Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:42

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA 

  

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano ad eseguire una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento.   La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.  Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore. 

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che i rischi da interferenza rappresentano un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessitano di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti. 

Cosa sono i rischi da interferenza 

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza definendolo come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.  Un esempio di rischi da interferenza può essere quello legato ad un guasto di un impianto all’interno di una fabbrica e una ditta appaltante viene incaricata per effettuare le riparazioni.   In questo caso i rischi presenti nell’area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari o le sostanze chimiche utilizzate, sono dei rischi presenti nell’area di lavoro, per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni e viceversa. 

Valutazione dei rischi da interferenza 

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.  In particolare il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere ed incentivare le attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

Il Duvri quando non è obbligatorio? L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori; sempre che essi non comportino rischi derivanti da attività svolte in ambienti confinati (dpr 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008). 

Formazione rischi da interferenza 

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da interferenza sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo. 

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Ultima modifica il Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:46