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RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: PUBBLICATA IN GU LA DIRETTIVA CRSD
Scatta l’obbligo nazionale dal 25 settembre. Maggiore trasparenza per le imprese
Entrerà in vigore dal 25 settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, la normativa di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio – direttiva 2022/2464/UE – meglio conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che rende obbligatoria anche in Italia la rendicontazione sulla sostenibilità.
Il Decreto delinea le norme e i parametri per misurare la sostenibilità delle imprese, soprattutto di quelle quotate in borsa, che tengono conto degli obiettivi legati all’ESG (Environmental, Social e Governance) e delle attività compiute dalle aziende in questa direzione. Le aziende dovranno obbligatoriamente fornire informazioni sul proprio impatto, in relazione alla sostenibilità, a tutti gli stakeholder interni ed esterni così da garantire maggiore trasparenza.
La CSRD si applica gradualmente ad una vasta platea di imprese. Dal 2024 riguarderà le imprese quotate in borsa che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: totale attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori a 50 milioni di euro; oltre 500 dipendenti. La direttiva si applicherà dal 2025 anche alle PMI che soddisfano alcuni requisiti specifici: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori ai 50 milioni di euro; oltre 250 dipendenti. Dal 2026, l’applicazione sarà estesa alle PMI quotate con fatturato sopra i 900.000 Euro, attivo superiore ai 450.000 Euro e oltre 50 dipendenti mentre dal 2028 riguarderà anche le imprese Extra-Ue che generano ricavi superiori ai 150 milioni nei Paesi dell’Unione. Restano fuori dal perimetro di obbligatorietà la Banda d’Italia, alcuni dei prodotti finanziari elencati nel Decreto e le micro imprese.
Come funziona la rendicontazione di sostenibilità: modalità, obblighi e sanzioni
L’attività di rendicontazione di sostenibilità (sustainability reporting) consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder, circa il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prestabiliti dalle imprese. Quest’ultime dovranno fornire:
- la rendicontazione individuale di sostenibilità
- la rendicontazione consolidata di sostenibilità.
La rendicontazione individuale di sostenibilità, obbligatoria per grandi imprese e PMI quotate, mira a fornire una visione completa dell'impatto delle attività aziendali sulle questioni che riguardano la sostenibilità. Le aziende devono descrivere la loro strategia di sostenibilità, valutando rischi e opportunità legati alla transizione ecologica e allineandosi agli obiettivi internazionali, come la riduzione di fattori inquinanti. Tra le informazioni richieste: la resilienza del modello aziendale, il modello di governance, gli incentivi legati alla sostenibilità e la definizione di obiettivi per la riduzione delle emissioni entro il 2030 e 2050. Le imprese devono anche rendicontare i rischi e gli impatti negativi derivanti dalla loro catena del valore, nonché le azioni intraprese per prevenire o attenuare tali rischi. Le PMI quotate possono adottare un approccio semplificato e, fino al 2028, omettere alcune informazioni specifiche, motivandone però la scelta.
La rendicontazione consolidata di sostenibilità, obbligatoria per le società madri di un gruppo di grandi dimensioni, offre una visione globale dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità. Pur mantenendo un'impostazione simile alla rendicontazione individuale, è focalizzata sull'intero gruppo e include dettagli su strategie, politiche, opportunità e azioni intraprese. Le società madri devono specificare le procedure attuate per raccogliere le informazioni presentate nella relazione sulla gestione consolidata, tenendo conto delle prospettive a breve, medio e lungo termine riguardanti le stesse informazioni fornite. La relazione deve anche fornire indicazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore.
Stando a quanto riportato nel decreto attuativo, le imprese devono includere la rendicontazione di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione disponendone anche la pubblicazione sul sito web aziendale o mettendo a disposizione una copia cartacea per chiunque ne faccia richiesta.
La rendicontazione di sostenibilità è ritenuta valida se accompagnata da una attestazione sulla conformità appositamente rilasciata da un revisore. Il revisore verifica che la rendicontazione rispetti tutti criteri di previsti dalla normativa. La relazione del revisore deve includere una serie di elementi, tra cui un paragrafo introduttivo che identifichi la rendicontazione oggetto di revisione, una descrizione delle attività svolte e le conclusioni. Il revisore può anche essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio aziendale.
Il decreto prevede poi un sistema sanzionatorio per garantire che le informazioni fornite siano conformi alla legge. Gli amministratori delle aziende sono responsabili di assicurare che i requisiti di rendicontazione siano rispettati. Le sanzioni, introdotte dal decreto, mirano a promuovere un approccio più equo e trasparente: per le società di revisione il tetto massimo delle sanzioni è di 125.000 euro, mentre per i revisori della sostenibilità è di 50.000 euro. Questo regime resterà in vigore per i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto, per permettere un adeguamento graduale da parte delle imprese.
Le grandi imprese e le PMI quotate possono essere esenti dagli obblighi di rendicontazione se hanno già incluso le informazioni richieste: nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre; nella relazione consolidata sulla gestione della società madre europea; in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dalla società madre extra-europea in conformità con gli standard adottati dalla Commissione europea.
MOBILITY MANAGER: CHI È E COSA FA
MOBILITY MANAGER: CHI È E COSA FA
Una nuova figura professionale per la sostenibilità aziendale. La normativa, il piano degli spostamenti casa lavoro, gli strumenti operativi e le competenze.
Tra i numerosi cambiamenti imposti dalla pandemia, quelli legati alla mobilità e sostenibilità sono tra i più evidenti e duraturi. Con l’applicazione del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, si punta sull’obiettivo di ottimizzare gli spostamenti e ridurre l’uso dei mezzi di trasporto individuali nelle aree urbane al fine di limitare il conseguente inquinamento atmosferico; le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in una città metropolitana, capoluoghi di regione, di provincia oppure in un comune con una popolazione superiore a 50.000 abitanti (rif. D.I. 12 Maggio 2021, che ha esteso gli obblighi a tali tipologie di enti ed aziende) sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato nominando (obbligatoriamente), a tal fine la figura del Mobility manager.
E’ di fondamentale importanza chiarire, come definito all’art. 3 comma 1 del D.I. 12 Maggio 2021, come “Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro”.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle per le quali vige l’obbligo, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente acquisendo valore aggiunto.
Secondo un’indagine Isfort del settembre 2020, la percentuale di cittadini che hanno sentito parlare o conoscono la misura attivata dal governo sull’obbligatorietà di nominare un Mobility Manager, per le aziende o enti pubblici con almeno 100 dipendenti, è solo del 29%.
CHI È IL MOBILITY MANAGER
Il Mobility Manager è una nuova figura che promuove, progetta e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione di piani di mobilità sostenibile. Il suo compito è quello di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati ed incentivare l’impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale. Tra le possibili soluzioni può proporre ad esempio l’utilizzo di car sharing, navette, mezzi pubblici. Lo strumento di lavoro del Mobility Manager è il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa, attraverso l’analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.
Esistono tre tipologie di Mobility Manager:
- “mobility manager aziendale”: è nominato dall’impresa ed ha il compito di verificare le modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti aziendali e a proporre soluzioni alternative all’uso dell’auto;
- “mobility manager d’area”: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile nonché per lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
- “mobility manager scolastico”: si occupa degli spostamenti tra scuola e casa sia del personale scolastico che degli alunni.
Il Mobility Manager è nominato tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. I comuni e le pubbliche amministrazioni individuano il Mobility Manager d’area e il Mobility Manager aziendale tra il personale in ruolo avente determinati requisiti. Le aziende sono tenute ad assicurare che i Mobility Manager aziendali siano in possesso dei requisiti indicati. Le competenze richieste vanno identificate negli ambiti del marketing, delle capacità relazionali, ma anche dell’analisi dati e della logistica con skill di fleet management e travel management abbinate a una profonda conoscenza del territorio dove si opera.
PSCL - PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA LAVORO
Il piano degli spostamenti casa-lavoro è obbligatorio per legge ogni anno entro il 31 dicembre. In base all’art.4 del Decreto, il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.
L’autorità governativa ha avuto cura di pubblicare, con Decreto n.209 del 4 agosto 2021, delle linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL.
È finalizzato ad una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi, entro 15 giorni dall’adozione, al Mobility manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione ed il coordinamento delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili. Il Mobility Manager deve avere un quadro completo delle risorse infrastrutturali, dei servizi e della specificità geografica propria del territorio di competenza, conoscere le problematiche connesse al territorio ed alla ubicazione delle rispettive unità locali rispetto al conteso urbano di riferimento.
I Comuni che presenteranno un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio riceveranno una premialità. La premialità si pone all’interno di programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente da entrambi. Per chi intende partecipare a gare d’appalto ha l’obbligo di nominare la figura del Mobility Manager.
Promotergroup S.p.A. fornisce consulenza per la redazione del PSCL. Per maggiori informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci