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Ammende e sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state rivalutate del 15,9%. Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’aumento delle sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, scatta solo a partire dal 6 ottobre 2023. Questa la data di pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro. Il chiarimento arriva nella nota n. 724 del 30 ottobre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’applicazione del decreto 111/2023, adottato dal Ministero del Lavoro lo scorso 20 settembre, ha stabilito un aumento delle sanzioni non di poco, pari al 15,9% generando, tuttavia, alcune incertezze applicative.
La prima attiene all’esatta quantificazione delle sanzioni in ragione della rivalutazione. Va, infatti, ricordato che, successivamente alla rivalutazione del 2018 con decreto 6 giugno 2018, la L. 145/2018, ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni contenute nel DLgs. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Altra incertezza riguarda la decorrenza applicativa di tali aumenti.
Sulla decorrenza dell’incremento dell’importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell’Ispettorato all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, all’articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all’articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell’accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all’epoca vigente.
Pertanto, per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.
Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l’Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all’applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la ritardata o omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.