Mercoledì, 12 Maggio 2021 10:54

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture in quanto considerato un materiale versatile e a basso costo. Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto non erano note fino a poco tempo fa e sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre che tende a sfaldarsi provocando danni alla salute.

Cos’è il rischio esposizione amianto

La sola presenza di amianto non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale pericolosità è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono. L'amianto infatti tende a sfaldarsi facilmente e, nel momento in cui questo avviene, rilascia nell'aria le proprie fibre e le polveri che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare.

Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 Marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.

Ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza; l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.152/2006.

La rimozione sconsiderata dell’asbesto, seguita all’entrata in vigore del D.Lgs 257/92, svolta da personale inesperto, non adeguatamente protetto e non al corrente del rischio da esposizione, ha in molti casi in passato generato problemi ben più significativi di quelli che sarebbero forse derivati evitando di movimentarlo.

Valutazione rischio esposizione amianto

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi .

A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In collaborazione con il Medico Competente, il datore di lavoro elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria. Essa è necessaria:

  • prima che il lavoratore sia adibito a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti;
  • ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.

Formazione Rischio esposizione amianto

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio derivato all’esposizione dell’amianto.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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Ultima modifica il Mercoledì, 12 Maggio 2021 10:57