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RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ: COMPILAZIONE E INVIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER EVITARE SANZIONI
RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ: COMPILAZIONE E INVIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER EVITARE SANZIONI
Scadenze, modalità di invio e sanzioni per le aziende con più di 50 dipendenti.
Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (fino a due anni fa la soglia era di 100) hanno tempo fino al 30 settembre per compilare il rapporto biennale 2020-2021 sulla situazione del personale maschile e femminile. Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, su cui è intervenuto il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 contenente le modalità attuative. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Questo rapporto permette di scattare una fotografia ancora più dettagliata sul grado di maturità delle imprese rispetto ai temi della diversità e dell’inclusione di genere. La ratio della norma risiede nel voler garantire le pari opportunità e al contempo condannare le aziende meno inclusive.
Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile
L’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che nel 2006 aveva per la prima volta introdotto lo strumento del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, al fine di mappare il Gender Gap nel contesto lavorativo italiano, è stato recentemente revisionato dall’art. 3 della L. n. 162/2021, che ha introdotto importanti modifiche sul tema. In primo luogo ha abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Le aziende pubbliche e private che hanno meno di 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. All’azienda viene chiesto di descrivere, nel pieno rispetto della data privacy, la propria situazione occupazionale, maschile e femminile, specificando le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alle informazioni e ai dati sui processi di selezione e reclutamento, alla formazione e promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’eventuale cassa integrazione, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente erogata. Tuttavia, i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non possano, neppure indirettamente, identificare i soggetti interessati. I medesimi dati possono essere raggruppati per aree omogenee. Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso, che equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Questi, chiamati ad elaborare i dati contenuti nei rapporti, avranno così a disposizione uno strumento più utile e completo per trasmetterne i risultati, tra gli altri, alla Consigliera Nazionale di Parità.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine per la presentazione del rapporto (30 settembre 2022 per il biennio 2020/2021).
Sanzioni
In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Inoltre, qualora l'inadempimento all'obbligo venga protratto per oltre dodici mesi, sarà disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Oltre alle sanzioni le aziende che non saranno in regola con gli standard previsti resteranno escluse da eventuali gare di appalto e non potranno accedere alle risorse del PNRR. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica mediante l’utilizzo del nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, operativo dal 23 giugno 2022. La scadenza del 30 settembre vale solo per il biennio 2020-2021. Per i periodi successivi è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.