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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: AGGIORNAMENTO RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: AGGIORNAMENTO RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI
Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).
Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.
È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
Gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite) sono:
1° Elenco - Direttiva 2000/39/CE
2° Elenco - Direttiva 2006/15/CE
3° Elenco - Direttiva 2009/161/UE (decreto 6 agosto 2012)
4° Elenco - Direttiva (UE) 2017/164 (decreto 2 maggio 2020)
5° Elenco - Direttiva (UE) 2019/1831 (il nuovo recepimento)
Il provvedimento sostituisce l'Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.
I nuovi agenti chimici e i criteri dei valori di esposizione
Nella motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.
Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (TLV-TWA), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere non oltre 15 minuti (TLV-STEL), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”. Per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.
Di seguito la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:
- Acetato di isobutile
- Acetato di nbutile
- Acetato di sec-butile
- Alcool isoamilico
- Anilina
- Clorometano
- Trimetilammina
- 2- fenilpropano (cumene)
- 4-amminotoluene
- Tricloruro di fosforile
Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.
La valutazione del rischio è obbligatoria per il datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.
Formazione Rischio chimico
Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci