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Le imprese beneficiarie potranno ottenere lo sconto in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio per l’anno 2024, entro il 17 febbraio 2025.

L’INAIL ha calcolato, per l’anno 2024, un’aliquota del 4,81% per le aziende artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2022/2023 e che si presentano in regola con le disposizioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro. Lo sconto a da applicare alle aziende è stabilita dal Ministero del Lavoro, con Decreto del 9 ottobre 2024, che determina la percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL.

L’aliquota al 4,81% riguarda sia i premi della polizza artigiani (premio speciale unitario) che quelli della polizza dipendenti (premi ordinari). Le imprese beneficiarie devono, inoltre, aver richiesto la riduzione in sede di dichiarazione delle retribuzioni 2023, e potranno ottenere lo sconto in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio per l’anno 2024, entro il 17 febbraio 2025.

Come presentare la domanda?

Le imprese artigiane che hanno presentato richiesta entro i termini previsti possono beneficiare, entro il 17 febbraio 2025, dello sconto in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio per l’anno 2024. Per ottenere lo sconto è necessario presentare apposita istanza in sede di autoliquidazione delle retribuzioni, pagando in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali con interessi. Le richieste devono essere presentate per via telematica – utilizzando il servizio INAIL AL.P.I online  - selezionando la voce “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto. Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il titolare artigiano deve verificare presso la sede Inail l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

 

Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2024 Riduzione dei premi per gli artigiani:

https://www.lavoro.gov.it/sites/default/files/temi-e-priorita%2C%20salute-e-sicurezza/normativa/Decreto%20Interministeriale%20del%209%20ottobre%202024%20Riduzione%20dei%20premi%20per%20gli%20artigiani.pdf

Fonte:

https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/Datore-di-Lavoro/Impresa-artigiana-senza-dipendenti/pagamento-premio-assicurativo-e-regolarita-impresa-artigiana/autoliquidazione-impresa-artigiana-senza-dipendenti.html

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