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PATENTE A PUNTI: AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE
Fino al 31 ottobre è possibile autocertificare il possesso dei requisiti inviando il modello tramite PEC.
Dal 1° di ottobre entrerà in vigore la cosiddetta “patente a punti per le attività nei cantieri”, introdotta con il Decreto Legge 19/2024, convertito in legge 56 del 29 aprile 2024.
Sono interessati tutti coloro i quali operano nei cantieri: "imprese" e "artigiani/ditte individuali/liberi professionisti"; non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La “patente a punti” è rilasciata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle imprese ed agli artigiani che operano con collaboratori di qualsiasi fattispecie, con i seguenti requisisti:
- Iscrizione alla camera di commercio;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale aggiornato (DURF);
- Possesso Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (DURC);
- Possesso Documento Valutazione dei Rischi aggiornato (DVR)
- Nomina RSPP e relativo possesso dei requisiti di cui all’art.32 – 34 del D.Lgs. 81/08
- Formazione secondo l’art 37 del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori, compresa la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso, RLS, proposto ed utilizzatori di macchinari ed attrezzature con obbligo di addestramento.
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, inviando copia della stessa (scarica il modello qui) tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
C’è la possibilità di presentare domanda anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati ed i CAF.
A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe parimenti sospendere la patente fino a 12 mesi.
no a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio il possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, formazione aggiuntiva per almeno un terzo dei lavoratori, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza, ecc.
I crediti decurtati potranno essere recuperati adottando delle misure speculari a quelle sopra definite.
Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a € 6.000 e fino ad € 12.000, con contestuale esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
Attribuzione dei crediti ulteriori
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGSSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”. | 4 |
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. |
i.) 6 ii.) 8 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 3 |
- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore | 1 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. |
4 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II | 2 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 | 2 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 | 2 |
È quindi necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti e il contatto con un consulente per la sicurezza di Promotergroup S.p.A. per provvedere alla richiesta.
Se ti sei perso il nostro articolo precedente visiona la tabella per la decurtazione dei crediti: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-e-news/item/357-patente-a-punti-nei-cantieri-cos-e-e-come-ottenerla
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PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: COS’È E COME OTTENERLA
Obbligatoria dal 1° ottobre per le imprese e lavoratori autonomi che operano nel settore edile.
Il settore delle costruzioni in Italia è tristemente noto per detenere il primato di decessi sul posto di lavoro, con un incremento dell’1,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per affrontare questa criticità, il Governo ha introdotto la Patente a Punti, un nuovo strumento di sicurezza nei cantieri.
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili devono obbligatoriamente possedere la Patente a Punti. Anche le Pubbliche Amministrazioni richiederanno alle imprese il possesso della Patente che diventerà uno strumento indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. Non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, e le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Come richiedere la Patente a Punti
Le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere la patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un delegato, come ad esempio un'associazione di categoria. Per ottenere la patente, è necessario dimostrare l'iscrizione alla Camera di Commercio, aver completato gli obblighi formativi, possedere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, se necessario, il Documento unico di regolarità fiscale (Durf). L'Ispettorato del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale una volta verificati tutti i requisiti. Fino ad allora, imprese e lavoratori autonomi potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che non ricevano una specifica comunicazione contraria da parte dell'Ispettorato. Per dimostrare il possesso dei requisiti previsti in caso di controllo dell’Ispettorato, le imprese e i lavoratori autonomi, devono fornire un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni false comportano la revoca immediata della patente per 12 mesi.
Come funziona
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, cumulabili o decurtabili in base al comportamento dell’azienda o del lavoratore in materia di sicurezza. Il punteggio iniziale può essere decurtato se si verificano violazioni delle norme di sicurezza: sotto i 15 crediti, l'azienda o il lavoratore autonomo, è obbligata a partecipare a corsi di formazione specifici per migliorare le proprie competenze e adeguarsi agli standard richiesti. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe sospendere la patente fino a 12 mesi. Questa misura vuole fungere da deterrente per le negligenze più gravi, promuovendo una maggiore attenzione e responsabilità sul posto di lavoro.
Oltre alle decurtazioni, il sistema prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo per quelle aziende che dimostrano un impegno continuativo nella gestione della sicurezza. La patente può essere incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10 crediti, per chi dimostra un buon comportamento. Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle aziende che adottano approcci innovativi e avanzati nella gestione della sicurezza, come l’implementazione di tecnologie all’avanguardia o di programmi formativi specifici. Le aziende con anni di attività alle spalle e senza uno storico di infortuni sul lavoro sono premiate con crediti aggiuntivi, riconoscendo così l’importanza di un’esperienza consolidata e di una gestione prudente della sicurezza.
I criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti saranno invece definiti attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo decreto stabilirà le linee guida per garantire che il sistema sia equo ed efficace, offrendo opportunità di miglioramento e recupero a chi dimostra un impegno concreto verso la sicurezza. Inoltre, per garantire un monitoraggio costante e una collaborazione proficua tra enti pubblici e privati, i dati relativi ai crediti e alle violazioni delle aziende e dei lavoratori autonomi sono consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Il ruolo della formazione
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei cantieri riveste un ruolo cruciale. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all’istruzione dei dipendenti comporta una decurtazione di 2 crediti, penalizzando non solo il datore di lavoro ma anche l'intera organizzazione. Promuovere una solida cultura della sicurezza e garantire una formazione costante e adeguata sono passi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. Investire nella formazione significa puntare sul futuro, migliorando la qualità del lavoro e la serenità di chi, ogni giorno, contribuisce al successo dell'azienda.
Violazioni | Decurtazione punti |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 punti |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 punti |
Omessi formazione e addestramento | 2 punti |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 punti |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 punti |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 punti |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 punti |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 punti |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 punti |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 punti |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 punti |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 punti |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 punto |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 punti |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 punti |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 punti |
Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 punti |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 punti |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 punti |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 punto |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 punto |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 punti |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 punti |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 punto |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 punti |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 punti |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 punti |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 punti |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 punti |
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NUOVO MODELLO INAIL OT23: LE NOVITÀ PER LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE DI PREVENZIONE NEL 2025
Nuovo modello INAIL OT23: le novità per la riduzione delle tariffe di prevenzione nel 2025
Pubblicate le istruzioni operative per compilare il Modello OT23. Tante le novità.
L’INAIL ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per l’anno 2025, uno strumento chiave per promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. Sviluppato in collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e sindacati, il nuovo modello elenca le misure che le aziende possono adottare nel 2024 per ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione. È disponibile anche una guida dettagliata per aiutare le aziende nella compilazione del modulo. Questo modello non solo risponde alle esigenze attuali, ma incoraggia anche una gestione proattiva dei rischi professionali, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro più sicuro. Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.
Le Novità del Modello OT23
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.
Le principali modifiche introdotte sono:
- Semplificazione dell’accesso ai benefici: per rendere il modello più accessibile, sono state individuate solo due tipologie di interventi, tipo “A” e tipo “B”. Sono stati eliminati i punteggi associati a ciascun intervento nel modello precedente, dove era necessario raggiungere 100 punti con una o più azioni. Ora, per ottenere la riduzione, le aziende devono attuare nel 2024 un intervento di tipo A o due interventi di tipo B, rispettando i requisiti prescritti.
- Interventi pluriennali: il nuovo modello identifica 10 specifici interventi di sicurezza la cui implementazione nelle aziende permette di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda dell’efficacia preventiva dell’intervento stesso.
- Introduzione di nuovi interventi: il modello 2025 introduce 18 nuovi interventi, che includono l’installazione di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza, oltre a miglioramenti nelle infrastrutture e nei protocolli sanitari. Questi aggiornamenti sono pensati per migliorare notevolmente le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, riflettendo un approccio moderno e integrato alla prevenzione.
- Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro: in collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati potenziati gli interventi di prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. Questo piano mira a migliorare la salute dei lavoratori integrando la gestione dei rischi professionali e degli stili di vita, promuovendo pratiche gestionali responsabili. Le azioni includono la prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e muscolo-scheletriche.
- Razionalizzazione degli interventi: per ottimizzare l’efficacia del modello, l’INAIL ha combinato alcuni interventi simili del modello precedente in unici interventi più comprensivi. Questo non solo semplifica il modello ma assicura anche che le misure preventive siano più gestibili e mirate.
- Ulteriori modifiche: è stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni ed è stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale essendo presente nel modello un altro intervento che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA8000.
Il modello OT23 rappresenta un’ottima opportunità per le aziende di ridurre i costi assicurativi e recuperare gran parte degli investimenti effettuati nella formazione dei dipendenti e nella sicurezza.
SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08
SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Aggiornato a gennaio 2022 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di fronte ai molti infortuni mortali che sono avvenuti nei luoghi di lavoro in questi mesi, anche in relazione alla ripresa completa delle attività lavorative in questi mesi il Governo ha varato norme che hanno portato a modifiche sostanziali e importanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
È stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il precedente aggiornamento risale a novembre 2020. La versione aggiornata oltre alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha avuto un impatto significativo sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono aggiornati non solo gli articoli ma anche gli allegati (allegati I – XLVII – XLVIII – XLII – XLIII – XXXVIII).
Le novità più rilevanti riguardano:
- la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico (modificato il comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/08), così come sarà stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni entro il mese di Giugno 2022;
- il rafforzamento della figura del preposto: la nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.” Trattandosi dello svolgimento di compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguardano la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Vengono infatti meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19, gli obblighi del preposto in materia di salute e sicurezza; la norma assume una enorme importanza in quanto, nell’articolato previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Da segnalare anche l’introduzione di aggiornamenti in materia antincendio:
- inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021), e che entrerà in vigore a partire dal 25/09/2022;
- inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021), e che entrerà in vigore il 04/10/2022;
- inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”(G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021), e che entrerà in vigore il 29/10/2022;
- inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
La nuova versione aggiornata a cura degli Ingegneri Amato e Di Fiore, pur non rivestendo ancora carattere di ufficialità (in procinto di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) rappresenta una risorsa utile per comprendere l’evoluzione di questo strumento normativo.
Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE RISCHIO INFEZIONE TETANO: VACCINAZIONE ANTITETANICA
PREVENZIONE RISCHIO INFEZIONE TETANO: VACCINAZIONE ANTITETANICA
Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani.
Ampiamente distribuito al suolo, nella polvere delle strade e nelle feci degli erbivori. La sintomatologia è caratterizzata da contrazioni muscolari dolorose, differenti per sede a seconda delle diverse forme cliniche (tetano localizzato, generalizzato, cefalico e neonatale) e la diagnosi è nella maggior parte dei casi esclusivamente clinica.
Rischi infezione tetano
I soggetti appartenenti a determinate categorie professionali (esempio gli agricoltori) sono maggiormente esposti a rischio di infezione da tetano. Quest’ultimo può penetrare nell’organismo attraverso ferite profonde prodotte da oggetti contaminati da questo batterio. La vaccinazione antitetanica serve a proteggere eventuali gravi patologie, riducendo la circolazione del virus e andando a riparare i soggetti più fragili a rischio. La vaccinazione antitetanica è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria ed è obbligatorio per i seguenti lavoratori:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- falegnami
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri, fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- operai e manovali addetti all’edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- personale delle ferrovie
- asfaltisti
- marittimi e lavoratori portuali
- per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI
Obblighi del datore di lavoro sulla vaccinazione antitetanica
Nei soggetti appartenenti alle categorie professionali considerate più esposte a rischio di infezione la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Controllare che i lavoratori interessati abbiano effettuato la vaccinazione è la verifica del possesso di un requisito che deve fare il datore di Lavoro; sarà invece il Medico Competente aziendale ad attestare l’avvenuta immunizzazione.
Sorveglianza sanitaria: vaccinazione antitetanica
La medicina del lavoro prevede l’adozione di due tipologie di vaccinazioni che possono essere così classificate:
- vaccinazione come requisito di legge, necessario per poter svolgere una specifica attività (o per alcune mansioni); in questo caso deve essere richiesto da parte del Medico Competente aziendale;
- vaccinazione come requisito richiesto da paesi esteri per consentire l’ingresso di tutti i soggetti viaggiatori, inclusi quelli che devono spostarsi per motivi di lavoro (il traveller worker): in tal caso è proprio la persona interessata ad avere l’obbligo di verificare.
I lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal servizio per effettuare la vaccinazione antitetanica (durante l’orario lavorativo). Il Medico Competente aziendale deve, nell’ambito della vista medica in fase di assunzione del lavoratore (preassuntiva) o periodica, accertarsi dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica per le mansioni particolarmente esposte al rischio di contrarre il tetano.
Per chi non è mai stato vaccinato lo schema completo della vaccinazione antitetanica è composto da un ciclo completo composta da una prima dose tempo zero; seconda dose a 3-6 mesi dalla prima; terza dose a 6-12 mesi dalla prima. Chi è già stato vaccinato in passato, deve effettuare solamente la dose di richiamo ogni 10 anni.
Vuoi richiedere il servizio di sorveglianza sanitaria per i tuoi dipendenti? Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE RISCHIO DIPENDENZE: ESAMI TOSSICOLOGICI – ALCOL TEST & DRUG TEST
PREVENZIONE RISCHIO DIPENDENZE: ESAMI TOSSICOLOGICI – ALCOL TEST & DRUG TEST
Gli esami tossicologici, alcol test e drug test, sono esami molto importanti sul posto di lavoro, in particolare per quelle categorie di lavoratori definite come più a rischio. Il test tossicologico a lavoro serve per accertare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcol del lavoratore. Per alcune mansioni, cioè quelle che comportano l’utilizzo di macchinari, o comunque quelle che mettono i lavoratori a maggiore rischio, il test antidroga e l’alcol test sono considerati anche come misure preventive. Lo scopo è quello di scongiurare il più possibile, eventuali incidenti e infortuni sul posto di lavoro.
Rischio alcol dipendenza lavoro
Il consumo di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope può comportare gravi rischi per i lavoratori che svolgono determinate attività, ma anche per terze parti che vengono, indirettamente, coinvolte. Se un lavoratore abusa di droghe o assume alcol, perde di lucidità e prontezza di riflessi e ciò è particolarmente pericoloso nello svolgimento delle mansioni che comportano maggiori rischi per la sicurezza e la salute sia del lavoratore che dei colleghi. Per questa ragione il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è tenuto ad effettuare dei test e visite mediche specialistiche atte a dimostrare l’idoneità allo svolgimento di alcune attività.
Gli esami tossicologici, alcol test e test antidroga, sono test importanti che permettono di verificare se il lavoratore assume alcolici o sostanze stupefacenti e svolgono un compito fondamentale nella prevenzione dei rischi. Per alcuni lavoratori si tratta di un screening obbligatorio che viene effettuato al momento dell'assunzione e poi con cadenza periodica che di solito è pari a un anno.
Le categorie di lavoratori che hanno l’obbligo di sottoporsi all’ alcol test sono:
- Attività per le quali è necessario un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
- Mansioni sanitarie e attività di insegnamento svolte in strutture pubbliche e private.
- Dirigenti e responsabili del controllo dei processi produttivi e della sorveglianza dei sistemi di sicurezza all’ interno di impianti a rischio di incidenti rilevanti.
- Mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi.
- Mansioni inerenti le attività di trasporto.
- Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili.
Obblighi del datore di lavoro per rischio alcol o droga
Secondo le disposizioni del decreto n. 81/08, o Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro incarica il medico competente, che all’ interno delle mansioni della “Sorveglianza Sanitaria”, è tenuto all’effettuazione dei controlli sul personale preposto. Ossia su quelle categorie considerate maggiormente a rischio. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione per una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base ai rischi specifici della mansione, attraverso un’idonea informazione sugli effetti.
Sorveglianza sanitaria alcol test/drug test
La Sorveglianza Sanitaria è fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. Essa permette al datore di lavoro di monitorare e prevenire rischi sul lavoro. L’alcol test viene eseguito dal medico del lavoro con un etilometro professionale, che rileva la presenza di etanolo nell’aria espirata. Lo strumento è capace di fornire un risultato immediato, con un riscontro in tempo reale sulla positività o meno del lavoratore sottoposto all’esame. Per quanto Per il drug test il medico competente effettua l’esame tossicologico e ricerca la presenza di droghe nelle urine e nella saliva.
