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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORI IN QUOTA
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
Sicurezza Lavori in quota
Porre attenzione alla sicurezza nei lavori in quota è fondamentale soprattutto nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente ed interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.
Rischi lavori in quota
I Lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. I rischi lavori in quota, nello specifico i rischi di caduta dall’alto, rappresentano una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.
I rischi lavori in quota, che raggiungono il loro massimo nei cantieri temporanei e mobili, interessano tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.
Nei rischi lavori in quota, il rischio di sospensione si presenta quando l’operatore cade ma viene sorretto da funi di sicurezza così da non impattare al suolo. Tuttavia questa sospensione può compromettere la circolazione sanguigna degli arti inferiori, una causa della compressione prolungata esercitata dall’imbracatura stessa.
Quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.
Altro rischio è quello dell’ambiente circostante come la caduta di oggetti dall’alto, superfici scivolose, esposizione a cariche elettriche ambientali ecc…
Formazione rischi lavori in quota
Così come già per altre tipologie di rischio, viene data particolare evidenza agli aspetti relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.
Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo.
Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo.
Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).
Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci