Visualizza articoli per tag: pari opportunità

 

INTESA UNIONCAMERE-PARI OPPORTUNITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE CONTRO IL GENDER GAP

Entro il 2026, almeno mille imprese italiane dovranno ottenere la certificazione della parità di genere.

 

Al via l’accordo di collaborazione tra Unioncamere e il Dipartimento delle Pari Opportunità per la certificazione delle imprese contro il Gender Gap. L’intesa assegna a Unioncamere un ruolo chiave nell’attuazione della certificazione prevista dalla Strategia nazionale per le pari opportunità 2021-2026 e dalle iniziative del Pnrr ad essa collegate. L’Italia è solo al quattordicesimo posto tra i 27 Paesi Ue nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’European Institute for Gender Equality. Il Sistema Nazionale di Certificazione della parità di genere - per il quale il Pnrr ha stanziato 10 milioni di euro -  è stato istituito per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità come le opportunità di carriera, la parità salariale e di mansione, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

La certificazione della parità di genere rappresenta dunque una normativa indispensabile per superare il gender gap perché in grado di innescare meccanismi di cambiamento interno alle aziende. Entro il 2026, almeno mille imprese italiane dovranno avere la certificazione. Secondo l’accordo, le imprese potranno ottenere la certificazione superando i test che documentano l’eliminazione di ogni barriera legata alla differenza di genere sui luoghi di lavoro, contando sul supporto di Unioncamere e del sistema camerale.

Per quanto riguarda le linee guida del sistema di certificazione della parità di genere (Uni/PdR 125:2022), i pilastri fondamentali prevedono:

  • rispetto dei principi costituzionali di parità e uguaglianza;
  • adozione di politiche e misure per favorire l’occupazione femminile – specie quella delle giovani donne e quella qualificata – e l’imprenditoria femminile, anche con incentivi per l’accesso al credito e al mercato ed agevolazioni fiscali;
  • adozione di misure che favoriscano l’effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro (tra cui, pari opportunità nell’accesso, nel reddito, nelle opportunità di carriera e di formazione, piena attuazione del congedo di paternità in linea con le migliori pratiche europee);
  • promozione di politiche di welfare a sostegno del “lavoro silenzioso” di chi si dedica alla cura della famiglia.

I DATI

Stando a una recente rilevazione, già il 23% degli imprenditori intervistati per il V Rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere si è dichiarato interessato alla certificazione, con una propensione maggiore tra gli imprenditori laureati (31%), rispetto a quelli in possesso di un diploma (22%) o della licenza elementare/media (14%). Secondo l’Osservatorio 4.Manager, le imprese riconoscono che i potenziali benefici derivanti dal conseguimento della Certificazione consistono nella crescita della reputazione aziendale (65%), nel miglioramento del clima aziendale (59%), nella riduzione del divario di genere nell’impresa (42%), nei vantaggi fiscali (22%), nei benefici nella partecipazione a gare d’appalto (11%) e in quelli per l’accesso al credito o ai capitali (7%).

Vuoi maggiori informazioni sulla certificazione della parità di genere (Uni/PdR 125:2022)? 

Contattaci

 

Pubblicato in NEWS

RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ: COMPILAZIONE E INVIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER EVITARE SANZIONI

Scadenze, modalità di invio e sanzioni per le aziende con più di 50 dipendenti.

 

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (fino a due anni fa la soglia era di 100) hanno tempo fino al 30 settembre per compilare il rapporto biennale 2020-2021 sulla situazione del personale maschile e femminile. Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, su cui è intervenuto il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 contenente le modalità attuative. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Questo rapporto permette di scattare una fotografia ancora più dettagliata sul grado di maturità delle imprese rispetto ai temi della diversità e dell’inclusione di genere. La ratio della norma risiede nel voler garantire le pari opportunità e al contempo condannare le aziende meno inclusive.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

L’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che nel 2006 aveva per la prima volta introdotto lo strumento del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, al fine di mappare il Gender Gap nel contesto lavorativo italiano, è stato recentemente revisionato dall’art. 3 della L. n. 162/2021, che ha introdotto importanti modifiche sul tema. In primo luogo ha abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Le aziende pubbliche e private che hanno meno di 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. All’azienda viene chiesto di descrivere, nel pieno rispetto della data privacy, la propria situazione occupazionale, maschile e femminile, specificando le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alle informazioni e ai dati sui processi di selezione e reclutamento, alla formazione e promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’eventuale cassa integrazione, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente erogata. Tuttavia, i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non possano, neppure indirettamente, identificare i soggetti interessati. I medesimi dati possono essere raggruppati per aree omogenee. Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso, che equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Questi, chiamati ad elaborare i dati contenuti nei rapporti, avranno così a disposizione uno strumento più utile e completo per trasmetterne i risultati, tra gli altri, alla Consigliera Nazionale di Parità.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine per la presentazione del rapporto (30 settembre 2022 per il biennio 2020/2021).

Sanzioni

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Inoltre, qualora l'inadempimento all'obbligo venga protratto per oltre dodici mesi, sarà disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Oltre alle sanzioni le aziende che non saranno in regola con gli standard previsti resteranno escluse da eventuali gare di appalto e non potranno accedere alle risorse del PNRR. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica mediante l’utilizzo del nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, operativo dal 23 giugno 2022. La scadenza del 30 settembre vale solo per il biennio 2020-2021. Per i periodi successivi è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Pubblicato in NEWS