In caso di positività dell’alcol test e del test antidroga, nell’ immediato, il medico competente deve esprimere il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione.
E se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli periodici?
Se il lavoratore non si presenta alla data prevista entro 10 giorni, la struttura sanitaria disporrà un nuovo controllo. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse adempiere di nuovo agli obblighi, scattano in automatico una sanzione e l'allontanamento dalla mansione a rischio (fino a quando non venga accertata la sua idoneità). Sanzioni (amministrative e penali) sono previste anche per il datore di lavoro che omette l'effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo.
Necessiti della consulenza di un medico competente, e i tuoi lavoratori hanno necessità di svolgere visite mediche specialistiche? Contattaci e richiedi il servizio di sorveglianza sanitaria chiamando allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE RISCHIO SETTORE AGRICOLO: ANALISI EMATOCHIMICHE DI LABORATORIO
PREVENZIONE RISCHIO SETTORE AGRICOLO: ANALISI EMATOCHIMICHE DI LABORATORIO
Gli esami ematochimici di sorveglianza sanitaria sono indispensabili per costatare e monitorare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti e servono a rilevare la presenza di sostanze presenti nel sangue. Sono esami obbligatori solo per alcune categorie di lavoratori, scelti dal medico del lavoro, come ad esempio i braccianti agricoli che fanno uso di prodotti fitosanitari, in particolare per scoprire l’accumulo di sostanze tossiche nel loro organismo, costatarne lo stato di salute e completare la valutazione dei rischi per la tutela del loro benessere.
Rischi esposizione prodotti fitosanitari
I rischi presenti in agricoltura racchiudono una vasta gamma di categorie, e riguardano sia gli infortuni che le malattie professionali. Uno dei rischi è quello da esposizione a sostanze pericolose legato soprattutto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con il termine prodotto fitosanitario si intende una sostanza o miscela di sostanze utilizzate per prevenire, distruggere o controllare qualsiasi parassita, in grado di causare danni o interferire con la produzione, lavorazione, immagazzinamento di alimenti, materie prime agricole, legno. Le categorie professionali a rischio di intossicazione riguardano i lavoratori addetti alla produzione industriale dei prodotti fitosanitari, al loro stoccaggio e alla loro utilizzazione in agricoltura, in particolare durante le fasi di miscelazione, applicazione, irrigazione, mieti-trebbiatura, potatura, raccolta, attività di manutenzione. I livelli di esposizione per gli operatori addetti ai trattamenti sono spesso elevati. In questo contesto i fenomeni di intossicazione sono dovuti principalmente alla non osservanza delle norme di sicurezza previste. Altre categorie esposte sono quelle che operano in ambienti confinati (come i lavoratori nelle serre), i disinfestatori di locali, i giardinieri e gli addetti alla cura del verde. Per tutti i lavoratori esposti al rischio di utilizzo di prodotti fitosanitari è obbligatorio il protocollo di sorveglianza sanitaria e la formazione specifica.
Obblighi del datore di lavoro per rischio
La valutazione dei rischi è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere i rischi specifici e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Inoltre oltre alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve nominare l’RSPP e il Medico competente, garantendo così la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve produrre la valutazione del rischio delle attività correlate all’utilizzo dei prodotti fitosanitari che deve considerare la peggiore condizione espositiva ipotizzabile per ogni attività. La valutazione del rischio deve tener conto delle proprietà tossiche pericolose dei pesticidi, le informazioni sulla salute e sulla sicurezza fornite dalla scheda di sicurezza di ogni prodotto, il livello di esposizione, la durata dell’esposizione, così come ogni valore limite di esposizione o valore limite biologico associato ad ogni prodotto.
Sorveglianza sanitaria: analisi ematochimiche
La sorveglianza sanitaria è prevista per tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e viene effettuata dal medico competente. Prima che inizino a lavorare, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria. Gli esami ematochimici restituiscono dei valori utili al medico per formulare il giudizio di idoneità alla mansione o per prescrivere eventuali limitazioni. Scopo della visita è evidenziare eventuali problemi legati alla mansione specifica. Le analisi ematochimiche permettono di individuare eventuali contaminazioni ed interferenze che possono derivare dall’esposizione ai prodotti fitosanitari. Solitamente per i braccianti le analisi hanno periodicità annuale proprio per valutare e verificare la presenza o meno di sostanze chimiche nel sangue.
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PREVENZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALE: SCREENING VISIO-TEST
PREVENZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALE: SCREENING VISIO-TEST
Gli impiegati addetti al videoterminale possono riscontrare disturbi visivi, disturbi muscolo-scheletrici, fatica mentale e stress. Per videoterminale si intende: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. Si definisce lavoratore al videoterminale “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali."
Rischi videoterminale per la vista
Ottobre è il mese della vista e tra i rischi legati al videoterminale c’è l’astenopia comunemente conosciuta come fatica visiva, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione. In particolare è a causa della luce proiettata dallo schermo, ma anche, indirettamente, della postura adottata, che questi soggetti possono essere potenzialmente a rischio di sviluppare patologie e disturbi della vista. Infatti, lavorare ininterrottamente per un certo numero di ore davanti ad uno schermo influisce sull’affaticamento visivo e può provocare bruciore agli occhi, ammiccamento frequente, lacrimazione, fastidio alla luce, visione annebbiata. Il lavoratore deve effettuare interruzioni della sua attività al videoterminale mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Di seguito alcuni consigli per prevenire questi sintomi, rilassare gli occhi e distendere i muscoli oculari: dopo ogni 20 minuti di lavoro, bisogna osservare un oggetto ad almeno 20 metri di distanza per almeno 20 secondi. È importante sospendere regolarmente il lavoro al videoterminale per indirizzarsi ad attività che non richiedano un forte impegno visivo. In tal modo i muscoli oculari possono rilassarsi. Inoltre chi svolge la propria attività al computer per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il medico competente stabilisce una frequenza diversa. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrande dell’orario di lavoro. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm.
Obblighi del datore di lavoro per rischio videoterminale
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
- Ai rischi per la vista e gli occhi
- Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento visivo o mentale
- Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
È importante che non vi siano riflessi sullo schermo per cui è opportuno evitare di sistemare la postazione al videoterminale avendo alle spalle una finestra o frontalmente per evitare fenomeni di abbagliamento.
Sorveglianza sanitaria videoterminali: screening Visio-test
La sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i videoterminalisti e viene effettuata dal medico competente. Prima che inizino a lavorare con il videoterminale, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio medico competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro. Le visite hanno una frequenza quinquennale per i lavoratori classificati come idonei, mentre per chi è stato classificato idoneo con prescrizioni o chi ha superato il cinquantesimo anno di età, la frequenza è biennale.
Scopo della visita è evidenziare eventuali alterazioni cui il soggetto sia portatore e correggerle. La visita comprende il Visio-test, un accertamento sanitario particolarmente efficace che permette di misurare con rapidità i parametri principali della funzionalità visiva ed individuare eventuali problemi o disfunzioni. Il Medico competente proporrà al paziente dei test specifici per valutare la reazione dell’occhio a stimoli visivi diversi, replicando le condizioni a cui potrebbe essere sottoposto il dipendente in una qualsiasi giornata lavorativa. Le visite mediche periodiche sono dunque fondamentali per un corretto monitoraggio della salute e sicurezza del personale lavorativo. Sono tanti gli accertamenti necessari da eseguire, per poter ottenere un ottimo e quanto più completo riferimento dei fattori di rischio, cui può essere soggetto un lavoratore durante la propria attività.
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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO RADON LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO RADON LUOGHI DI LAVORO
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, non percepibile dai nostri sensi: questo gas, infatti, è inodore ed incolore. Il radon che si forma nel sottosuolo deriva dal decadimento radioattivo dell’uranio, un elemento presente in tutte le rocce della crosta terrestre. Una volta sprigionatosi è capace di risalire in superficie sfruttando tutte le fessure presenti, arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove accumulandosi può diventare pericoloso per la salute.
L’unità di misura che esprime la concentrazione del radon in aria è il Becquerel per metro cubo (Bq/m3). Attraverso un meccanismo di decadimento radioattivo, il radon si trasforma, originando altre sostanze: sono proprio queste, elementi radioattivi solidi (i cosiddetti “figli del radon”) a costituire il reale fattore di rischio per la salute. I figli del radon, una volta inalati con la respirazione, si depositano nei polmoni dove emettono radiazioni che danneggiano il tessuto polmonare.
Cos’è il Rischio Radon
Per Rischio Radon si intende il rischio derivato dall’inalazione di questo gas naturale che può provocare gravi danni alla salute. È dimostrato che una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di radon accresce il rischio di sviluppo di tumore polmonare. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il radon come agente cancerogeno di gruppo 1, ossia come una sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità anche negli esseri umani. Il radon è collocato al secondo posto come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco.
Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
Valutazione rischio radon
È importante non sottovalutare il rischio radon, a causa dei suoi effetti sulla salute e soprattutto in quanto questo gas tende ad accumularsi negli spazi chiusi, luoghi di lavoro dove si trascorre la maggior parte del tempo. Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori elaborando, tra l’altro, un documento di valutazione dei rischi.
La prima valutazione della concentrazione media annua del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di valutazione del rischio. L’unico strumento diagnostico per valutare il grado di rischio di un ambiente è la misurazione della concentrazione del gas radon.
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:
- una relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in relazione dei rischi individuati;
- il programma di attuazione delle misure individuate.
Formazione rischio radon
Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio radon è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli per la salute.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.
Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Se vuoi ricevere maggiori informazioni o se hai dubbi in merito ai servizi integrati di consulenza e formazione puoi contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA
Il settore agricolo, compreso l’allevamento, l’orticoltura e la silvicoltura rappresenta un comparto dove i fattori di rischio sono numerosi. L’indice infortunistico del settore agricolo è abbastanza considerevole, questo impone alle aziende e agli enti preposti di prestare particolare attenzione e di adottare le misure preventive e protettive.
Rischi in agricoltura
In Italia, il settore agricolo detiene, ancor oggi, il triste primato degli infortuni, spesso mortali, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’agricoltura supera, quanto ad incidenti, anche il settore edile e quello della cantieristica, tradizionalmente caratterizzati da una percentuale di sinistri elevata. I rischi presenti in agricoltura racchiudono una vasta gamma di categorie, e riguardano sia gli infortuni che le malattie professionali. Parlando dei rischi specifici, essi variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell’ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle varietà di sostanze impiegate o prodotte. La prima causa di morte è la perdita di controllo delle macchine e dei mezzi agricoli, seguita dallo schiacciamento o incastro del guidatore all’interno di macchine agricole o per il movimento terra. La seconda causa è la caduta dall’alto. Pratiche irregolari lungo la filiera produttiva possono favorire reati come il caporalato e il lavoro nero, causa di insicurezza e di rischi per quanto concerne le condizioni di lavoro. Un’ulteriore causa di incidenti è spesso legata all’anzianità anagrafica di molti agricoltori e braccianti, specie nelle piccole aziende a conduzione familiare, che favorisce disattenzione nella gestione di macchine pesanti o il mancato impiego di tecnologie più all’avanguardia.
Tra i rischi specifici che vengono presi con maggior considerazione in campo agricolo ritroviamo il rischio stress lavoro correlato, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio rumore, rischio vibrazioni. Non trascurabile inoltre è il rischio da esposizione a sostanze pericolose legato soprattutto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con il termine prodotto fitosanitario si intende una sostanza o miscela di sostanze utilizzate per prevenire, distruggere o controllare qualsiasi parassita, in grado di causare danni o interferire con la produzione, lavorazione, immagazzinamento di alimenti, materie prime agricole, legno. Anche per questa particolare esposizione al rischio è obbligatorio il protocollo di sorveglianza sanitaria e la formazione specifica.
Valutazione dei rischi in agricoltura
La valutazione dei rischi in agricoltura è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere i rischi specifici e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Inoltre oltre alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve nominare l’RSPP e il Medico competente, garantendo così la sorveglianza sanitaria. Nel caso l’azienda tratti prodotti come carne, latte o comunque prodotti destinati al consumo, deve essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP.
Formazione rischi lavoratori
La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi legati all’utilizzo di macchine agricole e attrezzature. La formazione rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).
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