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ANTINCENDIO: NUOVA PROROGA PER GLI ALBERGHI, ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO ENTRO IL 2026
Antincendio: nuova proroga per gli Alberghi, adeguamento obbligatorio entro il 2026
Il recente Decreto Milleproroghe ha concesso un nuovo slittamento dei termini per l’adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto
Grazie alla conversione del decreto Milleproroghe, il termine per l’adeguamento antincendio di alberghi e strutture ricettive slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, guadagnando due anni.
Questa proroga offre un’ultima opportunità per mettersi in regola, evitando sanzioni e possibili chiusure. Un’altra novità importante riguarda l’aumento delle prescrizioni tecniche obbligatorie.
In passato, le strutture dovevano rispettare sei requisiti fondamentali, oggi il numero sale a otto.
Ecco le principali misure che gli albergatori devono adottare:
- Resistenza al fuoco delle strutture;
- Reazione al fuoco dei materiali;
- Compartimentazioni per limitare la propagazione degli incendi;
- Adeguatezza di corridoi;
- Adeguatezza di scale;
- Adeguatezza di ascensori e montacarichi;
- Impianti idrici antincendio;
- Vie di uscita sicure, sia ad uso esclusivo che promiscuo.
Queste disposizioni non sono solo un obbligo di legge, ma un investimento fondamentale per garantire la sicurezza di ospiti e personale, oltre che per proteggere il proprio business da possibili sanzioni e danni reputazionali. Non è la prima volta che il settore alberghiero beneficia di una proroga. Dal 2018 si sono susseguiti diversi rinvii, legati a una normativa tecnica che risale addirittura al 1994. Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Senato il 13 febbraio 2025, deve ancora ricevere il via libera definitivo dalla Camera e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma è chiaro che gli albergatori devono approfittare del tempo concesso per avviare subito gli interventi di adeguamento.
L’adeguamento alle normative antincendio non è solo un obbligo di legge, ma una garanzia di sicurezza per gli ospiti e una tutela per il proprio investimento.
Non aspettare l’ultimo momento: affidati ai nostri professionisti della sicurezza e pianifica gli interventi necessari per garantire un futuro sereno alla tua attività.
Contattaci al numero 0932/862613 o inviaci una email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci.
NORMATIVA ANTINCENDIO: GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVA ANTINCENDIO: GLI AGGIORNAMENTI
Focus sulle novità in generale. News su aggiornamento antincendio e sulla validità del corso che passa da 3 a 5 anni.
Di recente, oltre al Testo Unico, anche la normativa antincendio ha subito importanti modifiche, con l’emanazione di tre decreti che prevedono una serie di criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, per il servizio di prevenzione e protezione e per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il 4 Ottobre 2022 è entrato in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.
Il Decreto ha anche confermato l’obbligatorietà del “Piano di Emergenza” per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori e per tutte le attività che sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). La novità è che il piano di emergenza diventa obbligatorio anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori, quindi anche meno di 10).
Per quanto riguarda la formazione dal 04/10/2022, i corsi di formazione antincendio mantengono la stessa durata, ma cambiano denominazione:
- da rischio basso a livello 1
- da rischio medio a livello 2
- da rischio alto a livello 3
Per considerare la formazione valida sono stati aggiunti nuovi contenuti minimi necessari:
- ora la prova pratica con estintore è prevista anche per formazioni ed aggiornamenti di livello 1 (ex rischio basso)
- ora la prova pratica per formazioni ed aggiornamenti di livello 2 (ex rischio medio) richiede l’uso di idranti con l’erogazione di acqua in pressione
- ora la prova pratica per i livelli 1 e 2 prevede anche la presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
La validità del corso passa da 3 a 5 anni, mentre la durata di ogni corso base rimane confermata in 4 ore per il “livello 1” (ex rischio basso), 8 ore per il “livello 2” (ex rischio medio) e 16 per il “livello 3” (ex rischio elevato).
Entrando tuttavia in vigore l’obbligo dell’aggiornamento, fino ad ora non obbligatorio ma solo consigliato, le nuove disposizioni hanno previsto anche la tempistica per programmare ed effettuare i percorsi formativi di aggiornamento:
- corsi effettuati da meno di 5 anni: devono essere aggiornati allo scadere dei 5 anni;
- corsi effettuati da più di 5 anni: devono essere aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e perciò non oltre il 4 ottobre 2023.