Lunedì, 23 Dicembre 2024 14:42

Patente a crediti nei cantieri: le regole e le deroghe per i lavoratori autonomi

Tutti i requisiti inerenti agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, necessari alla richiesta della patente a crediti

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.19/2024, convertito in legge (n.56 del 29 aprile 2024), tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti presso cantieri temporanei e mobili hanno l’obbligo di richiedere la patente a crediti per operare nei cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di quelle che effettuano mere forniture e prestazioni intellettuali; escluse, altresì, le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

Nel caso di specie, i requisiti necessari alla presentazione telematica della domanda, sono sei, di cui tre autocertificati (iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, DURF regolare) e tre, inerenti agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, auto-dichiarati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redazione DVR, nomina RSPP, adempimento degli obblighi formativi).

Il lavoratore autonomo (“persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), alla luce di quanto definito dagli art.21 e 94 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).

L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).

 

Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi né alla designazione di un R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, atteso che tali obblighi incombono unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

Allo stesso modo, gli stessi non saranno obbligati a frequentare i corsi di formazione cogenti in materia di salute e sicurezza (ad esclusione dei casi espressamente previsti da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. 81/08, ovvero alle attestazioni inerenti all’avvenuta formazione per utilizzo di attrezzature con obbligo di addestramento, ai sensi dell’art.73 co.5 del D.Lgs. 81/08, regolamentata dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012); nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo e mobile, definita nell’allegato XVII co.2 lett. d) del D.Lgs. 81/08, facendo seguito alla modifica introdotta dal D.Lgs. 106/09, per il caso di specie la stessa sarà volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione per i lavoratori autonomi.

Ne consegue che, nelle more di richiesta della patente a crediti, il lavoratore autonomo non sarà tenuto alla redazione del DVR, alla designazione del R.S.P.P. ed alla effettuazione della propria formazione (salvo i casi specifici sopra menzionati), avendo la possibilità, all’atto dell’istanza di richiesta telematica sul portale dell’INL dedicato, di dichiarare la non obbligatorietà dei suddetti adempimenti, costituenti, come detto, requisiti necessari, limitatamente ad ove applicabili.

Si precisa, in ultimo, che le suddette deroghe si applicano anche ai componenti dell’impresa familiare ex art.230-bis C.C. ed alle imprese senza lavoratori dipendenti e con un vero e proprio lavoro di subordinazione.

 A cura di Francesco Ricupero

Consulente tecnico Area Sicurezza sul lavoro e Certificazioni No Food

Fonti:

D.L. 19/2024

Legge 56/2024

D.L. 19/2024

D.M. 132/2024

Circolare INL 4/2024

D.Lgs. 81/08 art.21

D.Lgs. 81/08 art.73

D.Lgs. 81/08 art.94

D.Lgs. 81/08 allegato XVII

Quesito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 settembre 2012

Interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7 del 02 Maggio 2013

In.Fo. Sicuri – Regione Piemonte

 

 

Ultima modifica il Lunedì, 30 Dicembre 2024 16:25