricorrere al lavoro agile. Ecco le principali novità.
Al via le nuove regole per lo smart working. Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro. Dal 1° settembre per poter prestare le attività lavorative in modalità smart working è obbligatorio sia un accodo individuale tra l’azienda ed il lavoratore, sia la comunicazione telematica effettuata al Ministero del Lavoro. Se entro 5 giorni dall’inizio non si procede alla comunicazione, scattano le sanzioni per il datore di lavoro relative a ciascun lavoratore interessato.
Sono le nuove regole per i datori di lavoro, ma non gli unici obblighi da prendere in considerazione. Occorre soprattutto valutare quali sono gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. In particolare, occorrerà procedere ad un aggiornamento del DVR in relazione alla prestazione svolta fuori sede, monitorare la valutazione stress lavoro correlato, predisporre una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore, nonché provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. In caso di mancato adempimento degli obblighi di sicurezza sono previste penali.
Il cambiamento parziale della sede lavorativa (in quanto con lo smart working, parte dell’attività viene comunque svolta all’interno della sede aziendale) non comporta modifiche in relazione alle regole sulla sorveglianza sanitaria e, quindi, se viene svolta attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono. È importante ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS. Il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. Si può qualificare tale nuova formazione come l’aggiornamento previsto entro il quinquennio successivo alla prima formazione (o all’ultimo aggiornamento). Può avere una durata variabile e non necessariamente di 4 ore, come la durata del corso intero specifico per le attività a rischio basso (normalmente effettuato da coloro che svolgano attività con uso di strumentazione informatica). Contrariamente allo svolgimento in solitario delle attività lavorative presso la sede aziendale o presso terzi, in smart working non è obbligatorio provvedere alla nomina e formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso.