Tel: +39 0932 862613
Visualizza articoli per tag: luoghi di lavoro
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MANCATA FORMAZIONE FIGURE SICUREZZA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MANCATA FORMAZIONE FIGURE SICUREZZA
Le figure della sicurezza sul lavoro, che a vario titolo sono coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale così come previsto dal Testo Unico D. Lgs. 81/2008, sono diverse: il datore di lavoro, il preposto, l’RLS (rappresentante dei lavoratori), l’RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione, l’addetto all’Antincendio, l’Addetto al primo soccorso.
Chi sono le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro, secondo il Testo Unico sulla Sicurezza del 2008, è il soggetto che titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, a seconda dell’organizzazione aziendale, colui che dirige e detiene la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda esercitando i poteri propri della sua funzione. All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento della sicurezza è il datore di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura nominata dal datore di lavoro che deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. RSPP deve assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Il preposto è il soggetto la cui mansione lo pone in una situazione di preminenza nei confronti di altri dipendenti, così da poter impartire istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, affiancando il datore di lavoro. Quest’ultimo è il garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge indipendentemente dalla delega e ha il compito di vigilare affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme.
RLS, acronimo di “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, è una figura obbligatoria che ricopre un ruolo importante all’interno delle aziende, per questo motivo deve essere opportunamente formato. L’RLS è eletto o designato dai lavoratori, per rappresentarli in tutti gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; di fatto è il primo organo di controllo sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza.
Rischio mancata formazione figure sicurezza lavoro
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro; se così non fosse, quest’ultimo potrebbe essere soggetto all’arresto da arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (riferimento art.37 co.10 del D. Lgs 81/08). Lo stesso vale per l’Addetto Antincendio, Addetto primo soccorso, RLS, Preposto. La sanzione può scattare dal momento in cui un attestato di formazione scade, o peggio se la formazione non è mai stata fatta. Ma non è tutto. Anche il lavoratore è responsabile della propria formazione, perciò nel caso in cui si dovesse rivelare non collaborativo rifiutandosi di partecipare a un corso, rischia lui stesso richiami o segnalazioni che possono portare a un licenziamento. I datori di lavoro possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo, hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (riferimento art.34 co.2 del D.Lgs 81/08).
Formazione figure sicurezza lavoro
I corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro rientrano all’interno della formazione obbligatoria. La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi: devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
La normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare a ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
Nello specifico i corsi di formazione sicurezza sul lavoro sono:
– Datore di lavoro con compiti di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
– RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
– Formazione Generale e Specifica Lavoratori Art. 36, 37 D.Lgs. 81/08
PROMOTERGROUP S.p.A. offre consulenza sul Sistema di Sicurezza dei Lavoratori e sulla formazione di tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul posto di lavoro, sia in aula che, nei casi previsti, in FAD (Formazione a Distanza).
Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO STRESS TERMICO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO STRESS TERMICO
Lo stress termico si verifica quando il sistema di termoregolazione dell'organismo fallisce. La temperatura dell'aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l'umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico.
Cos’è il rischio da stress termico
Lo stress termico è legato alle problematiche relative al microclima dei cosiddetti ambienti “severi” (caldi e freddi). Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore. Per gli ambienti severi freddi il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali. Quando tali meccanismi non sono sufficienti per garantire lo stato di omeotermia, si possono avere disturbi patologici più o meno gravi determinati da disordini dovuti alla instabilità del sistema cardio-circolatorio e squilibri elettrolitici, con conseguenze, talvolta, persino fatali. Il rischio maggiore è rappresentato dal colpo di calore. Quest’ultimo è dovuto a diversi fattori, quali l’elevata temperatura ambientale, l’acclimatazione inadeguata, nonché a fattori legati strettamente alle caratteristiche individuali. Il colpo di calore si manifesta improvvisamente con cefalea, vertigini, astenia, disturbi addominali e può portare al delirio. Quando tale temperatura sale sopra i 42°C circa, numerosi organi possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25% dei casi.
Un'esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, o di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. Invece negli ambienti severi freddi è richiesto un notevole intervento del sistema di termoregolazione dell’organismo attraverso meccanismi di vasocostrizione e brivido, per limitare la diminuzione della temperatura delle varie parti del corpo e del nucleo corporeo, dato che sono caratterizzati da bassi valori di temperatura operativa To (temperatura di un ambiente virtuale uniforme e con pareti nere nel quale un generico soggetto scambi, mediante convezione e irraggiamento, la stessa potenza termica scambiata nell’ambiente disuniforme reale attraverso gli stessi meccanismi). Negli ambienti moderatamente freddi la To è compresa tra 0°C e + 10°C, nei severi freddi To è inferiore a 0°C. Il meccanismo del brivido si attiva quando la quantità di energia termica ceduta dal corpo è maggiore di quella prodotta, e la sua insorgenza rappresenta il limite oltre il quale il sistema di termoregolazione non è più in grado di garantire l’omeotermia; ne consegue il raffreddamento delle zone interne del corpo e degli organi vitali (ipotermia, con temperatura del nucleo corporeo inferiore a 35°C) con possibili conseguenze letali, come perdita di coscienza fino alla morte per arresto cardiaco (assideramento).
