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Mercoledì, 25 Settembre 2024 15:40

PATENTE A PUNTI: AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Fino al 31 ottobre è possibile autocertificare il possesso dei requisiti inviando il modello tramite PEC.

 

Dal 1° di ottobre entrerà in vigore la cosiddetta “patente a punti per le attività nei cantieri”, introdotta con il Decreto Legge 19/2024, convertito in legge 56 del 29 aprile 2024.

Sono interessati tutti coloro i quali operano nei cantieri: "imprese" e "artigiani/ditte individuali/liberi professionisti"; non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La “patente a punti” è rilasciata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle imprese ed agli artigiani che operano con collaboratori di qualsiasi fattispecie, con i seguenti requisisti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio;
  2. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale aggiornato (DURF);
  3. Possesso Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (DURC);
  4. Possesso Documento Valutazione dei Rischi aggiornato (DVR)
  5. Nomina RSPP e relativo possesso dei requisiti di cui all’art.32 – 34 del D.Lgs. 81/08
  6. Formazione secondo l’art 37 del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori, compresa la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso, RLS, proposto ed utilizzatori di macchinari ed attrezzature con obbligo di addestramento.

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, inviando copia della stessa (scarica il modello qui) tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

C’è la possibilità di presentare domanda anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati ed i CAF.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe parimenti sospendere la patente fino a 12 mesi.

no a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio il possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, formazione aggiuntiva per almeno un terzo dei lavoratori, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza, ecc.

I crediti decurtati potranno essere recuperati adottando delle misure speculari a quelle sopra definite.

Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a € 6.000 e fino ad € 12.000, con contestuale esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGSSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 3

- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2
Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
Possesso della certificazione SOA di classifica II 2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 2

È quindi necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti e il contatto con un consulente per la sicurezza di Promotergroup S.p.A. per provvedere alla richiesta.

Se ti sei perso il nostro articolo precedente visiona la tabella per la decurtazione dei crediti: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-e-news/item/357-patente-a-punti-nei-cantieri-cos-e-e-come-ottenerla

Vuoi affidarti ad un nostro consulente per ottenere maggiori informazioni? Contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

 

Pubblicato in NEWS
Mercoledì, 04 Settembre 2024 09:30

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: COS’È E COME OTTENERLA

Obbligatoria dal 1° ottobre per le imprese e lavoratori autonomi che operano nel settore edile.

 

Il settore delle costruzioni in Italia è tristemente noto per detenere il primato di decessi sul posto di lavoro, con un incremento dell’1,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per affrontare questa criticità, il Governo ha introdotto la Patente a Punti, un nuovo strumento di sicurezza nei cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili devono obbligatoriamente possedere la Patente a Punti. Anche le Pubbliche Amministrazioni richiederanno alle imprese il possesso della Patente che diventerà uno strumento indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. Non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, e le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come richiedere la Patente a Punti

Le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere la patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un delegato, come ad esempio un'associazione di categoria.  Per ottenere la patente, è necessario dimostrare l'iscrizione alla Camera di Commercio, aver completato gli obblighi formativi, possedere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, se necessario, il Documento unico di regolarità fiscale (Durf).  L'Ispettorato del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale una volta verificati tutti i requisiti. Fino ad allora, imprese e lavoratori autonomi potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che non ricevano una specifica comunicazione contraria da parte dell'Ispettorato. Per dimostrare il possesso dei requisiti previsti in caso di controllo dell’Ispettorato, le imprese e i lavoratori autonomi, devono fornire un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni false comportano la revoca immediata della patente per 12 mesi.

Come funziona

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, cumulabili o decurtabili in base al comportamento dell’azienda o del lavoratore in materia di sicurezza. Il punteggio iniziale può essere decurtato se si verificano violazioni delle norme di sicurezza: sotto i 15 crediti, l'azienda o il lavoratore autonomo, è obbligata a partecipare a corsi di formazione specifici per migliorare le proprie competenze e adeguarsi agli standard richiesti. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe sospendere la patente fino a 12 mesi. Questa misura vuole fungere da deterrente per le negligenze più gravi, promuovendo una maggiore attenzione e responsabilità sul posto di lavoro.

Oltre alle decurtazioni, il sistema prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo per quelle aziende che dimostrano un impegno continuativo nella gestione della sicurezza. La patente può essere incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10 crediti, per chi dimostra un buon comportamento. Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle aziende che adottano approcci innovativi e avanzati nella gestione della sicurezza, come l’implementazione di tecnologie all’avanguardia o di programmi formativi specifici. Le aziende con anni di attività alle spalle e senza uno storico di infortuni sul lavoro sono premiate con crediti aggiuntivi, riconoscendo così l’importanza di un’esperienza consolidata e di una gestione prudente della sicurezza.

I criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti saranno invece definiti attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo decreto stabilirà le linee guida per garantire che il sistema sia equo ed efficace, offrendo opportunità di miglioramento e recupero a chi dimostra un impegno concreto verso la sicurezza. Inoltre, per garantire un monitoraggio costante e una collaborazione proficua tra enti pubblici e privati, i dati relativi ai crediti e alle violazioni delle aziende e dei lavoratori autonomi sono consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo della formazione

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei cantieri riveste un ruolo cruciale. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all’istruzione dei dipendenti comporta una decurtazione di 2 crediti, penalizzando non solo il datore di lavoro ma anche l'intera organizzazione. Promuovere una solida cultura della sicurezza e garantire una formazione costante e adeguata sono passi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. Investire nella formazione significa puntare sul futuro, migliorando la qualità del lavoro e la serenità di chi, ogni giorno, contribuisce al successo dell'azienda.

 

 

Violazioni Decurtazione punti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3 punti
Omessi formazione e addestramento 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1 punto
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10 punti

 

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