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 Formazione e Sicurezza, il rapporto AiFOS: il 66% delle aziende non verifica l’efficacia dei corsi

 Formare non basta: senza misurare i risultati, la sicurezza sul lavoro resta un obiettivo mancato. Il Rapporto AiFOS 2024 e le nuove sfide imposte dalla normativa Stato-Regioni

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è da sempre un tema centrale nella gestione aziendale, ma il Rapporto AiFOS 2024 mette in luce dati che evidenziano alcune criticità relative alla verifica dell’efficacia della stessa formazione. La valutazione dell’efficacia della formazione, costituisce infatti una preziosa spinta al cambiamento che rientra pienamente nella «cultura del “miglioramento continuo” che può essere integrato con componenti sempre più complesse e strutturate, in grado di leggere i bisogni emergenti e i mutamenti in corso che stanno trasformando profondamente l’economia e il mercato del lavoro, con importanti implicazioni sulle strutture occupazionali, il contenuto delle professioni e le competenze richieste».

Con l'entrata in vigore, nel 2025, del nuovo Accordo Stato-Regioni, l'obbligo di verifica dell'efficacia della formazione porta le aziende a riconsiderare il proprio approccio alla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è garantire che i corsi non siano solo un adempimento obbligatorio, ma contribuiscano concretamente alla riduzione di infortuni e incidenti sul lavoro.

Quanto è veramente efficace la formazione?

Per rispondere a questa domanda, AiFOS ha condotto una ricerca tramite la raccolta di questionari anonimi intervistando più di 800 professionisti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (formatori, RSPP, HSE Manager, preposti, RLS) che operano su tutto il territorio nazionale. Il campione di riferimento è formato per la maggioranza da uomini (+60%) di età compresa tra i 35-64 anni di età, con una formazione che va dalla Licenza Media a Master Universitari di II Livello.

I dati emersi evidenziano come il 66% delle aziende non effettua alcun tipo di verifica sull’efficacia dei corsi di sicurezza sul lavoro. Tra i partecipanti all’indagine, l’85% dichiara di aver analizzato il tema della valutazione dell’efficacia formativa, solo il 31% però lo ha studiato in modo approfondito. Questi dati evidenziano una scarsa sensibilità da parte delle imprese al tema della valutazione dell’efficacia della formazione e la necessità di cercare di far entrare nella cultura organizzativa aziendale in concetto che tali attività possano ridurre i rischi.

Dall’analisi si evince inoltre che per il 23% dei casi il controllo sull’efficacia avviene in fase di progettazione del corso; per il 33% solo dopo l’erogazione dei corsi; per l’11% solo in caso di infortuni o “near missis”; per il 32% non viene effettuato.

 

 

 

Quando le aziende decidono di valutare l'efficacia della formazione, gli strumenti più comuni sono:

  • questionari di autovalutazione compilato dai lavoratori (15%)
  • incontri specifici con i lavoratori (16%)
  • audit interni (14,4%)
  • checklist di verifica delle competenze (12,7%)
  • analisi dei dati sugli infortuni prima e dopo la formazione (7,9%)
  • non viene effettuato alcun monitoraggio dell’efficacia formativa (25,3%)
  • incontri con la dirigenza e la funzione HR (4,8%)

La verifica delle competenze acquisite dai lavoratori è svolta principalmente dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (29,1%), seguiti dai formatori (17,4%) e dai preposti (6,7%). Il coinvolgimento dei datori di lavoro in queste verifiche è ancora marginale (3,4%), segnale che il tema non è ancora considerato una priorità strategica a livello gestionale.

 

 

 

L’accordo Stato-Regioni 2025: un cambio di paradigma

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni nel 2025, la verifica dell'efficacia della formazione diventerà un passaggio obbligatorio per le aziende. L'obiettivo è garantire che i corsi di sicurezza abbiano un impatto concreto sulla prevenzione degli infortuni. Secondo quanto previsto dall'Accordo, la verifica dell'efficacia dovrà avvenire durante la stessa formazione (attraverso test intermedi e prove pratiche, a fine corso (con valutazioni specifiche) e nei mesi successivi all’erogazione (per monitorare il reale cambiamento nei comportamenti lavorativi).

L'introduzione della verifica obbligatoria dell'efficacia formativa rappresenta un passo avanti cruciale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Tuttavia, perché questa novità produca effetti concreti, sarà necessario un impegno attivo da parte delle aziende. Le imprese dovranno non solo aggiornare le proprie modalità di formazione, ma anche investire in strumenti che consentano una valutazione più approfondita. Ad esempio, l’uso di intelligenza artificiale per monitorare l’applicazione delle norme di sicurezza, il miglioramento delle piattaforme di e-learning con moduli interattivi e test pratici, e l’introduzione di sistemi di feedback continuo dai lavoratori saranno elementi essenziali per un approccio più efficace.

Inoltre, il coinvolgimento di figure chiave come i preposti e i datori di lavoro nel processo di valutazione sarà cruciale per garantire un cambiamento culturale, passando da una visione della formazione come obbligo normativo a una concezione più strategica, volta a migliorare realmente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il ruolo della formazione e della sicurezza sul lavoro

Pubblicato dal Comitato Europeo delle Regioni (CdR) il Parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”.

 

Nel settore agricolo europeo, la transizione ecologica e la giustizia sociale devono procedere di pari passo. Il Comitato Europeo delle Regioni (CdR), in un recente parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”, ha ribadito l'importanza di affiancare agli obiettivi del Green Deal misure concrete per tutelare i diritti sociali dei lavoratori agricoli.

La Politica Agricola Comune (PAC) ha introdotto il cd. meccanismo di condizionalità sociale, uno strumento innovativo che vincola l'erogazione dei fondi al rispetto delle normative sul lavoro. Il meccanismo di condizionalità sociale, permette di fatti agli Stati membri dell’UE di sospendere i pagamenti diretti alle aziende agricole che non soddisfano le norme richieste. Tuttavia, il CdR evidenzia che questo approccio presenta ancora alcune lacune in quanto, settori come quello ortofrutticolo, restano esclusi dal meccanismo, creando disparità e distorsioni della concorrenza. Per garantire una maggiore equità, il CdR invita a rafforzare e armonizzare le sanzioni per le violazioni, assicurando un'applicazione uniforme in tutte le regioni dell'UE e riducendo al contempo gli oneri burocratici per gli agricoltori.

Il calo della forza lavoro agricola e la necessità di investire in formazione e sicurezza

La forza lavoro agricola dell’UE, stimata in 17 milioni di persone nel 2020, rischia di ridursi drasticamente a 7,7 milioni entro il 2030. Questo calo preoccupa particolarmente in un settore già afflitto da carenze di manodopera e da una crescente dipendenza dai lavoratori migranti. Per rispondere a questa sfida, il CdR sottolinea l’urgenza di politiche che favoriscano l’integrazione dei migranti e migliorino le condizioni generali di lavoro. Tra le problematiche più critiche figurano le abitazioni dei lavoratori stagionali, spesso inadatte o precarie. Il CdR propone di sviluppare strumenti per garantire alloggi dignitosi, sottolineando anche la necessità di istituire canali indipendenti per raccogliere in forma anonima eventuali denunce. Sul fronte della sicurezza, i dati sono allarmanti: secondo dati Eurostat, dal 2007 al 2017 nell’Unione europea si sono verificati in media 500 decessi e 150.000 incidenti non mortali nel settore agricolo e forestale. Questi numeri evidenziano l'urgenza di una formazione mirata e di una transizione verso pratiche agricole più sicure, riducendo l’esposizione a sostanze chimiche pericolose come i pesticidi.

In questo contesto il ruolo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza non solo per i lavoratori ma anche per i datori e le datrici di lavoro. Nel parere pubblicato lo scorso novembre 2024, il CdR incoraggia gli Stati membri a utilizzare la misura del FEASR in materia di trasferimento di conoscenze e informazione al fine formare gli agricoltori al loro dovere di datori. Inoltre, invita gli enti locali e regionali a utilizzare il sostegno del FEASR (Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), e in particolare il programma LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale) per rispondere alle sfide e alle opportunità dovute all’afflusso di migranti e i rifugianti nell’UE, che potrebbe soddisfare la carenza di manodopera nel settore agricolo.

Pari diritti per donne e migranti: un imperativo etico e sociale

La tutela dei diritti delle donne e dei migranti nel settore agricolo rappresenta un tema cruciale. Le agricoltrici, spesso prive di uno status giuridico chiaro, sono penalizzate in termini di protezione sociale e opportunità. Il CdR sollecita politiche di genere che promuovano la parità di trattamento e valorizzino il ruolo delle donne in agricoltura. Parallelamente, i migranti, che costituiscono una parte significativa della forza lavoro, affrontano condizioni lavorative precarie, talvolta in assenza di documenti e tutele legali. La ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti potrebbe rappresentare un passo decisivo per garantire loro una protezione adeguata. Inoltre, il CdR suggerisce incentivi per le aziende che rispettano standard lavorativi superiori alla media, promuovendo certificazioni come la Global GAP GRASP globale o la certificazione SA8000. Solo attraverso un impegno coordinato tra enti locali, autorità europee e Stati Membri sarà possibile costruire un sistema agricolo più equo e sostenibile, in grado di garantire dignità e sicurezza a tutti i lavoratori.

Sei un’azienda agricola o un lavoratore del settore?

Scopri di più sulle certificazioni GLOBAL GAP e sui corsi di formazione in partenza.

 

Consulta il Parere pubblicato dal Comitato europeo delle regioni: https://www.promotergroup.eu/images/blog_news_eventi/cor-2024-02565-00-00-ac-tra-it.pdf

 

 

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Lunedì, 22 Gennaio 2024 14:38

NOVITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

L'aggiornamento del preposto passa da quinquennale a biennale. Sanzioni per il mancato adempimento.

 

Il D.L. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 (Legge di conversione 215/2021), entrato in vigore il giorno successivo, ha precedentemente introdotto importanti novità per quanto riguarda (tra le altre) la formazione e il ruolo del Preposto: nella fattispecie, tale norma ha fattivamente modificato l’articolo 37 D.Lgs. 81/2008, introducendo, al comma 7-ter del suddetto articolo, l’obbligo biennale di aggiornamento (precedentemente quinquennale) e rimandando contenuti e durata a un Accordo Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato dalla Conferenza entro il 30/06/2022, ma la cui pubblicazione ad oggi non è ancora avvenuta.

In assenza dell’Accordo, è stata pubblicata a febbraio 2022 la circolare n° 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale prima della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

(Per approfondire clicca qui)

In virtù di quanto sopra, ed a maggior ragione in considerazione del fatto che il sopracitato art.37 comma 7-ter non fa esplicito riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni, il mancato aggiornamento con cadenza biennale è divenuto sanzionabile a partire dal 21/12/2023 (ovvero ai due anni dall’entrata in vigore del D.L. 146/2021).

Pertanto:

  • Coloro i quali hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti a partire dal 21/12/2021 dovranno procedere all’aggiornamento con cadenza biennale come previsto dalla Legge di Conversione n. 215/2021.
  • Quelli che, invece, hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 e che avrebbero dovuto frequentare il percorso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21/12/2023 (data corrispondente ai 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione 215/2021), dovranno immediatamente adoperarsi per adempiere agli obblighi di aggiornamento. Resta inteso il fatto che, successivamente al 21/12/2023, l’aggiornamento dovrà essere rimodulato con cadenza sempre biennale.

Per il datore di lavoro e il dirigente la violazione di questa regola provoca sanzioni come l'arresto che può durare da 2 a 4 mesi o l'ammenda che può variare da 1.708,61 a 7.403,96 euro (Violazione art.37 comma 7 sanzionato all’art.55 comma 5 lett c).

Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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L’ANTINCENDIO CAMBIA DI PASSO: NUOVI CRITERI PER LA MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Il Decreto Controlli entrerà in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 25/09/2022.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto. Per manutenzione si intende l’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base al nuovo decreto, vanno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. Inoltre deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

Il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” presenta le novità sul percorso formativo degli addetti al servizio antincendio. Si ribadisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, “devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti”, i cui contenuti minimi sono contenuti nell’allegato. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, “può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”. Si indica poi che ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

 La formazione deve essere erogata da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica. Per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, devono essere disponibili aule ed ambienti per lo svolgimento delle lezioni teoriche ed aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le relative attrezzature.

Visiona gli allegati:

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

 

 

 

 

 

 

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