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ART. 2, LETTERA M DEL D.LGS 81/08
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 2, lettera m del D. Lgs.81/08).
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, con la nomina di un Medico Competente, tutti i soggetti aziendali che il D. Lgs. 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della propria organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (stage aziendali).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e, qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
Consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
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AUDIOMETRIA
TEST TOSSICOLOGICO/ALCOLDIPENDENZA
E.C.G. BASE E SOTTOSFORZO
ANALISI EMATO-CHIMICHE DI LABORATORIO
ESAMI DIAGNOSTICI INTEGRATIVI
VISITE MEDICHE
PREVENTIVA
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione
PERIODICA
IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE
ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO