Mercoledì, 04 Settembre 2024 09:30

Obbligatoria dal 1° ottobre per le imprese e lavoratori autonomi che operano nel settore edile.

 

Il settore delle costruzioni in Italia è tristemente noto per detenere il primato di decessi sul posto di lavoro, con un incremento dell’1,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per affrontare questa criticità, il Governo ha introdotto la Patente a Punti, un nuovo strumento di sicurezza nei cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili devono obbligatoriamente possedere la Patente a Punti. Anche le Pubbliche Amministrazioni richiederanno alle imprese il possesso della Patente che diventerà uno strumento indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. Non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, e le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come richiedere la Patente a Punti

Le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere la patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un delegato, come ad esempio un'associazione di categoria.  Per ottenere la patente, è necessario dimostrare l'iscrizione alla Camera di Commercio, aver completato gli obblighi formativi, possedere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, se necessario, il Documento unico di regolarità fiscale (Durf).  L'Ispettorato del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale una volta verificati tutti i requisiti. Fino ad allora, imprese e lavoratori autonomi potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che non ricevano una specifica comunicazione contraria da parte dell'Ispettorato. Per dimostrare il possesso dei requisiti previsti in caso di controllo dell’Ispettorato, le imprese e i lavoratori autonomi, devono fornire un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni false comportano la revoca immediata della patente per 12 mesi.

Come funziona

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, cumulabili o decurtabili in base al comportamento dell’azienda o del lavoratore in materia di sicurezza. Il punteggio iniziale può essere decurtato se si verificano violazioni delle norme di sicurezza: sotto i 15 crediti, l'azienda o il lavoratore autonomo, è obbligata a partecipare a corsi di formazione specifici per migliorare le proprie competenze e adeguarsi agli standard richiesti. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe sospendere la patente fino a 12 mesi. Questa misura vuole fungere da deterrente per le negligenze più gravi, promuovendo una maggiore attenzione e responsabilità sul posto di lavoro.

Oltre alle decurtazioni, il sistema prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo per quelle aziende che dimostrano un impegno continuativo nella gestione della sicurezza. La patente può essere incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10 crediti, per chi dimostra un buon comportamento. Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle aziende che adottano approcci innovativi e avanzati nella gestione della sicurezza, come l’implementazione di tecnologie all’avanguardia o di programmi formativi specifici. Le aziende con anni di attività alle spalle e senza uno storico di infortuni sul lavoro sono premiate con crediti aggiuntivi, riconoscendo così l’importanza di un’esperienza consolidata e di una gestione prudente della sicurezza.

I criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti saranno invece definiti attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo decreto stabilirà le linee guida per garantire che il sistema sia equo ed efficace, offrendo opportunità di miglioramento e recupero a chi dimostra un impegno concreto verso la sicurezza. Inoltre, per garantire un monitoraggio costante e una collaborazione proficua tra enti pubblici e privati, i dati relativi ai crediti e alle violazioni delle aziende e dei lavoratori autonomi sono consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo della formazione

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei cantieri riveste un ruolo cruciale. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all’istruzione dei dipendenti comporta una decurtazione di 2 crediti, penalizzando non solo il datore di lavoro ma anche l'intera organizzazione. Promuovere una solida cultura della sicurezza e garantire una formazione costante e adeguata sono passi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. Investire nella formazione significa puntare sul futuro, migliorando la qualità del lavoro e la serenità di chi, ogni giorno, contribuisce al successo dell'azienda.

 

 

Violazioni Decurtazione punti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3 punti
Omessi formazione e addestramento 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1 punto
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10 punti

 

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Ultima modifica il Mercoledì, 04 Settembre 2024 12:43