Martedì, 07 Settembre 2021 15:08

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA IN PIANO

 

Ogni professione è caratterizzata da pericoli, rischi e criticità. Gli infortuni e i “quasi infortuni” dovuti a cadute in piano costituiscono un numero importante nel panorama degli incidenti sui luoghi di lavoro. Molto spesso si ritiene che questi eventi siano dovuti alla semplice “distrazione” dell’operatore, ma la realtà è ben più complessa. Diversi studi europei mostrano come il caso specifico degli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI), determinando infortuni anche gravi con una durata media di assenze di 38 giorni.

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro, prevede che i pavimenti presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Cos’è il Rischio caduta in piano

Per rischio caduta in piano si fa riferimento alla caduta su un livello che è prevalentemente riconducibile ad una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie del pavimento ed è fortemente condizionata, dalla resistenza allo scivolamento della superficie di calpestio. A livello di statistiche nazionali si può rilevare come in Italia le cadute in piano rappresentino la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi: ad esempio tra gli incidenti presenti nella della Banca dati statistica Inail, riguardo ai dati del 2009, i casi denunciati sono pari a circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. E per migliorare la prevenzione di questi infortuni è necessario tener conto del rapporto stretto tra scivolosità delle pavimentazioni e rischi di caduta.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

La valutazione del pericolo caduta viene condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico, trascurando quanto imposto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che all’art. 2 lettera q, definisce la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, per individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Inoltre i datori di lavoro sono chiamati ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza e protezione non solo per i propri dipendenti, ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro. Pertanto la valutazione del rischio caduta, per sua natura, non può riguardare solo i lavoratori di un’azienda, e questa considerazione diventa ancora più evidente se si osserva che nella quasi totalità delle attività lavorative è prevedibile, se non formalmente previsto, l’accesso oltre ai dipendenti, anche a persone dall’esterno. Ai visitatori deve essere, infatti, garantita l’accessibilità ai locali nella massima sicurezza, ed è essenziale che l’estensore del Documento di Valutazione dei Rischi ne tenga conto, per evitare che le conseguenze di un infortunio causato da scivolamento ricadano su di lui e sul datore di lavoro. Si comprende, quindi, come il problema della valutazione di questo rischio sia esteso e debba riguardare non solo i luoghi di lavoro manifatturieri, tradizionalmente ritenuti a rischio, ma anche, e principalmente, i contesti del terziario, dove questo rischio è ampiamente sottostimato e spesso assolutamente incontrollato.

In sede di valutazione del rischio è fondamentale che vengano individuati i fattori che potrebbero provocare incidenti. Nei luoghi di lavoro ad esempio è importante verificare che ci sia una segnaletica di sicurezza appropriata, una sufficiente luce naturale e in mancanza di quest’ultima un’adeguata illuminazione artificiale. Inoltre il luogo di lavoro deve essere tenuto sempre in ordine, non devono esserci ostacoli.

Tra le professioni maggiormente esposte al rischio di caduta in piano c’è quella degli operatori del settore delle pulizie che si servono di attrezzature manuali o elettriche. Nel caso si strumenti manuali (spazzoloni, secchi e scale), possono incorrere in problematiche di tipo muscolo scheletrico causate da movimenti ripetitivi o scorretti; ma anche in lesioni e contusioni causate da scivolamenti e cadute. Se invece vengono utilizzate macchine per la pulizia (lavapavimenti elettriche, lucidatrici, idropulitrici, aspiratori…) bisogna stare attenti anche a elettrocuzione, esposizione a sorgenti rumorose, a vibrazioni (a carico in particolare degli arti superiori) e ad ustioni da vapore.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta in piano. La formazione degli operatori consente di conoscere i rischi presenti nel luogo di lavoro e come prevenirli. Il corso “Formazione lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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Ultima modifica il Mercoledì, 06 Ottobre 2021 13:58