Visualizza articoli per tag: rischi lavoro

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO RADON LUOGHI DI LAVORO

 

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, non percepibile dai nostri sensi: questo gas, infatti, è inodore ed incolore. Il radon che si forma nel sottosuolo deriva dal decadimento radioattivo dell’uranio, un elemento presente in tutte le rocce della crosta terrestre. Una volta sprigionatosi è capace di risalire in superficie sfruttando tutte le fessure presenti, arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove accumulandosi può diventare pericoloso per la salute.

L’unità di misura che esprime la concentrazione del radon in aria è il Becquerel per metro cubo (Bq/m3). Attraverso un meccanismo di decadimento radioattivo, il radon si trasforma, originando altre sostanze: sono proprio queste, elementi radioattivi solidi (i cosiddetti “figli del radon”) a costituire il reale fattore di rischio per la salute. I figli del radon, una volta inalati con la respirazione, si depositano nei polmoni dove emettono radiazioni che danneggiano il tessuto polmonare.

Cos’è il Rischio Radon

Per Rischio Radon si intende il rischio derivato dall’inalazione di questo gas naturale che può provocare gravi danni alla salute. È dimostrato che una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di radon accresce il rischio di sviluppo di tumore polmonare. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il radon come agente cancerogeno di gruppo 1, ossia come una sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità anche negli esseri umani. Il radon è collocato al secondo posto come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco.

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Valutazione rischio radon  

È importante non sottovalutare il rischio radon, a causa dei suoi effetti sulla salute e soprattutto in quanto questo gas tende ad accumularsi negli spazi chiusi, luoghi di lavoro dove si trascorre la maggior parte del tempo. Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori elaborando, tra l’altro, un documento di valutazione dei rischi.

La prima valutazione della concentrazione media annua del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di valutazione del rischio. L’unico strumento diagnostico per valutare il grado di rischio di un ambiente è la misurazione della concentrazione del gas radon.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in relazione dei rischi individuati;
  • il programma di attuazione delle misure individuate.

Formazione rischio radon

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio radon è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli per la salute.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Se vuoi ricevere maggiori informazioni o se hai dubbi in merito ai servizi integrati di consulenza e formazione puoi contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS
Martedì, 21 Settembre 2021 10:54

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA

Il settore agricolo, compreso l’allevamento, l’orticoltura e la silvicoltura rappresenta un comparto dove i fattori di rischio sono numerosi. L’indice infortunistico del settore agricolo è abbastanza considerevole, questo impone alle aziende e agli enti preposti di prestare particolare attenzione e di adottare le misure preventive e protettive.

Rischi in agricoltura

In Italia, il settore agricolo detiene, ancor oggi, il triste primato degli infortuni, spesso mortali, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’agricoltura supera, quanto ad incidenti, anche il settore edile e quello della cantieristica, tradizionalmente caratterizzati da una percentuale di sinistri elevata. I rischi presenti in agricoltura racchiudono una vasta gamma di categorie, e riguardano sia gli infortuni che le malattie professionali. Parlando dei rischi specifici, essi variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell’ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle varietà di sostanze impiegate o prodotte. La prima causa di morte è la perdita di controllo delle macchine e dei mezzi agricoli, seguita dallo schiacciamento o incastro del guidatore all’interno di macchine agricole o per il movimento terra. La seconda causa è la caduta dall’alto. Pratiche irregolari lungo la filiera produttiva possono favorire reati come il caporalato e il lavoro nero, causa di insicurezza e di rischi per quanto concerne le condizioni di lavoro. Un’ulteriore causa di incidenti è spesso legata all’anzianità anagrafica di molti agricoltori e braccianti, specie nelle piccole aziende a conduzione familiare, che favorisce disattenzione nella gestione di macchine pesanti o il mancato impiego di tecnologie più all’avanguardia.

Tra i rischi specifici che vengono presi con maggior considerazione in campo agricolo ritroviamo il rischio stress lavoro correlato, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio rumore, rischio vibrazioni. Non trascurabile inoltre è il rischio da esposizione a sostanze pericolose legato soprattutto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con il termine prodotto fitosanitario si intende una sostanza o miscela di sostanze utilizzate per prevenire, distruggere o controllare qualsiasi parassita, in grado di causare danni o interferire con la produzione, lavorazione, immagazzinamento di alimenti, materie prime agricole, legno. Anche per questa particolare esposizione al rischio è obbligatorio il protocollo di sorveglianza sanitaria e la formazione specifica.

Valutazione dei rischi in agricoltura

La valutazione dei rischi in agricoltura è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere i rischi specifici e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Inoltre oltre alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve nominare l’RSPP e il Medico competente, garantendo così la sorveglianza sanitaria. Nel caso l’azienda tratti prodotti come carne, latte o comunque prodotti destinati al consumo, deve essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP.

Formazione rischi lavoratori

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi legati all’utilizzo di macchine agricole e attrezzature. La formazione rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).

Se vuoi ricevere maggiori informazioni o se hai dubbi in merito ai servizi integrati di consulenza e formazione puoi contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS
Mercoledì, 15 Settembre 2021 10:27

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIBRAZIONI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIBRAZIONI

Il rischio vibrazioni è presente qualora si utilizzano attrezzature e macchinari vibranti. Può anche essere causato dalla guida di autoveicoli o a bordo mezzi di trasporto, piattaforme ecc…

Cos’è il rischio vibrazioni

Il rischio da vibrazioni meccaniche riguarda un lavoratore che utilizza strumenti o macchinari, come ad esempio martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, tagliaerba, carrelli elevatori, trattori, ecc. che provocano sollecitazioni negli apparati e negli organi interni. Le vibrazioni meccaniche possono essere trasmesse al sistema mano braccio o al corpo intero.

Le vibrazioni mano braccia sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che viene impugnata con una o con entrambe le mani. Queste possono provocare patologie di tipo:

  • vascolare (fenomeno di Raynaud),
  • neurologico (neuropatia periferica sensitiva)
  • osteorticolare (lesioni croniche degeneranti a carico dei segmenti ossei)

Di seguito un breve elenco delle patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore correlate con il lavoro:

  • tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) della spalla, gomito, polso e mano;
  • sindromi da compressione dei nervi periferici (s. tunnel carpale, s. tunnel cubitale, ecc.).

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero comportano rischi come lombalgie e traumi al rachide. In generale le vibrazioni meccaniche sia che vengano trasmesse al sistema mano braccio che al corpo intero rappresentano un rischio per la salute da non sottovalutare, in quanto potrebbe causare serie patologie o comunque arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi. Per tale ragione è obbligatorio effettuare un’attenta valutazione del rischio vibrazioni.

Valutazione rischio vibrazioni

La valutazione rischio vibrazioni rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve integrare la suddetta valutazione nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale.

Tale valutazione, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.Lgs. 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici. La valutazione dei rischi deve essere programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. La valutazione prende in considerazione il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. Ad esempio deve prevedere guanti antivibranti che consentono di ridurre il rischio (da valutare in funzione del tipo di utensile).

Formazione Rischio vibrazioni

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio vibrazioni è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli del rumore.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS
Martedì, 07 Settembre 2021 15:08

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA IN PIANO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA IN PIANO

 

Ogni professione è caratterizzata da pericoli, rischi e criticità. Gli infortuni e i “quasi infortuni” dovuti a cadute in piano costituiscono un numero importante nel panorama degli incidenti sui luoghi di lavoro. Molto spesso si ritiene che questi eventi siano dovuti alla semplice “distrazione” dell’operatore, ma la realtà è ben più complessa. Diversi studi europei mostrano come il caso specifico degli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI), determinando infortuni anche gravi con una durata media di assenze di 38 giorni.

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro, prevede che i pavimenti presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Cos’è il Rischio caduta in piano

Per rischio caduta in piano si fa riferimento alla caduta su un livello che è prevalentemente riconducibile ad una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie del pavimento ed è fortemente condizionata, dalla resistenza allo scivolamento della superficie di calpestio. A livello di statistiche nazionali si può rilevare come in Italia le cadute in piano rappresentino la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi: ad esempio tra gli incidenti presenti nella della Banca dati statistica Inail, riguardo ai dati del 2009, i casi denunciati sono pari a circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. E per migliorare la prevenzione di questi infortuni è necessario tener conto del rapporto stretto tra scivolosità delle pavimentazioni e rischi di caduta.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

La valutazione del pericolo caduta viene condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico, trascurando quanto imposto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che all’art. 2 lettera q, definisce la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, per individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Inoltre i datori di lavoro sono chiamati ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza e protezione non solo per i propri dipendenti, ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro. Pertanto la valutazione del rischio caduta, per sua natura, non può riguardare solo i lavoratori di un’azienda, e questa considerazione diventa ancora più evidente se si osserva che nella quasi totalità delle attività lavorative è prevedibile, se non formalmente previsto, l’accesso oltre ai dipendenti, anche a persone dall’esterno. Ai visitatori deve essere, infatti, garantita l’accessibilità ai locali nella massima sicurezza, ed è essenziale che l’estensore del Documento di Valutazione dei Rischi ne tenga conto, per evitare che le conseguenze di un infortunio causato da scivolamento ricadano su di lui e sul datore di lavoro. Si comprende, quindi, come il problema della valutazione di questo rischio sia esteso e debba riguardare non solo i luoghi di lavoro manifatturieri, tradizionalmente ritenuti a rischio, ma anche, e principalmente, i contesti del terziario, dove questo rischio è ampiamente sottostimato e spesso assolutamente incontrollato.

In sede di valutazione del rischio è fondamentale che vengano individuati i fattori che potrebbero provocare incidenti. Nei luoghi di lavoro ad esempio è importante verificare che ci sia una segnaletica di sicurezza appropriata, una sufficiente luce naturale e in mancanza di quest’ultima un’adeguata illuminazione artificiale. Inoltre il luogo di lavoro deve essere tenuto sempre in ordine, non devono esserci ostacoli.

Tra le professioni maggiormente esposte al rischio di caduta in piano c’è quella degli operatori del settore delle pulizie che si servono di attrezzature manuali o elettriche. Nel caso si strumenti manuali (spazzoloni, secchi e scale), possono incorrere in problematiche di tipo muscolo scheletrico causate da movimenti ripetitivi o scorretti; ma anche in lesioni e contusioni causate da scivolamenti e cadute. Se invece vengono utilizzate macchine per la pulizia (lavapavimenti elettriche, lucidatrici, idropulitrici, aspiratori…) bisogna stare attenti anche a elettrocuzione, esposizione a sorgenti rumorose, a vibrazioni (a carico in particolare degli arti superiori) e ad ustioni da vapore.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta in piano. La formazione degli operatori consente di conoscere i rischi presenti nel luogo di lavoro e come prevenirli. Il corso “Formazione lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO LAVORO IN SOLITUDINE 

 

 

Per lavoro “in solitudine” si intende ogni mansione che debba essere svolta da un addetto in totale autonomia, non soggetta alla supervisione di un preposto, isolata da altri lavoratori e molto spesso all'esterno del sito dell'azienda cui appartiene. Una persona dunque che non può essere vista o sentita da altri.

Cos’è il rischio lavoro in solitudine

Il lavoro in solitudine presuppone che il lavoratore non abbia contatti diretti con colleghi. Un esempio di ruoli lavorativi che prevedono il lavoro in solitudine sono: Autotrasportatori, Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne, Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.), Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati”, Addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere …), Addetti al Telelavoro, Agricoltori. Il rischio maggiore che comporta il lavoro in solitudine è la mancata possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in caso di malore o evento accidentale). Le conseguenze meno dirette, ma comunque da non trascurare, sono invece legate agli aspetti psicologici e sociali che possono avere delle ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore. Questa condizione di isolamento può essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura).

Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda il problema della mancata possibilità di venire soccorsi, il mondo della tecnica e della ricerca ha prodotto apparecchiature e/o sistemi di teletrasmissione (GPS, applicazioni per cellulari – APP - … ) in grado di monitorare situazioni di potenziale pericolo correlate a lavori in solitudine. È possibile, infatti, rilevare i movimenti del corpo attraverso apparecchi di controllo che la persona porta su di sé o attraverso apparecchi fissi di sorveglianza presenti nel locale. L’assenza di movimenti del corpo, conseguenti, ad esempio, ad una perdita di conoscenza, fa scattare automaticamente l’allarme dopo un tempo prestabilito. Da segnalare inoltre che oggi gli smartphone sono dotati di GPS e di altri sensori di movimento (es. accelerometro) in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona e che sono disponibili specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione “uomo a terra”.

Valutazione rischio da lavoro in solitudine

In virtù dell’art. 17 del DLgs 81/08 la valutazione dei rischi è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attività e luoghi in cui essa si svolge e l’organizzazione del lavoro specifica, senza alcuna differenza di genere e di età. Nel documento di valutazione è importante quindi che il datore di lavoro individui i lavoratori che operano in solitario e che crei una specifica valutazione dei rischi legati a questo specifico caso. Inoltre deve essere posta particolare attenzione al “Piano di evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario. L’analisi di un problema che sia di sicurezza o di attenzione alle condizioni di benessere, deve obbligatoriamente partire dall’esame della realtà operativa in cui il lavoro viene svolto. Detta realtà è rappresentata da più elementi che si interfacciano tra loro: i compiti, le responsabilità, l’ambiente, le attrezzature e gli impianti, e non ultimo, il sistema di relazione che ciascun addetto “percepisce e pratica” nel proprio ambiente lavorativo. È ovviamente fondamentale la collaborazione del Medico Competente in quanto occorre attivare una sorveglianza sanitaria mirata: i “lavoratori solitari” devono essere in possesso di uno specifico giudizio di idoneità.

Formazione rischio da lavoro in solitudine

L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine, in quanto non rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il lavoratore deve essere idoneamente formato. Le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili e le attrezzature di lavoro. È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una specifica formazione riguardante le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle attività quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. In questo caso vi è l’obbligo di seguire il corso “Formazione dei lavoratori”. Promotergroup S.p.A. oltre ad occuparsi di formazione obbligatoria mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MANCATA FORMAZIONE FIGURE SICUREZZA

 

Le figure della sicurezza sul lavoro, che a vario titolo sono coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale così come previsto dal Testo Unico D. Lgs. 81/2008, sono diverse: il datore di lavoro, il preposto, l’RLS (rappresentante dei lavoratori), l’RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione, l’addetto all’Antincendio, l’Addetto al primo soccorso.

Chi sono le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro, secondo il Testo Unico sulla Sicurezza del 2008, è il soggetto che titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, a seconda dell’organizzazione aziendale, colui che dirige e detiene la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda esercitando i poteri propri della sua funzione. All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento della sicurezza è il datore di lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura nominata dal datore di lavoro che deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. RSPP deve assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Il preposto è il soggetto la cui mansione lo pone in una situazione di preminenza nei confronti di altri dipendenti, così da poter impartire istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, affiancando il datore di lavoro. Quest’ultimo è il garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge indipendentemente dalla delega e ha il compito di vigilare affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme.

RLS, acronimo di “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, è una figura obbligatoria che ricopre un ruolo importante all’interno delle aziende, per questo motivo deve essere opportunamente formato. L’RLS è eletto o designato dai lavoratori, per rappresentarli in tutti gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; di fatto è il primo organo di controllo sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza.

Rischio mancata formazione figure sicurezza lavoro

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro; se così non fosse, quest’ultimo potrebbe essere soggetto all’arresto da arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (riferimento art.37 co.10 del D. Lgs 81/08). Lo stesso vale per l’Addetto Antincendio, Addetto primo soccorso, RLS, Preposto. La sanzione può scattare dal momento in cui un attestato di formazione scade, o peggio se la formazione non è mai stata fatta. Ma non è tutto. Anche il lavoratore è responsabile della propria formazione, perciò nel caso in cui si dovesse rivelare non collaborativo rifiutandosi di partecipare a un corso, rischia lui stesso richiami o segnalazioni che possono portare a un licenziamento. I datori di lavoro possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo, hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (riferimento art.34 co.2 del D.Lgs 81/08).

Formazione figure sicurezza lavoro

I corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro rientrano all’interno della formazione obbligatoria. La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi: devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.

La normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare a ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico i corsi di formazione sicurezza sul lavoro sono:

– Anticendio

– Primo Soccorso Aziendale

– Datore di lavoro con compiti di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

– RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

– Formazione Generale e Specifica Lavoratori Art. 36, 37 D.Lgs. 81/08

– Formazione del Preposto

 PROMOTERGROUP S.p.A. offre consulenza sul Sistema di Sicurezza dei Lavoratori e sulla formazione di tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul posto di lavoro, sia in aula che, nei casi previsti, in FAD (Formazione a Distanza).

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO STRESS TERMICO

 

Lo stress termico si verifica quando il sistema di termoregolazione dell'organismo fallisce. La temperatura dell'aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l'umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico.

Cos’è il rischio da stress termico

Lo stress termico è legato alle problematiche relative al microclima dei cosiddetti ambienti “severi” (caldi e freddi). Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore.  Per gli ambienti severi freddi il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali. Quando tali meccanismi non sono sufficienti per garantire lo stato di omeotermia, si possono avere disturbi patologici più o meno gravi determinati da disordini dovuti alla instabilità del sistema cardio-circolatorio e squilibri elettrolitici, con conseguenze, talvolta, persino fatali. Il rischio maggiore è rappresentato dal colpo di calore. Quest’ultimo è dovuto a diversi fattori, quali l’elevata temperatura ambientale, l’acclimatazione inadeguata, nonché a fattori legati strettamente alle caratteristiche individuali. Il colpo di calore si manifesta improvvisamente con cefalea, vertigini, astenia, disturbi addominali e può portare al delirio. Quando tale temperatura sale sopra i 42°C circa, numerosi organi possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25% dei casi.

Un'esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, o di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. Invece negli ambienti severi freddi è richiesto un notevole intervento del sistema di termoregolazione dell’organismo attraverso meccanismi di vasocostrizione e brivido, per limitare la diminuzione della temperatura delle varie parti del corpo e del nucleo corporeo, dato che sono caratterizzati da bassi valori di temperatura operativa To (temperatura di un ambiente virtuale uniforme e con pareti nere nel quale un generico soggetto scambi, mediante convezione e irraggiamento, la stessa potenza termica scambiata nell’ambiente disuniforme reale attraverso gli stessi meccanismi). Negli ambienti moderatamente freddi la To è compresa tra 0°C e + 10°C, nei severi freddi To è inferiore a 0°C. Il meccanismo del brivido si attiva quando la quantità di energia termica ceduta dal corpo è maggiore di quella prodotta, e la sua insorgenza rappresenta il limite oltre il quale il sistema di termoregolazione non è più in grado di garantire l’omeotermia; ne consegue il raffreddamento delle zone interne del corpo e degli organi vitali (ipotermia, con temperatura del nucleo corporeo inferiore a 35°C) con possibili conseguenze letali, come perdita di coscienza fino alla morte per arresto cardiaco (assideramento).

Valutazione rischio da stress termico

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare una serie di misure per la riduzione dei rischi sul luogo di lavoro. Negli ambienti freddi, al contrario degli ambienti caldi, è possibile contrastare lo scambio termico uomo-ambiente con il vestiario e con i dispositivi di protezione individuale (DPI); è necessario pertanto fornire ai lavoratori indumenti isolanti asciutti, idonei a mantenere la temperatura interna del corpo al di sopra di 36 °C, prestando particolare attenzione alla difesa di mani, piedi e testa, più sensibili al freddo. Il principale metodo di controllo dell’esposizione al microclima freddo è infatti l’abbigliamento e la norma tecnica UNI EN ISO 11079:2008, basata sul metodo IREQ, tratta della procedura di valutazione dello stress da freddo proprio considerando l’effetto legato all’utilizzo di abbigliamento con varie caratteristiche di isolamento termico per il calcolo della durata massima dell’esposizione. Oltre alla resistenza termica dell’abbigliamento, il metodo IREQ richiede che venga indicata anche la permeabilità all’aria del vestiario. Invece lo standard internazionale ISO 7933 descrive un metodo per la valutazione analitica e l'interpretazione dello stress termico di un individuo che si trova in un ambiente caldo (Predicted Heat Strain - PHS). Importante è identificare i lavoratori che presentano sintomi da stress termico e migliorare la protezione individuale.

Formazione rischio da stress termico

Fra gli interventi possibili è certamente prioritaria un’azione di informazione e formazione per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi al microclima severo freddo o caldo. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

 PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CLIMA IN EDILIZIA

 

Spesso non si pone adeguata e sufficiente attenzione sui rischi lavorativi connessi al clima, alle temperature elevate, come nel caso dei lavori outdoor in edilizia, in agricoltura e nella cantieristica stradale. Le ondate di calore possono provocare gravi danni alla salute dei dipendenti e per questo il datore di lavoro deve mettere in atto misure di sicurezza e prevenzione al fine di ridurre i rischi sul lavoro outdoor.

Cos’è il rischio clima in edilizia

Abitualmente per definire il rischio clima viene considerata solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all'umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all'irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio. Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni meteorologiche, soprattutto nelle attività outdoor dell’edilizia, settore in cui i dipendenti sono maggiormente a rischio di stress termico e colpo di calore.

Valutazione Rischio clima in edilizia

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare delle azioni per la prevenzione e protezione dal rischio da temperature elevate nelle attività outdoor. Importante è mettere a disposizione del cantiere il termometro e igrometro che possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli. I livelli di rischio vanno dallo 0 al livello 3, in cui lo 0 indica che le condizioni metereologiche non comportano un rischio per la salute; questo livello non richiede azioni immediate. Il livello 3 invece indica una condizione di emergenza dunque un’ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli affetti da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Il datore di lavoro deve valutare il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi o nel caso in cui non sia possibile, lavorare per ridurlo. Nel POS deve prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC. Infine deve informare e formare i lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore, misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS. La sorveglianza sanitaria è fondamentale perché il medico competente deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, fornendo così indicazioni necessarie per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. 

Inoltre, la presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre notevolmente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore. Infine, il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause. Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli e programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde (a partire dalle condizioni di temperature superiori a 34°). L'idratazione è un fattore è molto importante e dunque il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali e per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa.

I lavoratori devono anche avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi come occhiali per protezione dai raggi solari, abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro e scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo. È sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore.

Formazione rischio clima in edilizia

Le temperature elevate in edilizia comportano idonee azioni di informazione, formazione e addestramento. I lavoratori devono essere informati sui possibili problemi di salute causati dal calore e sui sintomi che potrebbero manifestarsi in modo da poter intervenire tempestivamente. Accorgersi del pericolo di colpo da calore e subito attuare la terapia appropriata possono salvare la vita.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORO DA UFFICIO E DISTURBI MUSCOLARI

 

Nell’ultimo decennio sono state condotte varie ricerche per valutare i rischi che il corpo può subire quando si sta seduti davanti alla scrivania per ore prolungate. Il lavoro da ufficio non viene considerato affatto pericoloso come potrebbero essere le giornate esposte al caldo soffocante, eppure anche questa tipologia di lavoro può essere pericolosa per la salute. Lavorare seduti alla scrivania influisce negativamente sul corpo provocando disallineamenti al bacino, inarcamento delle spalle con conseguenti dolori alla schiena e al collo. Tutto questo provoca un aumento dello stress muscolare che influisce negativamente sul lavoro. La sedentarietà è terribile per il corpo, poiché nel tempo ha devastanti effetti sull'organismo che si possono tradurre in disturbi muscolo-scheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache;

Cosa sono i rischi lavoro da ufficio

Molte persone soffrono di mal di schiena, dolori al collo, dolori alle braccia. La gran parte di questi disturbi, definiti genericamente “muscoloscheletrici”, derivano dall’invecchiamento ma spesso essi sono causati da erronei movimenti e/o posture nel corso del lavoro da ufficio. Stare sempre seduti in ufficio provoca non solo dolori articolari e muscolari, ma anche rischio aumentato di disturbi muscoloscheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache, nonostante si faccia sport.

I disturbi più comuni sono senso di peso, senso di fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità, dolore a:

  • rachide (collo e schiena)
  • arti superiori (spalle, braccia e mani)
  • arti inferiori (gambe e piedi).

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione dell’attività con pause o cambiamento di attività. Il D.Lgs. 81/08 impone una durata minima di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al Videoterminale.

Valutazione dei rischi da interferenza

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e tutti i possibili movimenti operativi dei dipendenti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare subito malfunzionamenti e situazioni di pericolo. Deve prendere in considerazione una serie di aspetti come ad esempio lo spazio sotto il piano di lavoro (la profondità deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; la larghezza e l’altezza di tale spazio devono consentire al sedile di infilarsi affinché siano garantite all’operatore la posizione frontale rispetto allo schermo e il comodo alloggiamento delle gambe). Sedersi troppo vicino o lontano dallo schermo del computer può causare affaticamento degli occhi, per non parlare del dolore al collo che può insorgere. È importante assicurarsi che il monitor sia posizionato di fronte e allineato alla tastiera; posizionarlo ad una distanza comoda per la visualizzazione, per molte persone è a circa un braccio di distanza. Se si usano monitor doppi dovrebbero avere le stesse dimensioni e altezza, posizionati frontalmente, con un leggera angolazione Per quanto riguarda l’altezza del sedile deve essere regolata dall’operatore affinché possa assumere la posizione corretta: gambe piegate a 90°, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, braccia piegate a 90° e avambracci poggiati sulla scrivania per alleviare il carico sulla schiena. Il lavoratore deve essere sottoposto a visita di controllo per i rischi per vista e occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Formazione rischi lavoro da ufficio

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO UTILIZZO CARRI RACCOGLIFRUTTA

 

La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro.

Rischi nell’utilizzo delle macchine agricole raccoglifrutta

Non sono pochi i rischi per gli operatori connessi all’impiego delle macchine agricole raccoglifrutta, chiamate anche carri raccoglifrutta, piattaforme di lavoro sempre più diffuse nel lavoro agricolo. Questa tipologia di macchinari hanno la necessità di avere requisiti di sicurezza chiari, uniformi e specifici in relazione soprattutto alle operazioni per le quali sono state progettate e all’ambiente in cui operano. In particolare si precisa che sono da considerarsi impianti speciali rientranti nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 “le macchine agricole raccogli frutta ad azionamento motorizzato e a mano caratterizzati da:

  • piattaforme con portata utile superiore a 350 kg;
  • piattaforme a più piani di lavoro;
  • piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m”.

I pericoli più rilevanti nell’uso di queste macchine agricole sono:

  • Perdita di stabilità;
  • Cedimenti strutturali;
  • Caduta dell’alto;
  • Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro;
  • Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi in movimento.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Nel parere tecnico del Coordinamento tecnico delle Regioni del 05/10/2017 viene ribadita l’importanza del rischio di ribaltamento connesso all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili e ciò “costituisce un fattore decisivo nell’inclusione di tali macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione”.  Esistono dei requisiti tecnici specifici e misure di sicurezza per le piattaforme di lavoro semoventi fuoristrada destinate a operare nei frutteti, aventi le seguenti caratteristiche o prerogative:

  • altezza massima della macchina pari a 3 m
  • proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma in tutte le sue configurazioni e alla massima inclinazione del telaio come specificato dal costruttore sempre all’interno delle linee di ribaltamento, destinate ad essere usate in agricoltura;
  • progettate per lavorare su terreni naturali non preparati e/o sconnessi;
  • progettate per spostare almeno due persone alle posizioni di lavoro in un frutteto per eseguire dalla piattaforma operazioni di raccolta della frutta, di diradamento, di potatura, o altre operazioni necessarie per il frutteto.

Formazione rischi lavoratori

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi legati all’utilizzo di macchine agricole e attrezzature. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica formazione degli operatori e i carri raccogli frutta rientrano nella categoria della P.L.E. (piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori). La formazione rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).

Il Corso P.L.E. - Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori ha una durata di 8 ore e prevede il rilascio del patentino P.L.E. per piattaforme elevabili valido in tutta Italia.

 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS
Pagina 1 di 3