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DDL PICCOLE E MEDIE IMPRESE: NOVITÀ PER IL LAVORO AGILE E MODELLI SEMPLIFICATIVI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DDL Piccole e Medie Imprese: novità per il lavoro agile e modelli semplificativi di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Tra gli obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa – Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180). Il provvedimento, che rappresenta il primo intervento strutturato in materia, introduce una serie di misure a favore delle PMI, mirate a rispondere alle principali sfide operative che le riguardano. Tra gli obiettivi principali vi sono la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività.
Di seguito le principali novità in materia di Salute Sicurezza sul lavoro:
Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori
Una delle misure previste dal DDL PMI, prevede l’estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma.
Modelli semplificati per la gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questi modelli, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI, hanno l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza e di non gravare eccessivamente sulle risorse disponibili.
Lavoro agile
Un’altra importante novità riguarda il lavoro agile Il Ddl Pmi modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Le misure previste dal DDL PMI mirano a semplificare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le piccole e medie imprese, attraverso l’introduzione di esoneri, modelli semplificati e nuove modalità di gestione del lavoro agile. Questi interventi non solo alleggeriscono gli oneri burocratici per le PMI, ma contribuiscono anche a rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun contesto.
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SICUREZZA SUL LAVORO E DVR: UNA SENTENZA CHE FA SCUOLA
Sicurezza sul lavoro e DVR: una sentenza che fa scuola
La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza.
Un grave infortunio sul lavoro, avvenuto nel 2016 presso un’azienda di logistica, ha riportato all’attenzione il ruolo cruciale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella prevenzione degli incidenti. La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 26 febbraio 2024, n. 8282), che ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza, sottolinea l’importanza di questo strumento per la tutela dei lavoratori e delle imprese.
Il DVR: obblighi e responsabilità
Il DVR è previsto dal D.Lgs. 81/2008 come documento obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione o dal settore. Deve contenere un’analisi dettagliata di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e definire le misure preventive da adottare per minimizzarli o eliminarli. La normativa è chiara: il DVR non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento operativo essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
La Cassazione ha ribadito che la responsabilità di redigere, aggiornare e monitorare il DVR ricade personalmente sul datore di lavoro. Tale obbligo non è delegabile, nemmeno in caso di subentro in una posizione di garanzia. Il nuovo responsabile ha dunque il dovere di verificare l’adeguatezza del documento esistente e, se necessario, apportare modifiche per colmare eventuali obblighi e carenze.
Un caso emblematico
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un lavoratore è stato coinvolto in un grave incidente sul lavoro a causa dell’assenza di misure preventive adeguate, come zone protette e segnaletica per separare pedoni e mezzi semoventi. La documentazione sulla sicurezza, pur presente, era "gravemente carente" e non contemplava i rischi specifici relativi all’area in cui si è verificato l’incidente.
Nonostante il datore di lavoro fosse subentrato nella posizione di responsabilità da pochi mesi, la Corte ha stabilito che ciò non lo esimeva dall’obbligo di verificare e aggiornare il DVR. La mancata valutazione dei rischi specifici è stata considerata una causa determinante dell’evento, e la responsabilità non poteva essere trasferita a chi aveva redatto il documento in precedenza.
Conseguenze della mancata redazione o aggiornamento del DVR
La normativa in vigore prevede sanzioni severe per le imprese che non redigono o aggiornano il DVR, tra cui:
- Sanzioni penali: Arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 15.000 euro.
- Sequestri e blocco delle attività: Le autorità possono disporre la chiusura dell’azienda in caso di gravi inadempienze.
- Danni reputazionali: L’assenza di un DVR o la sua inadeguatezza compromette la credibilità aziendale e può avere ripercussioni sui rapporti con clienti e partner.
La Cassazione ha sottolineato che il DVR è un documento soggetto a revisione in caso di modifiche nei processi produttivi, adozione di nuove tecnologie o incidenti significativi. L’aggiornamento tempestivo è fondamentale per garantire che tutti i rischi siano correttamente analizzati e gestiti.
Un monito per le imprese
La sentenza rappresenta un chiaro monito per tutte le aziende: la sicurezza sul lavoro non può essere trattata come una formalità. Il DVR è il fulcro delle politiche di prevenzione e deve essere gestito con la massima attenzione, sia nella fase di redazione che in quella di aggiornamento (ove si subentra nella gestione di un’attività).
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare un ambiente sicuro, e il DVR rappresenta il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Le carenze nel documento non solo mettono a rischio la salute dei lavoratori, ma espongono l’azienda a gravi conseguenze legali, economiche e reputazionali.
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA
Contributi a fondo perduto per la Sicurezza nei luoghi di lavoro – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
Con la delibera n. 60 del 08 ottobre denominata “Approvazione Bando Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Regime de minimis Anno 2024” - la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, intende finanziare tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), l’acquisizione di servizi di formazione, per favorire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le risorse complessivamente stanziate dal bando, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 700.000,00. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, con importo unitario di massimo euro 10.000,00 non comprensivi di eventuali premialità. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo e che abbia sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Sono ammesse le spese relative alla realizzazione di progetti di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (escluse spese di trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria).
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
Le richieste di voucher potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 11.00 del 15 ottobre 2024 alle ore 21.00 del 31 dicembre 2024.
L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche. Il nostro Team ti assisterà nella presentazione dell’istanza per usufruire del contributo.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
Per consultare il Bando:
Delibera:
SICUREZZA SUL LAVORO: SANZIONI PIÚ ALTE PER VIOLAZIONI DAL 6 OTTOBRE
Ammende e sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state rivalutate del 15,9%. Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’aumento delle sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, scatta solo a partire dal 6 ottobre 2023. Questa la data di pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro. Il chiarimento arriva nella nota n. 724 del 30 ottobre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’applicazione del decreto 111/2023, adottato dal Ministero del Lavoro lo scorso 20 settembre, ha stabilito un aumento delle sanzioni non di poco, pari al 15,9% generando, tuttavia, alcune incertezze applicative.
La prima attiene all’esatta quantificazione delle sanzioni in ragione della rivalutazione. Va, infatti, ricordato che, successivamente alla rivalutazione del 2018 con decreto 6 giugno 2018, la L. 145/2018, ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni contenute nel DLgs. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Altra incertezza riguarda la decorrenza applicativa di tali aumenti.
Sulla decorrenza dell’incremento dell’importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell’Ispettorato all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, all’articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all’articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell’accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all’epoca vigente.
Pertanto, per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.
Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l’Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all’applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la ritardata o omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.
PROTEZIONE DAL RADON: LE NOVITÀ E GLI AGGIORNAMENTI
PROTEZIONE DAL RADON: LE NOVITÀ E GLI AGGIORNAMENTI
Gli aggiornamenti del nuovo D.Lgs. 203/2022 riguardo l’informazione e la formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
Il radon è la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione e dunque è importante conoscere gli aggiornamenti della normativa di riferimento.
Anche perché recentemente il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stato modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 entrato in vigore il 18 gennaio 2023.
Le principali correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono: la modifica dei Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).
Tra le novità di più ampio ambito applicativo troviamo quelle che riguardano gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla:
- trasmissione della valutazione di dose all’Archivio nazionale degli esposti: i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
- informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione
- informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale.
Il datore di lavoro che opera in locali semisotterranei e situati al piano terra deve completare la misurazione del radon entro 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del piano regionale per la protezione del radon.
DONNE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL DOSSIER 2023 DELL’INAIL
DONNE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL DOSSIER 2023 DELL’INAIL
Pubblicato il Dossier che analizza l’andamento infortunistico al femminile attraverso i dati provvisori dell’ultimo biennio e quelli consolidati del quinquennio 2017-2021.
Nel nuovo Dossier donne l’Inail analizza l’andamento delle malattie e degli infortuni lavoro-correlati in ottica di genere e approfondisce il tema della conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Il 2022 è stato l’anno in cui gli infortuni sul lavoro che hanno coinvolto le donne hanno registrato, rispetto al 2021, una vertiginosa impennata (+42,9%). L’impennata è correlata al cosiddetto effetto covid, ossia il virus è circolato soprattutto nei settori ad alta presenza femminile, come quello sanitario, dell’assistenza sociale o delle pulizie, esponendo le donne a un maggiore rischio di contagio. La promozione dell’uguaglianza di genere e le iniziative volte a colmare il divario occupazionale tra uomini e donne devono prestare particolare attenzione anche alla sicurezza sul lavoro. La quota dei decessi in itinere delle donne è il doppio rispetto agli uomini. Se nel 2021 l’incremento percentuale tra i lavoratori si aggira intorno al 17,3%, quello tra le lavoratrici sfiora il 30%. L’80% degli oltre 205mila infortuni denunciati dalle lavoratrici nel 2021 è avvenuto in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Nel 2021 il numero delle infortunate durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro risulta di poco inferiore a quello degli uomini (40.909 casi contro 43.434), a differenza di quanto avvenuto nel triennio 2017-2019, quando lo aveva sempre superato. Nel corso del quinquennio la quota degli infortuni in itinere sul totale dello stesso sesso è stata sempre più elevata per le donne rispetto a quella degli uomini (mediamente 21% contro 11%) e anche per i casi mortali questo rapporto è risultato sempre più alto per la componente femminile rispetto a quella maschile (mediamente 40% contro 21%).
Un quarto degli incidenti femminili è concentrato nelle prime tre ore del lunedì. Nel 2021 l’età media all’infortunio per le lavoratrici è di 42 anni (40 per i lavoratori) e la classe di età che racchiude il maggior numero di casi è quella compresa tra i 50 e i 59 anni (59.257), seguita dalla fascia dai 40 ai 49 (46.714) e da quella dai 30 ai 39 (31.897). Nel corso del quinquennio 2017-2021 l’incidenza degli infortuni delle over 59enni è passata dal 7,6% al 9,5% ed è proprio questa fascia ad aver registrato nel 2021 un terzo dei casi mortali delle donne (49 su 148), 24 dei quali hanno riguardato le lavoratrici di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Seguono la classe 50-54 anni, con 31 decessi, e quella 55-59 anni, con 23 (erano 54 nel 2020). L’età media al decesso per le donne è pari a 53 anni, due in più rispetto a quella degli uomini (51). I 148 casi mortali femminili segnalati all’Inail nel 2021 sono 44 in meno rispetto ai 192 registrati l’anno precedente e 34 in più rispetto al 2017, con un incremento di circa il 30% che è quasi il doppio rispetto al +17,3% rilevato per gli uomini.
Patologie professionali
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo si confermano prevalenti e, insieme a quelle del sistema nervoso, raggiungono l’82% del totale. Se le malattie citate rappresentano il 78% delle denunce dei lavoratori, la stessa percentuale sale al 92% tra le lavoratrici. Inoltre, stando ai numeri, risulta che i disturbi psichici hanno un’incidenza più elevata nella componente femminile di lavoratori. A prevalere sono i disturbi nevrotici, legati a stress da lavoro correlato (dal mobbing per l’82% delle donne e 76% per gli uomini) seguiti dai disturbi dell’umore.
Settori
Il 77,5% delle patologie denunciate dalle lavoratrici nel 2021 è concentrato nella gestione Industria e servizi (contro l’84,4% di quelle dei lavoratori), il 20,6% in Agricoltura e il restante 1,9% nel Conto Stato. Caratteristica, anche per effetto delle distribuzioni occupazionali “di genere”, è la diversa partizione delle denunce tra i due sessi nell’ambito delle attività dell’Industria e servizi. Escludendo i casi non determinati, la quasi totalità delle denunce (70%) degli uomini si concentra nelle attività industriali, come quelle manifatturiere e delle costruzioni. Per le donne accade il contrario, con il 64% dei casi nei settori dei servizi (sanità e commercio i principali) e il restante 36% nelle attività industriali.
MORTI SUL LAVORO: IN 8 MESI SONO 677 LE VITTIME, QUASI 3 AL GIORNO
MORTI SUL LAVORO: IN 8 MESI SONO 677 LE VITTIME, QUASI 3 AL GIORNO
I dati Anmil in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
“Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è occasione preziosa per richiamare l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ieri, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.
Secondo i dati dell’Inail diffusi dall’Anmil, gli incidenti mortali sul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell’anno, sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le vittime furono 772, si registra un sensibile calo del 12,3%. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai 349.449 dei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%).
Si è pronunciato ieri anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando: "Quotidianamente siamo costretti ad aggiornare il triste contatore delle vittime sul lavoro, e anche se il dato statistico risulta in calo, non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. Nella mia esperienza posso dirvi che ogni vittima lascia il segno. Tutte le vittime lasciano una ferita indelebile perché sono vite strappate ai loro affetti, alle loro famiglie, alla nostra società".
La prevenzione è la forma più importante per ridurre gli infortuni sul lavoro.
Promotergroup S.p.A. ha da sempre l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Agli imprenditori ricordiamo l’importanza della prevenzione, della formazione e dell’adeguamento alle vigenti norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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EDILIZIA 87% DELLE IMPRESE INADEMPIENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
EDILIZIA 87% DELLE IMPRESE INADEMPIENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021 e il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria.
Uno dei settori che presenta maggiori criticità nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro è il settore edile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale l’87% delle imprese edili non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dati che lasciano senza parole. Nelle settimane passate si è svolto un confronto tra il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano e le parti sociali del settore edile, durante il quale sono stati presentati alcuni dati emersi dall'attività dell'INL. Nei primi tre mesi di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 (Decreto fiscale) sono state sospese 414 attività (cantieri) per gravi carenze nell'applicazione della sicurezza e salute sul lavoro e irregolarità fiscali, su oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021:
- il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria;
- il 22% la formazione e informazione;
- il 20% i rischi elettrici;
- il 6% la mancata valutazione dei rischi.
A seguito dell'attività di vigilanza speciale in edilizia disposta dall'INL, inoltre, nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2021, l'87% delle oltre 5.000 imprese controllate è risultato irregolare in materia di sicurezza del lavoro. Il ministro Andrea Orlando ha espresso la necessità di procedere con un intervento normativo urgente a tutela non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle imprese che rispettano le regole. La proposta è quella di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il Superbonus 110%, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Promotergroup S.p.A. aiuta le imprese ad adeguarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Contattaci per fornirti le soluzioni per la tua azienda: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
SICUREZZA SUL LAVORO: UE AGGIORNA STRATEGIA E NORME NELL'ERA POST COVID
SICUREZZA SUL LAVORO: UE AGGIORNA STRATEGIA E NORME NELL'ERA POST COVID
La Commissione adotta la strategia che definisce le azioni necessarie a gestire i cambiamenti determinati dalla diffusione delle nuove tecnologie.
Presentata la strategia 2021-2027 dall’UE che definisce le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni. La pandemia di Covid-19 ha dimostrato quanto la salute e la sicurezza sul lavoro siano fondamentali per proteggere la salute dei lavoratori, per il funzionamento della nostra società e per la continuità di attività economiche e sociali critiche. E anche messo in risalto il ruolo strategico del digitale e delle nuove tecnologie come abilitatori di un nuovo modo di lavorare. Le nuove azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori si concentreranno sulla gestione dei cambiamenti innescati dalla transizione ecologica, digitale e demografica e sulle mutazioni dell'ambiente di lavoro tradizionale, sulla prevenzione delle malattie e degli incidenti sul lavoro, e sul potenziamento della resilienza per affrontare eventuali crisi in futuro. Negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi nel campo della sicurezza sul lavoro: gli incidenti mortali sul lavoro sono diminuiti di circa il 70% dal 1994 al 2018, ma nonostante questi progressi, nel 2018 si sono verificati più di 3.300 incidenti mortali e 3,1 milioni di incidenti non mortali nella Ue a 27. Più di 200.000 lavoratori muoiono ogni anno per malattie legate al lavoro. L’Ue punta alla luce di ciò mira a prevedere e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro. Per garantire luoghi di lavoro sicuri e sani durante la transizione digitale riesaminerà la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sugli apparecchi per schermi di visualizzazione entro il 2023, anche in ottica smart working.
Secondo il Rapporto sul mercato del lavoro 2020 di Istat, Ministero Lavoro, Inps, Inail e Anpal "il ricorso allo smart working ha interessato subito dopo l'esplosione della pandemia il 21,3% delle imprese con almeno 3 addetti; la percentuale è calata all'11,3% nel periodo giugno-novembre. La quota di lavoratori in smart working nelle imprese che lo hanno attivato sale dal 5% del periodo precedente il Covid-19, al 47% dei mesi di lockdown di marzo-aprile, per assestarsi intorno al 30% da maggio in avanti".
Lo smart working Insieme ad altre tendenze del lavoro a distanza, come la connettività permanente, la mancanza di interazione sociale e un maggiore utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ciò comporta rischi psicosociali ed ergonomici.
Per quanto riguarda gli effetti della transizione verde e demografica la Commissione Ue proporrà limiti prudenziali per l’amianto e il piombo. L'anno prossimo Bruxelles proporrà valori limite di protezione sull'amianto nella direttiva sull'amianto sul lavoro così come quelli sul piombo e sui dissocianati nella direttiva sugli agenti chimici (nel 2022) e sul cobalto nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (primo trimestre 2024). Inoltre, considerando che già prima della pandemia i problemi di salute mentale colpivano circa 84 milioni di persone, preparerà un’iniziativa relativa alla salute mentale sul luogo di lavoro che valuti le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e presenti orientamenti per l'azione entro la fine del 2022.
NOVITÀ ISMEA - IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA
ISMEA - IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA
Estesa l’età fino ai 41 anni non compiuti dell’età dei richiedenti.
Novità importanti per il settore dell’agricoltura. A partire dal 30 aprile sarà attivo il nuovo portale dedicato alla misura Imprenditoria giovanile in agricoltura, i finanziamenti ISMEA per il ricambio generazionale dedicato alla nuova formulazione della misura del subentro ed ampliamento estesa all'intero territorio nazionale. Anche i giovani imprenditori agricoli del Centro Nord infatti potranno accedere al mix di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto finora previsto dal bando ISMEA, sul modello della misura Resto al Sud, solo per il Mezzogiorno.
Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 43-quater del cd. "Decreto semplificazioni", ogni domanda sarà istruita utilizzando per l'intero territorio nazionale le disposizioni relative a "Resto al Sud" (di seguito riportate), con due novità:
- estensione a 41 anni non compiuti dell'età dei richiedenti;
- riduzione della percentuale di garanzia dal 120 per cento al 100 per cento dell'importo del mutuo agevolato
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:
- subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
- ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili rientrano i progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, in particolare:
- la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare;
- le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
- la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai fini dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'investimento da realizzare;
- per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare;
- la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
SPESE NON AMMISSIBILI
Tra le spese non ammissibili rientrano: i diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.
AGEVOLAZIONE
- mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili;
- contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di 200.000,00 €.
L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al 100 per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. Sono ammissibili:
- garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
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