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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (D.LGS. 103/2024)

Si passa da una logica sanzionatoria a una preventiva e collaborativa che premia e incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese.

 

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 - “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” - riporta alcune misure, in attuazione della legge per la concorrenza 5 agosto 2022, n. 118, che riguardano la razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche e i controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Vediamo in seguito cosa cambia per il sistema impresa.

Il decreto introduce diverse misure per la razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche con lo scopo di snellire la burocrazia e migliorare l’efficienza dei controlli:

  • Censimento degli obblighi: viene istituito un censimento di tutti gli obblighi e adempimenti oggetto di verifica. Gli organi di vigilanza (SPreSaL, INAIL, ARPA, Isp. del Lavoro, ecc.) pubblicheranno le linee guida e FAQ per informare le imprese sulle procedure di controllo, aumentando la trasparenza e la consapevolezza delle imprese riguardo ai requisiti normativi.
  • Programmazione pluriennale: le attività di controllo saranno programmate su base annuale o pluriennale, tenendo conto della probabilità del rischio di violazioni e pregiudizi all’interesse pubblico. Questo approccio permetterà di allocare le risorse di controllo in modo più efficiente, concentrandosi sui settori e sulle aziende con maggiori probabilità di violazioni. Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla dimensione del soggetto controllato, alla tipologia dell’attività svolta e alla gravità delle violazioni.
  • Automatizzazione dei controlli: Saranno implementati i controlli automatizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ciò consentirà di ridurre il carico burocratico, migliorare la qualità delle ispezioni intervenendo tempestivamente in quei casi di sospetta violazione.

Sicurezza sul lavoro e controlli alle imprese: cosa cambia col decreto 103/2024

La sicurezza sul lavoro compare nel decreto all’art. 3 assieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso dell’attività economica”.

Per certificare il livello di “rischio basso” si introduce un bollino certificativo che consente a un’impresa di essere sottoposta a controlli con frequenza non inferiore a un anno. Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il rischio basso d’impresa, come previso dal comma 3 art. 3, poggia su una serie di parametri quali: possedere una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008; l’ottenimento di certificazioni afferenti ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); il settore economico cui opera il soggetto controllato; l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; le caratteristiche dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. Il decreto introduce anche un sistema premiale che permette alle aziende che superano con successo un controllo ispettivo di ottenere una “franchigia” corrispondente ad un periodo di dieci mesi successivi all’accertamento stesso, durante i quali l’azienda non potrà essere soggetta a controlli. Per ottimizzare i tempi e le risorse delle amministrazioni e alleggerire le incombenze dell’azienda controllata, i controlli non superiori ai dodici mesi potranno comunque essere effettuati congiuntamente da più organi di vigilanza.

  • Come ottenere il Report certificativo di basso rischio

Il Report certificativo del basso rischio di attività sarà rilasciato da organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (MLA) e dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA) a quei soggetti che ne faranno domanda rivolgendosi ad uno degli organismi nominati al comma 4 art. 3. In seguito al rilascio del report certificativo di basso rischio, l’organismo di certificazione sottoporrà il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla normativa di riferimento. I controlli in ambito di sicurezza su lavoro verranno comunque svolti in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti privati o pubblici così come nei casi previsi dall’UE o di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • La diffida amministrativa: tra errore scusabile e mancati adempimenti

L'Articolo 6 del Decreto Legislativo 103/2024 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Se un'azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato. L'adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l'incolumità pubblica. Se l'azienda non adempie, l'organo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689. La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore. Inoltre, un'azienda non è responsabile per violazioni commesse per errore non determinato da colpa, garantendo così un approccio bilanciato tra tolleranza per errori minori e rigore per la sicurezza.

Il Decreto Legislativo 103/2024 rappresenta un tentativo significativo di bilanciare la semplificazione dei controlli aziendali con la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro. Attraverso misure innovative e un approccio basato sul rischio, il decreto mira a promuovere la conformità e la responsabilità tra le imprese, migliorando al contempo l'efficienza e l'efficacia delle ispezioni. Queste modifiche si allineano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cercando di creare un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.

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MAXISANZIONE PER LAVORO NERO: NUOVE REGOLE E SANZIONI

Tra i provvedimenti governativi del D.L. 19/2024, spicca l’aumento degli importi della cosiddetta “maxi-sanzione per lavoro nero”.

 

Il decreto PNRR, ha previsto un incremento del 10% della maxisanzione per lavoro nero, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Questa maggiorazione può essere ulteriormente incrementata del 20% nei seguenti casi:

  • Il lavoratore impiegato è un extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno;
  • Il lavoratore è un minore in età non lavorativa;
  • Il lavoratore appartiene a nuclei familiari che godono del reddito di inclusione.

Ma non solo. La maggiorazione complessiva del 30% verrà raddoppiata laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

La maxisanzione per lavoro nero è una penalità finanziaria imposta ai datori di lavoro che non rispettano le normative in materia di contratti di lavoro, ossia che impiegano personale senza una regolare documentazione contrattuale. Questo provvedimento mira a tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo loro condizioni lavorative dignitose e accesso a benefici sociali e previdenziali.

La "maxisanzione" riguarda:

  • i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
  • gli enti pubblici economici,
  • anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le nuove sanzioni

Tale sanzione, è bene ricordarlo, scatta quando a seguito di accesso ispettivo degli organi a ciò deputati, vengono trovati lavoratori per i quali la comunicazione telematica di assunzione non è stata effettuata almeno 24 ore prima della instaurazione del rapporto.

Di seguito il nuovo apparato sanzionatorio:

  • lavoro nero sino a 30 giorni di prestazione lavorativa: da 1.950 euro a 11.700 euro per ogni lavoratore in nero;
  • lavoro nero da 31 e sino a 60 giorni: da 3.900 euro a 23.400 euro per ogni lavoratore, in nero;
  • lavoro nero oltre 60 giorni: da 800 euro a 46.800 euro per ogni lavoratore in nero.

La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

L'obiettivo principale della normativa è quello di ridurre drasticamente il fenomeno del lavoro nero, che rappresenta una grave piaga per l'economia e la società italiana. Il lavoro sommerso non solo priva i lavoratori dei loro diritti, ma sottrae anche risorse fondamentali allo Stato sotto forma di contributi previdenziali e tasse.

È fondamentale che i datori di lavoro comprendano la gravità delle nuove sanzioni e si adeguino prontamente alle regole, per evitare pesanti conseguenze economiche e legali. La tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione di un mercato del lavoro equo e regolare sono obiettivi prioritari per il futuro del Paese.

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