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SPRING V2, L ’ADD-ON DI GLOBALG.A.P. PER UNA GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE IDRICHE: COME CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE

L’acqua dolce è una risorsa sempre più limitata, destinata a scarseggiare a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della popolazione mondiale. Si stima che il 70% delle risorse mondiali di acqua dolce oggi vengano utilizzate in agricoltura, ciò comporta uno sforzo non indifferente da parte delle imprese agricole per ottimare la gestione delle risorse idriche.

Spring’ è l’add—on di GLOBALG.A.P. relativo alla gestione sostenibile delle risorse idriche che attesta l’impegno di produttori, commercianti e rivenditori verso la tutela dell’ambiente e, in particolar modo, dell’acqua potabile utilizzata in agricoltura. Questo modulo aggiuntivo è stato sviluppato nel 2016 dalla catena della GDO svizzera Coop, in collaborazione con GLOBALG.A.P. che nel 2019 ha rilevato lo standard.

Criteri e principi della versione Spring v2

L’ultima versione di Spring (v.2), lanciata nel settembre 2023, ha ottenuto il riconoscimento del World Wildlife Found (WWF) Spagna e della Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV).

Spring v2 copre una vasta gamma di argomenti relativi all’uso dell’acqua e ai tassi di estrazione, alla conformità legale e alla protezione delle fonti idriche, nonché alla gestione sostenibile dei bacini idrografici. L'add-on consente ai produttori di dimostrare il loro impegno extra per una gestione responsabile dell'acqua e aiuta le aziende agricole ad aumentare la loro consapevolezza per implementare una gestione più efficiente delle risorse idriche a livello aziendale.

Il modulo Spring incorpora una vasta gamma di criteri per valutare la gestione sostenibile dell’acqua nell’azienda agricola:

  • Conformità legale delle fonti idriche e dei volumi di estrazione
  • Monitoraggio del consumo d’acqua
  • Impatto dei produttori sulla gestione sostenibile degli spartiacque
  • Buone pratiche nella gestione delle risorse idriche
  • Protezione delle fonti d’acqua
  • Misure per dimostrare il miglioramento continuo della gestione delle risorse idriche

 

Diversi sono anche i vantaggi attesi per i produttori:

  • Identificare e mitigare i rischi idrici nelle filiere agricole
  • Migliorare l’efficienza dell’uso dell’acqua e attuare misure pratiche per l’ottimizzazione della gestione dell’acqua
  • Sviluppare piani di gestione efficaci e dimostrare la loro implementazione in azienda
  • Implementare una metodologia basata sui risultati e scientificamente valida che riconosca le realtà specifiche dell’azienda agricola
  • Integrare i criteri di sostenibilità ambientale nello standard IFA con un’attenzione particolare alla gestione dell’acqua
  • Offrire un processo di audit conveniente che migliora la trasparenza e il monitoraggio del rischio nelle catene del valore
  • Disponibile a livello globale per un’ampia gamma di dimensioni di aziende agricole, compresi piccoli proprietari terrieri e gruppi di produttori
  • Consente ai produttori di scegliere tra un’ampia rete mondiale di CB approvati GLOBALG.A.P. e accreditati

 

Come prepararsi per l’audit e conseguire la certificazione

Per prepararsi a un audit SPRING, i produttori devono seguire alcuni passaggi fondamentali. L'audit, condotto da enti di certificazione (CB) accreditati e indipendenti, si svolge ogni anno in combinazione con l'audit IFA e, se superato, garantisce una lettera di conformità valida per un anno. I produttori devono rispettare rigorosi criteri di conformità: il 100% dei "Major Musts" e almeno il 75% dei "Minor Musts" della checklist, che categorizza i requisiti in: a) obblighi principali; b) obblighi secondari; c) raccomandazioni.

In caso di non conformità, è necessario proporre azioni correttive e sottoporle al CB, che ne verificherà la correzione prima di emettere la lettera di conformità. Tra i documenti essenziali, figurano regolamenti generali, principi e criteri specifici, oltre a una checklist per l'autovalutazione. Questi strumenti aiutano i produttori a rispettare le norme SPRING e a prepararsi per l’audit.

Per maggiori informazioni:

0932/862613

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https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Fonti:

https://www.globalgap.org/news/globalgap-secretariat-publishes-revised-sustainable-program-for-irrigation-and-groundwater-use-version-2-for-responsible-water-management/

https://www.globalgap.org/what-we-offer/solutions/spring/#documents

https://www.globalgap.org/

 

 

Nasce “Rischio Zero”, il portale di comunicazione crossmediale della Protezione Civile del Comune di Ragusa,  realizzato da Promotergroup

Ragusa, 15/11/2024 – Si è tenuta oggi, presso la sala consiliare del Comune di Ragusa, la Conferenza Stampa di presentazione di ‘Rischio Zero’, il nuovo portale di comunicazione della Protezione Civile locale che intende informare e sensibilizzare la cittadinanza sul rischio sismico. La campagna di comunicazione di ‘Rischio Zero’, promossa dal Comune di Ragusa – Assessorato alla Protezione Civile, è ideata dalla divisione Comunicazione, Marketing ed Eventi di Promotergroup S.p.A.

Intervenuti durante la Conferenza Stampa, il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, l’Assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono, il CEO e rappresentante di Mosaicolearning, Gabriele Dovis, e la Digital Strategist di Promotergroup, Ausilia Ippolito. Nel corso della stessa, è stato illustrato il sito web dedicato al progetto – www.rischiozero.eu – una vera piattaforma interattiva che permette al cittadino di individuare e raggiungere le aree di attesa più vicine, inviare delle segnalazioni, informarsi su ‘che cosa fare in caso di terremoto’ e restare aggiornato sulle attività promosse dalla Protezione Civile di Ragusa. ‘Rischio Zero’, presenta, inoltre, una serie di attività interattive pensate per bambini, ragazzi, adulti e over 65 oltreché video lezioni e-learning realizzati da Mosaicolearning.

“Con Rischio Zero, il Comune di Ragusa lancia un progetto concreto per la sicurezza della nostra comunità. Sapere cosa fare durante le emergenze è fondamentale, e questo progetto rappresenta uno strumento formativo e di prevenzione senza precedenti. – ha dichiarato il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, nel corso della Conferenza Stampa - Ringrazio tutte le realtà coinvolte per aver creato un sistema accessibile, formativo e tecnologicamente all’avanguardia, con un primo focus sul terremoto”

Scopri il sito web e segui le pagine social e canali online di Rischio Zero per non perdere nessun aggiornamento: https://rischiozero.eu/links/

  

 

Antonio Caputo

Ufficio Stampa - Promotergroup S.p.A.

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tel. 0932-862613

 

Contributi a fondo perduto per la Sicurezza nei luoghi di lavoro – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

Con la delibera n. 60 del 08 ottobre denominata “Approvazione Bando Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Regime de minimis Anno 2024” - la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, intende finanziare tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), l’acquisizione di servizi di formazione, per favorire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le risorse complessivamente stanziate dal bando, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 700.000,00. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, con importo unitario di massimo euro 10.000,00 non comprensivi di eventuali premialità. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo e che abbia sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Sono ammesse le spese relative alla realizzazione di progetti di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (escluse spese di trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria).

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.

Le richieste di voucher potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 11.00 del 15 ottobre 2024 alle ore 21.00 del 31 dicembre 2024.

L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche. Il nostro Team ti assisterà nella presentazione dell’istanza per usufruire del contributo.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Per consultare il Bando:

https://ctrgsr.camcom.gov.it/sites/default/files/amm_trasparente/bandi_e_contratti/delibera%20commissario%2060-2024%20(giunta)%20All.%20Bando%20Sicurezza%20sui%20Luoghi%20di%20Lavoro.pdf

Delibera:

https://ctrgsr.camcom.gov.it/sites/default/files/amm_trasparente/bandi_e_contratti/delibera%20commissario%2060-2024%20(giunta).pdf

Domande dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 il decreto con le istruzioni di accesso ai benefici per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle Zone logistiche semplificate (Zls).

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate in relazione agli investimenti in beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS. (zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Procedura di accesso

Dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, le imprese operative nelle ZLS potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per le quali intendono beneficiare del credito d’imposta.

Per essere ammessi al Credito d’imposta ZLS, gli investimenti devono essere stati effettuati tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024.

L’investimento deve essere compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro.

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione. Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

 

Fino al 31 ottobre è possibile autocertificare il possesso dei requisiti inviando il modello tramite PEC.

 

Dal 1° di ottobre entrerà in vigore la cosiddetta “patente a punti per le attività nei cantieri”, introdotta con il Decreto Legge 19/2024, convertito in legge 56 del 29 aprile 2024.

Sono interessati tutti coloro i quali operano nei cantieri: "imprese" e "artigiani/ditte individuali/liberi professionisti"; non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La “patente a punti” è rilasciata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle imprese ed agli artigiani che operano con collaboratori di qualsiasi fattispecie, con i seguenti requisisti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio;
  2. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale aggiornato (DURF);
  3. Possesso Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (DURC);
  4. Possesso Documento Valutazione dei Rischi aggiornato (DVR)
  5. Nomina RSPP e relativo possesso dei requisiti di cui all’art.32 – 34 del D.Lgs. 81/08
  6. Formazione secondo l’art 37 del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori, compresa la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso, RLS, proposto ed utilizzatori di macchinari ed attrezzature con obbligo di addestramento.

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, inviando copia della stessa (scarica il modello qui) tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

C’è la possibilità di presentare domanda anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati ed i CAF.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe parimenti sospendere la patente fino a 12 mesi.

no a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio il possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, formazione aggiuntiva per almeno un terzo dei lavoratori, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza, ecc.

I crediti decurtati potranno essere recuperati adottando delle misure speculari a quelle sopra definite.

Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a € 6.000 e fino ad € 12.000, con contestuale esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGSSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 3

- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2
Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
Possesso della certificazione SOA di classifica II 2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 2

È quindi necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti e il contatto con un consulente per la sicurezza di Promotergroup S.p.A. per provvedere alla richiesta.

Se ti sei perso il nostro articolo precedente visiona la tabella per la decurtazione dei crediti: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-e-news/item/357-patente-a-punti-nei-cantieri-cos-e-e-come-ottenerla

Vuoi affidarti ad un nostro consulente per ottenere maggiori informazioni? Contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

 

Scatta l’obbligo nazionale dal 25 settembre. Maggiore trasparenza per le imprese

 

Entrerà in vigore dal 25 settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, la normativa di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio – direttiva 2022/2464/UE – meglio conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che rende obbligatoria anche in Italia la rendicontazione sulla sostenibilità.

Il Decreto delinea le norme e i parametri per misurare la sostenibilità delle imprese, soprattutto di quelle quotate in borsa, che tengono conto degli obiettivi legati all’ESG (Environmental, Social e Governance) e delle attività compiute dalle aziende in questa direzione. Le aziende dovranno obbligatoriamente fornire informazioni sul proprio impatto, in relazione alla sostenibilità, a tutti gli stakeholder interni ed esterni così da garantire maggiore trasparenza.

La CSRD si applica gradualmente ad una vasta platea di imprese. Dal 2024 riguarderà le imprese quotate in borsa che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: totale attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori a 50 milioni di euro; oltre 500 dipendenti. La direttiva si applicherà dal 2025 anche alle PMI che soddisfano alcuni requisiti specifici: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori ai 50 milioni di euro; oltre 250 dipendenti. Dal 2026, l’applicazione sarà estesa alle PMI quotate con fatturato sopra i 900.000 Euro, attivo superiore ai 450.000 Euro e oltre 50 dipendenti mentre dal 2028 riguarderà anche le imprese Extra-Ue che generano ricavi superiori ai 150 milioni nei Paesi dell’Unione. Restano fuori dal perimetro di obbligatorietà la Banda d’Italia, alcuni dei prodotti finanziari elencati nel Decreto e le micro imprese.

Come funziona la rendicontazione di sostenibilità: modalità, obblighi e sanzioni

L’attività di rendicontazione di sostenibilità (sustainability reporting) consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder, circa il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prestabiliti dalle imprese. Quest’ultime dovranno fornire:

  1. la rendicontazione individuale di sostenibilità
  2. la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

 

La rendicontazione individuale di sostenibilità, obbligatoria per grandi imprese e PMI quotate, mira a fornire una visione completa dell'impatto delle attività aziendali sulle questioni che riguardano la sostenibilità. Le aziende devono descrivere la loro strategia di sostenibilità, valutando rischi e opportunità legati alla transizione ecologica e allineandosi agli obiettivi internazionali, come la riduzione di fattori inquinanti. Tra le informazioni richieste: la resilienza del modello aziendale, il modello di governance, gli incentivi legati alla sostenibilità e la definizione di obiettivi per la riduzione delle emissioni entro il 2030 e 2050. Le imprese devono anche rendicontare i rischi e gli impatti negativi derivanti dalla loro catena del valore, nonché le azioni intraprese per prevenire o attenuare tali rischi. Le PMI quotate possono adottare un approccio semplificato e, fino al 2028, omettere alcune informazioni specifiche, motivandone però la scelta.

La rendicontazione consolidata di sostenibilità, obbligatoria per le società madri di un gruppo di grandi dimensioni, offre una visione globale dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità. Pur mantenendo un'impostazione simile alla rendicontazione individuale, è focalizzata sull'intero gruppo e include dettagli su strategie, politiche, opportunità e azioni intraprese. Le società madri devono specificare le procedure attuate per raccogliere le informazioni presentate nella relazione sulla gestione consolidata, tenendo conto delle prospettive a breve, medio e lungo termine riguardanti le stesse informazioni fornite. La relazione deve anche fornire indicazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore.

Stando a quanto riportato nel decreto attuativo, le imprese devono includere la rendicontazione di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione disponendone anche la pubblicazione sul sito web aziendale o mettendo a disposizione una copia cartacea per chiunque ne faccia richiesta.

La rendicontazione di sostenibilità è ritenuta valida se accompagnata da una attestazione sulla conformità appositamente rilasciata da un revisore. Il revisore verifica che la rendicontazione rispetti tutti criteri di previsti dalla normativa. La relazione del revisore deve includere una serie di elementi, tra cui un paragrafo introduttivo che identifichi la rendicontazione oggetto di revisione, una descrizione delle attività svolte e le conclusioni. Il revisore può anche essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio aziendale.

Il decreto prevede poi un sistema sanzionatorio per garantire che le informazioni fornite siano conformi alla legge. Gli amministratori delle aziende sono responsabili di assicurare che i requisiti di rendicontazione siano rispettati. Le sanzioni, introdotte dal decreto, mirano a promuovere un approccio più equo e trasparente: per le società di revisione il tetto massimo delle sanzioni è di 125.000 euro, mentre per i revisori della sostenibilità è di 50.000 euro. Questo regime resterà in vigore per i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto, per permettere un adeguamento graduale da parte delle imprese.

Le grandi imprese e le PMI quotate possono essere esenti dagli obblighi di rendicontazione se hanno già incluso le informazioni richieste: nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre; nella relazione consolidata sulla gestione della società madre europea; in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dalla società madre extra-europea in conformità con gli standard adottati dalla Commissione europea.

Obbligatoria dal 1° ottobre per le imprese e lavoratori autonomi che operano nel settore edile.

 

Il settore delle costruzioni in Italia è tristemente noto per detenere il primato di decessi sul posto di lavoro, con un incremento dell’1,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per affrontare questa criticità, il Governo ha introdotto la Patente a Punti, un nuovo strumento di sicurezza nei cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili devono obbligatoriamente possedere la Patente a Punti. Anche le Pubbliche Amministrazioni richiederanno alle imprese il possesso della Patente che diventerà uno strumento indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. Non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, e le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come richiedere la Patente a Punti

Le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere la patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un delegato, come ad esempio un'associazione di categoria.  Per ottenere la patente, è necessario dimostrare l'iscrizione alla Camera di Commercio, aver completato gli obblighi formativi, possedere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, se necessario, il Documento unico di regolarità fiscale (Durf).  L'Ispettorato del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale una volta verificati tutti i requisiti. Fino ad allora, imprese e lavoratori autonomi potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che non ricevano una specifica comunicazione contraria da parte dell'Ispettorato. Per dimostrare il possesso dei requisiti previsti in caso di controllo dell’Ispettorato, le imprese e i lavoratori autonomi, devono fornire un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni false comportano la revoca immediata della patente per 12 mesi.

Come funziona

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, cumulabili o decurtabili in base al comportamento dell’azienda o del lavoratore in materia di sicurezza. Il punteggio iniziale può essere decurtato se si verificano violazioni delle norme di sicurezza: sotto i 15 crediti, l'azienda o il lavoratore autonomo, è obbligata a partecipare a corsi di formazione specifici per migliorare le proprie competenze e adeguarsi agli standard richiesti. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe sospendere la patente fino a 12 mesi. Questa misura vuole fungere da deterrente per le negligenze più gravi, promuovendo una maggiore attenzione e responsabilità sul posto di lavoro.

Oltre alle decurtazioni, il sistema prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo per quelle aziende che dimostrano un impegno continuativo nella gestione della sicurezza. La patente può essere incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10 crediti, per chi dimostra un buon comportamento. Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle aziende che adottano approcci innovativi e avanzati nella gestione della sicurezza, come l’implementazione di tecnologie all’avanguardia o di programmi formativi specifici. Le aziende con anni di attività alle spalle e senza uno storico di infortuni sul lavoro sono premiate con crediti aggiuntivi, riconoscendo così l’importanza di un’esperienza consolidata e di una gestione prudente della sicurezza.

I criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti saranno invece definiti attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo decreto stabilirà le linee guida per garantire che il sistema sia equo ed efficace, offrendo opportunità di miglioramento e recupero a chi dimostra un impegno concreto verso la sicurezza. Inoltre, per garantire un monitoraggio costante e una collaborazione proficua tra enti pubblici e privati, i dati relativi ai crediti e alle violazioni delle aziende e dei lavoratori autonomi sono consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo della formazione

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei cantieri riveste un ruolo cruciale. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all’istruzione dei dipendenti comporta una decurtazione di 2 crediti, penalizzando non solo il datore di lavoro ma anche l'intera organizzazione. Promuovere una solida cultura della sicurezza e garantire una formazione costante e adeguata sono passi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. Investire nella formazione significa puntare sul futuro, migliorando la qualità del lavoro e la serenità di chi, ogni giorno, contribuisce al successo dell'azienda.

 

 

Violazioni Decurtazione punti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3 punti
Omessi formazione e addestramento 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1 punto
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10 punti

 

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PARCO AGRISOLARE 2024: PUBBLICATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dal 16 settembre fino al 14 ottobre potranno essere presentate le domande per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici agricoli.

 

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con l'Avviso pubblico emanato in data 19 agosto 2024, ai sensi del Decreto Ministeriale, n. 176845 del 17 aprile 2024, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Operativo Parco Agrisolare che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal nuovo Decreto.

L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.

A chi si rivolge

Sono Soggetti beneficiari:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO pubblicato sul sito del Ministero;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

Attività ammissibili

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Spese ammissibili

Vengono finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati esistenti e strumentali all’attività agricola dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione. L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento.

Agevolazione e erogazione

Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

  • all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

  • all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  • al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite.

Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite

 

Erogazione

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 %, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.

Completamento investimento

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di ammissione, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Dotazione finanziaria

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, incrementati di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 2024.

Presentazione domande

Le domande per il Bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre e fino alle 12:00 del 14 ottobre 2024.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

Fondo Regionale per la Crescita della Campania – FRC II Edizione

La Regione Campania ha approvato (BURC nr. 53 del 29/07/2024) la seconda edizione del Fondo Regionale per la Crescita Campania. Più di 90 milioni di euro di risorse della programmazione europea (93.460.000 - PR Campania FESR 2021-2027) per rafforzare la capacità competitiva delle imprese e la diffusione dell’innovazione. Dal 18 settembre 2024 piccole e medie imprese e liberi professionisti potranno richiedere un contributo da 30mila a 150mila euro (50% a fondo perduto, 50% finanziamento a tasso zero), per rendere sostenibili i propri processi produttivi tramite l’adozione di nuove tecnologie in grado di rafforzare la competitività regionale sui mercati internazionali.

Obiettivo

L’Avviso concorre al conseguimento degli obiettivi della STEP - Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Reg. UE 2024/795), ovvero:

  1. a) Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, rafforzare la sovranità e la sicurezza economica dell'Unione;
  2. b) Affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità nei settori strategici.

Gli investimenti promossi nell’ambito dell’Avviso dovranno conformarsi al principio DNSH di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali individuati dall’Unione europea (Reg. UE 2021/1060).

A chi si rivolge

I beneficiari del presente Avviso sono:

  1. a) Piccole Imprese e microimprese, che siano costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC;
  2. b) Liberi professionisti titolari di partita iva, da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC, esercitanti attività riservate, che operano in forma singola, associata o societaria o che svolgano prestazione d’opera intellettuale e di servizi.

I beneficiari devono realizzare i progetti di investimento in una unità locale nella regione Campania con le seguenti specifiche:

- per "unità locale” si intende una sede in cui l’impresa realizza abitualmente la propria attività, sede nella quale deve risultare attivato il codice ATECO relativo all’intervento;

- per le imprese iscritte al Registro Imprese, l’unità locale deve risultare dalla visura camerale, mentre per i liberi professionisti deve risultare dal certificato di attribuzione della partita IVA;

- avere la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa.

Attività ammissibili

Gli interventi ammissibili riguardano gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e/o per la riorganizzazione e ristrutturazione aziendale da realizzare sul territorio della Regione Campania, finalizzati a rafforzare la capacità competitiva delle imprese, a sostenere l’adozione delle tecnologie emergenti e la diffusione dei processi di innovazione.

I settori seguenti sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione della piattaforma:

  • le tecnologie digitali
  • le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
  • le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti.

Gli investimenti proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo 150.000,00 Euro.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1. a) Impianti, macchinari, macchine elettroniche, dotazioni hardware e attrezzature;
  2. b) Opere di impiantistica, funzionali all’installazione dei beni di cui al punto a);
  3. c) Servizi reali avanzati per processi di innovazione organizzativa, marketing, interazione con il consumatore, sviluppo di tecnologie altamente innovative e specializzate;
  4. d) Software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici;
  5. e) Spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti spese:

a) sostenute prima della presentazione della domanda;

b) relative a fatture di importo imponibile inferiore ad 500,00 Euro;

c) relative all'I.V.A.;

d) relative a beni usati;

e) relative all’acquisto di automezzi, anche se immatricolati come autocarro, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati ove necessari per lo svolgimento delle attività finanziata;

f) per interventi di manutenzione ordinaria.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, nella forma di strumento finanziario misto, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:

- 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;

- 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.

Erogazione

L’erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta del beneficiario, a titolo di anticipazione e in un’unica soluzione, esclusivamente su un conto corrente vincolato e regolato da apposita Convenzione, per un importo pari al 100% del programma di spesa ammesso, così suddiviso:

- 50% delle spese ammissibili a titolo di contributo a fondo perduto;

- 50% delle spese ammissibili a titolo di finanziamento a tasso agevolato.

La Richiesta di erogazione deve essere inviata, secondo le modalità di seguito indicate, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di agevolazione.

Scadenza

La Domanda di Agevolazione, può essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 18 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2024.

Dotazione finanziaria

Le risorse sono pari a Euro 93.460.000 a valere sull’Azione 1.3.1 del PR FESR Campania 2021 2027 (Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese) in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente – “RIS 3 Campania” 2021-2027.

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Confermato il licenziamento di una dipendente per violazione delle procedure di segnalazione.

 

Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 17715, la Cassazione torna ad occuparsi di whistleblowing tracciando il confine che separa l’uso o l’abuso di tale istituto che tutela i dipendenti che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività lavorativa. Secondo la sentenza, un lavoratore che segnala illeciti senza rispettare le procedure previste dal regolamento di whistleblowing può essere legittimamente licenziato.

I fatti da cui muove la segnalazione di whistleblowing

Il caso, sottoposto all’attenzione della Corte, riguarda la segnalazione di una dipendente che aveva denunciato la presunta condotta illecita del Direttore di Roma 1, accusato di aver sottratto fondi pubblici dal MIUR destinati al progetto premiale per il periodo 2012-2018, spettanti alla stessa dipendente che denunciava anche il plagio, il danno intellettuale, finanziario, di carriera e a danno di terzi. Tuttavia, la dipendente aveva inoltrato a vari destinatari (anche estranei ai reparti di competenza dell’ente datore di lavoro) il modello per la segnalazione di condotte illecite senza garantire la segretezza e trasmettendo dati sensibili che hanno leso il rapporto fiduciario tra la stessa ricorrente che si trovava in una posizione particolare di responsabilità in quanto dirigente e il datore di lavoro. Per questa ragione, l’Ente si era espresso concludendo che la segnalazione della dipendente “non poteva essere considerata come rientrante nelle tutele di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. N. 165/2001, in quanto non era stata trasmessa con le modalità previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, 2018-2020, e che, in ogni caso, dalla relazione del responsabile anticorruzione non era emersa alcuna anomalia nella gestione delle vicende segnalate”.

A questi fatti, va aggiunta la vicenda che vedeva la medesima dipendente contattare un professore universitario (associato allo stesso Ente datore di lavoro) e registrare una conversazione che poi sarebbe stata pubblicata su Facebook lasciando che il soggetto venisse riconosciuto per strumentalizzare la conversazione privata. Il procedimento disciplinare, scaturito dalla segnalazione di whistleblowing, si è concluso con il licenziamento per giusta causa della dipendente che dopo i vari giudizi si è rivolta alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le valutazioni dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che la registrazione segreta di una conversazione con un professore, successivamente pubblicata sui social media, non può essere considerata una difesa legittima per proteggere la propria posizione lavorativa.

Anche se le registrazioni segrete tra colleghi non sono sempre illegittime, devono essere giustificate da una reale necessità difensiva così come previsto dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001. Questa protezione, tuttavia, non si estende a chi raccoglie prove di illeciti violando la legge. Pertanto, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il licenziamento della dipendente, poiché non vi era alcun nesso causale tra la registrazione e la segnalazione di illeciti. La normativa sul whistleblowing protegge infatti i dipendenti dalle sanzioni per la segnalazione di illeciti altrui, ma non copre gli illeciti autonomi commessi dai segnalanti stessi.

Promotergroup S.p.A. è in grado di offrire assistenza e consulenza alle aziende per implementare una procedura Whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023.

Se ancora non hai implementato un canale di segnalazione o hai dei dubbi contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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