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L'aggiornamento del preposto passa da quinquennale a biennale. Sanzioni per il mancato adempimento.
Il D.L. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 (Legge di conversione 215/2021), entrato in vigore il giorno successivo, ha precedentemente introdotto importanti novità per quanto riguarda (tra le altre) la formazione e il ruolo del Preposto: nella fattispecie, tale norma ha fattivamente modificato l’articolo 37 D.Lgs. 81/2008, introducendo, al comma 7-ter del suddetto articolo, l’obbligo biennale di aggiornamento (precedentemente quinquennale) e rimandando contenuti e durata a un Accordo Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato dalla Conferenza entro il 30/06/2022, ma la cui pubblicazione ad oggi non è ancora avvenuta.
In assenza dell’Accordo, è stata pubblicata a febbraio 2022 la circolare n° 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale prima della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
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In virtù di quanto sopra, ed a maggior ragione in considerazione del fatto che il sopracitato art.37 comma 7-ter non fa esplicito riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni, il mancato aggiornamento con cadenza biennale è divenuto sanzionabile a partire dal 21/12/2023 (ovvero ai due anni dall’entrata in vigore del D.L. 146/2021).
Pertanto:
- Coloro i quali hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti a partire dal 21/12/2021 dovranno procedere all’aggiornamento con cadenza biennale come previsto dalla Legge di Conversione n. 215/2021.
- Quelli che, invece, hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 e che avrebbero dovuto frequentare il percorso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21/12/2023 (data corrispondente ai 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione 215/2021), dovranno immediatamente adoperarsi per adempiere agli obblighi di aggiornamento. Resta inteso il fatto che, successivamente al 21/12/2023, l’aggiornamento dovrà essere rimodulato con cadenza sempre biennale.
Per il datore di lavoro e il dirigente la violazione di questa regola provoca sanzioni come l'arresto che può durare da 2 a 4 mesi o l'ammenda che può variare da 1.708,61 a 7.403,96 euro (Violazione art.37 comma 7 sanzionato all’art.55 comma 5 lett c).
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