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PROROGATO L’OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI

Il DL Sostegni prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura imballaggi fino al 31 dicembre 2021.

 

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.

Tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.

In particolare, all’articolo all’ articolo 39 del Decreto Sostegni è aggiunto il comma 1-ter che prevede quanto segue:

“Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

Pertanto, per tutti gli imballaggi, la sospensione dell’obbligo di etichettatura (l’obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE, e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale), è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, le aziende del settore avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale che sono già immessi in commercio o che sono già provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento delle scorte.

Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

FonteCONAI

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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 382 PER L’IGIENE ALIMENTARE

Modificati gli allegati sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

 

Il 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. CE 382/2021 che modifica gli allegati I e II del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in merito alla gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

 Il Reg. CE 382/2021 introduce il requisito per la cultura della sicurezza alimentare, la gestione delle donazioni per la lotta agli sprechi ed indicazioni più chiare per la gestione degli allergeni; fa parte di un processo di modifica e aggiornamento delle norme europee in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, iniziato da qualche anno e che vedrà la revisione del General Food Law oltre che ulteriori modifiche del REG CE 852/2004.

Il Reg. CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo come obiettivo garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria. 

La Commissione Europea pertanto ha avviato una modifica del Reg. CE 852/2004:

  • Cultura della sicurezza alimentare: aumento della sicurezza degli alimenti migliorando la consapevolezza e il comportamento dei dipendenti nelle aziende alimentari.

 

  • Migliore gestione degli allergeni: la revisione del regolamento introduce requisiti per prevenire o limitare la presenza di allergeni in attrezzature, mezzi di trasporto e nei siti di stoccaggio dei prodotti alimentari al fine di migliorare la sicurezza alimentare nell'UE. A settembre 2020 il Codex Alimentarius ha aggiornato la linea guida per l’applicazione del metodo HACCP.

 

  • Ridistribuzione alimentare: la riduzione dello spreco alimentare è uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork adottata dalla Commissione. La donazione di cibo è uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo, ma presenta diverse difficolta dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Ricade sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti ed elementi minimi di cui tenere conto per far sì che il cibo destinato a essere ridistribuito non sia dannoso per la salute e sia idoneo al consumo umano. Gli alimenti per i quali si applica una data di scadenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 potranno essere ridistribuiti solo prima di tale data, mentre gli alimenti recanti un TMC termine minimo di conservazione potranno essere ridistribuiti anche dopo tale data.

I nuovi requisiti introdotti diventeranno obbligatori e richiesti durante i controlli ufficiali a partire dal 24 marzo 2021.

 

 

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