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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI
Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima degli ambienti termici severi, le radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.
Cos’è il rischio degli agenti fisici sul lavoro
Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate come agenti fisici, i quali costituiscono una seria minaccia per la salute dei lavoratori che ad essi si trovano esposti.
Gli ambienti di lavoro talvolta possono nascondere pericoli invisibili per la salute e sicurezza dei lavoratori provocando danni che potrebbero essere ridotti o evitati effettuando una corretta valutazione dei rischi.
Valutazione rischio esposizione agenti fisici
l datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli tollerabili i rischi conseguenti l’esposizione ad agenti fisici. Per questo motivo, il datore di lavoro risulta essere gravato da una grossa responsabilità quando tali livelli vengono oltrepassati. Infatti egli è tenuto a prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni all’incolumità dei dipendenti, in modo tale da ritornare ad una situazione di normalità, dopo aver agito sulle cause che hanno determinato il fatto e dopo aver applicato tutti gli strumenti per evitare il ritorno ad una situazione di pericolo.
Nell’ambito della valutazione dei rischi come prevista dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Naturalmente i lavoratori destinati ad esercitare attività lavorative nei luoghi in cui sono presenti simili rischi, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari da parte del medico competente, il quale è tenuto a redigere delle cartelle sanitarie apposite in cui indicare l’eventuale correlazione tra la presenza di patologie e l’esposizione ad agenti fisici. In questi casi è fatto obbligo al medico competente di informare il datore di lavoro affinché possa variare la valutazione dei rischi e le misure poste a tutela della salute dei lavoratori.
Formazione Rischio agenti fisici sul lavoro
Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.
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