Valutazione rischio da stress termico
Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare una serie di misure per la riduzione dei rischi sul luogo di lavoro. Negli ambienti freddi, al contrario degli ambienti caldi, è possibile contrastare lo scambio termico uomo-ambiente con il vestiario e con i dispositivi di protezione individuale (DPI); è necessario pertanto fornire ai lavoratori indumenti isolanti asciutti, idonei a mantenere la temperatura interna del corpo al di sopra di 36 °C, prestando particolare attenzione alla difesa di mani, piedi e testa, più sensibili al freddo. Il principale metodo di controllo dell’esposizione al microclima freddo è infatti l’abbigliamento e la norma tecnica UNI EN ISO 11079:2008, basata sul metodo IREQ, tratta della procedura di valutazione dello stress da freddo proprio considerando l’effetto legato all’utilizzo di abbigliamento con varie caratteristiche di isolamento termico per il calcolo della durata massima dell’esposizione. Oltre alla resistenza termica dell’abbigliamento, il metodo IREQ richiede che venga indicata anche la permeabilità all’aria del vestiario. Invece lo standard internazionale ISO 7933 descrive un metodo per la valutazione analitica e l'interpretazione dello stress termico di un individuo che si trova in un ambiente caldo (Predicted Heat Strain - PHS). Importante è identificare i lavoratori che presentano sintomi da stress termico e migliorare la protezione individuale.
Formazione rischio da stress termico
Fra gli interventi possibili è certamente prioritaria un’azione di informazione e formazione per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi al microclima severo freddo o caldo. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CLIMA IN EDILIZIA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CLIMA IN EDILIZIA
Spesso non si pone adeguata e sufficiente attenzione sui rischi lavorativi connessi al clima, alle temperature elevate, come nel caso dei lavori outdoor in edilizia, in agricoltura e nella cantieristica stradale. Le ondate di calore possono provocare gravi danni alla salute dei dipendenti e per questo il datore di lavoro deve mettere in atto misure di sicurezza e prevenzione al fine di ridurre i rischi sul lavoro outdoor.
Cos’è il rischio clima in edilizia
Abitualmente per definire il rischio clima viene considerata solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all'umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all'irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio. Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni meteorologiche, soprattutto nelle attività outdoor dell’edilizia, settore in cui i dipendenti sono maggiormente a rischio di stress termico e colpo di calore.
Valutazione Rischio clima in edilizia
Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare delle azioni per la prevenzione e protezione dal rischio da temperature elevate nelle attività outdoor. Importante è mettere a disposizione del cantiere il termometro e igrometro che possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli. I livelli di rischio vanno dallo 0 al livello 3, in cui lo 0 indica che le condizioni metereologiche non comportano un rischio per la salute; questo livello non richiede azioni immediate. Il livello 3 invece indica una condizione di emergenza dunque un’ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli affetti da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Il datore di lavoro deve valutare il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi o nel caso in cui non sia possibile, lavorare per ridurlo. Nel POS deve prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC. Infine deve informare e formare i lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore, misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS. La sorveglianza sanitaria è fondamentale perché il medico competente deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, fornendo così indicazioni necessarie per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.
Inoltre, la presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre notevolmente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore. Infine, il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause. Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli e programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde (a partire dalle condizioni di temperature superiori a 34°). L'idratazione è un fattore è molto importante e dunque il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali e per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa.
I lavoratori devono anche avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi come occhiali per protezione dai raggi solari, abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro e scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo. È sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore.
Formazione rischio clima in edilizia
Le temperature elevate in edilizia comportano idonee azioni di informazione, formazione e addestramento. I lavoratori devono essere informati sui possibili problemi di salute causati dal calore e sui sintomi che potrebbero manifestarsi in modo da poter intervenire tempestivamente. Accorgersi del pericolo di colpo da calore e subito attuare la terapia appropriata possono salvare la vita.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORO DA UFFICIO E DISTURBI MUSCOLARI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORO DA UFFICIO E DISTURBI MUSCOLARI
Nell’ultimo decennio sono state condotte varie ricerche per valutare i rischi che il corpo può subire quando si sta seduti davanti alla scrivania per ore prolungate. Il lavoro da ufficio non viene considerato affatto pericoloso come potrebbero essere le giornate esposte al caldo soffocante, eppure anche questa tipologia di lavoro può essere pericolosa per la salute. Lavorare seduti alla scrivania influisce negativamente sul corpo provocando disallineamenti al bacino, inarcamento delle spalle con conseguenti dolori alla schiena e al collo. Tutto questo provoca un aumento dello stress muscolare che influisce negativamente sul lavoro. La sedentarietà è terribile per il corpo, poiché nel tempo ha devastanti effetti sull'organismo che si possono tradurre in disturbi muscolo-scheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache;
Cosa sono i rischi lavoro da ufficio
Molte persone soffrono di mal di schiena, dolori al collo, dolori alle braccia. La gran parte di questi disturbi, definiti genericamente “muscoloscheletrici”, derivano dall’invecchiamento ma spesso essi sono causati da erronei movimenti e/o posture nel corso del lavoro da ufficio. Stare sempre seduti in ufficio provoca non solo dolori articolari e muscolari, ma anche rischio aumentato di disturbi muscoloscheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache, nonostante si faccia sport.
I disturbi più comuni sono senso di peso, senso di fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità, dolore a:
- rachide (collo e schiena)
- arti superiori (spalle, braccia e mani)
- arti inferiori (gambe e piedi).
Il lavoratore ha diritto ad una interruzione dell’attività con pause o cambiamento di attività. Il D.Lgs. 81/08 impone una durata minima di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al Videoterminale.
Valutazione dei rischi da interferenza
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e tutti i possibili movimenti operativi dei dipendenti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare subito malfunzionamenti e situazioni di pericolo. Deve prendere in considerazione una serie di aspetti come ad esempio lo spazio sotto il piano di lavoro (la profondità deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; la larghezza e l’altezza di tale spazio devono consentire al sedile di infilarsi affinché siano garantite all’operatore la posizione frontale rispetto allo schermo e il comodo alloggiamento delle gambe). Sedersi troppo vicino o lontano dallo schermo del computer può causare affaticamento degli occhi, per non parlare del dolore al collo che può insorgere. È importante assicurarsi che il monitor sia posizionato di fronte e allineato alla tastiera; posizionarlo ad una distanza comoda per la visualizzazione, per molte persone è a circa un braccio di distanza. Se si usano monitor doppi dovrebbero avere le stesse dimensioni e altezza, posizionati frontalmente, con un leggera angolazione Per quanto riguarda l’altezza del sedile deve essere regolata dall’operatore affinché possa assumere la posizione corretta: gambe piegate a 90°, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, braccia piegate a 90° e avambracci poggiati sulla scrivania per alleviare il carico sulla schiena. Il lavoratore deve essere sottoposto a visita di controllo per i rischi per vista e occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.
Formazione rischi lavoro da ufficio
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MICROCLIMA NEI LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MICROCLIMA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per microclima si intendono rischi di tipo fisico che possono verificarsi nell’ambiente di lavoro; infatti il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali che insieme ad alcuni parametri, quali attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.
Cos’è il Rischio Microclima
Il Rischio Microclima è un rischio di tipo fisico associato alle condizioni microclimatiche spesso sottovalutate se non addirittura ignorate (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria). Un forte stress termico così come esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d’aria dirette, possono provocare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, muscolo scheletrico, gastrointestinale, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo, nonché sull’economia aziendale.
In base alle condizioni microclimatiche gli ambienti di lavoro si distinguono in:
- ambienti moderati in cui si possono raggiungere condizioni di comfort (anche attraverso il contributo di impianti di condizionamento)
- ambienti severi caldi/freddi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.
In tali ambienti, così come negli ambienti moderati in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità degli indici PMV/PPD, sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili, caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio nelle donne durante la gravidanza, o indotta da patologie preesistenti che possono alterare la percezione termica, quali ad esempio patologie dell’apparato cardiocircolatorio o del sistema endocrino, che richiedano trattamento con farmaci che influiscono sul sistema di termoregolazione.
Valutazione Rischio Microclima
La vasta eterogeneità degli ambienti lavorativi e delle molteplici attività che in questi si possono eseguire, non consente di indicare delle linee guida precise e standardizzate, applicabili in forma generale a tutti i luoghi di lavoro. Si pensi per esempio, ad addetti dell’industria alimentare che eseguono attività in cui vengono utilizzate celle frigorifere per la conservazione dei prodotti o attività industriali all’interno della quale il livello di temperature è elevato a causa dei macchinari che producono calore. In queste situazioni il datore di lavoro dovrà eseguire un’attenta valutazione dei rischi correlati a esposizione a temperature disagevoli, o a improvvisi sbalzi termici, sfruttando tutti le misure tecniche, organizzative e procedurali volte a garantire prevenzione (ove possibile) e protezione dal rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi che tenga conto dei singoli ambienti ed esigenze lavorative. Una componente importante da considerare in fase di valutazione dei rischi da inadeguato microclima, è quella poi dell’affollamento del luogo di lavoro in cui è necessario effettuare adeguati ricambi d’aria al fine di evitare rischi diretti di natura microclimatica sia rischi indiretti come stress da affollamento, sensazione di mancanza d’aria, rischio biologico da trasmissione interpersonale, rischio da rumore.
Formazione Rischio Microclima nei luoghi di lavoro
L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce concretamente al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti fondamentale importanza alla formazione di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in maniera precisa e articolata.
Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci