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PARCO AGRISOLARE 2024: PUBBLICATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PARCO AGRISOLARE 2024: PUBBLICATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 16 settembre fino al 14 ottobre potranno essere presentate le domande per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici agricoli.
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con l'Avviso pubblico emanato in data 19 agosto 2024, ai sensi del Decreto Ministeriale, n. 176845 del 17 aprile 2024, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Operativo Parco Agrisolare che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal nuovo Decreto.
L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.
A chi si rivolge
Sono Soggetti beneficiari:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO pubblicato sul sito del Ministero;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.
Attività ammissibili
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Spese ammissibili
Vengono finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati esistenti e strumentali all’attività agricola dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione. L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).
È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili i seguenti costi:
- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
- pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento.
Agevolazione e erogazione
Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:
- all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:
- all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:
- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite.
Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:
- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite
Erogazione
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 %, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.
Completamento investimento
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di ammissione, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Dotazione finanziaria
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, incrementati di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 2024.
Presentazione domande
Le domande per il Bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre e fino alle 12:00 del 14 ottobre 2024.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
BANDO PARCO AGRISOLARE: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
BANDO PARCO AGRISOLARE: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 12 settembre al 12 ottobre 2023 potranno essere presentate le domande per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici agricoli.
Via libera alla presentazione delle domande di accesso al bando Parco Agrisolare. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Il bando segue le regole definite dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste nel DM 19 aprile 2023 e attua la Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ‘Parco Agrisolare’. Il 21 luglio 2023 il Ministero dell’agricoltura ha pubblicato l’avviso recante le modalità di presentazione delle domande, con annessi alcuni documenti essenziali quali i codici ATECO e le regole operative stilate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le novità del bando Parco Agrisolare
Il decreto 2023 ha elevato l’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo. Vengono poi introdotte nuove possibilità come quella dell’autoconsumo condiviso e la partecipazione di imprese in forma aggregata. Queste opzioni permettono una maggiore condivisione dei benefici ambientali e economici che derivano dall’uso dell’energia solare. Altre novità riguardano la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto. Inoltre ha raddoppiato la spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro e quella per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro. La spesa massima per beneficiario è pari ad 2.330.000 euro, un importo significativo che consente agli operatori del settore di fare investimenti di rilevante entità in progetti green e di effettuare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile, produttiva ed efficiente. Nell’ambito degli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici, saranno ammesse le spese per l’acquisto e la posa dei moduli fotovoltaici, la realizzazione di sistemi di accumulo e i costi di connessione alla rete.
Presentazione domande
Le domande per il Bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre e fino alle 12:00 del 12 ottobre 2023. Questo lasso di tempo offre alle imprese un’ampia finestra temporale per preparare accuratamente la loro candidatura e accedere ai benefici del bando.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY NUOVA VERSIONE DAL 1°LUGLIO 2023
GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY NUOVA VERSIONE DAL 1° LUGLIO 2023
Applicabile già dall’1 gennaio 2023, la nuova versione diventa obbligatoria per tutti gli audit da luglio.
A partire dall'1 gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova versione di GlobalG.A.P Chain of custody (CocC) v 6.1. Tutti gli attori della filiera che gestiscono prodotti sfusi e non confezionati provenienti da processi di produzione oggetto di certificazione GLOBALG.A.P., nonché tutti coloro che confezionano ed etichettano i prodotti utilizzando riferimenti alla certificazione GLOBALG.A.P. hanno l’obbligo di attivare la certificazione Catena di custodia. Il Certificato CoC GlobalGAP rende possibile rintracciare i prodotti originati da un processo produttivo certificato GlobalGAP assicurando che essi non siano confusi con altri prodotti. L’ottenimento della certificazione GLOBALG.A.P. Catena di Custodia (CoC) garantisce che il prodotto certificato GLOBALG.A.P. in fase di coltivazione, mantenga la certificazione lungo tutta la filiera, dal produttore al rivenditore finale (Retailer, Ristoranti etc).
La nuova versione è obbligatoria a partire dal 1 luglio 2023. Con la nuova versione dello Standard, il campo di applicabilità si estende anche ai prodotti trasformati, la cui lavorazione può consistere in taglio, affettatura, cubettatura, congelamento e/o congelamento rapido (IQF), nella misura in cui il prodotto il prodotto oggetto di certificazione rimanga facilmente e visivamente riconducibile alla materia prima di origine. Ad esempio è possibile certificare funghi affettati, zucca a cubetti, melone tagliato, piselli surgelati, ecc.; non è possibile certificare succo d'arancia, purea di mele, passati di verdure, ecc. La nuova versione stabilisce che anche le attività affidate in subappalto potranno essere oggetto di specifico audit in funzione della loro classe di rischio. Per subappalto si intende una persona o un’azienda che svolge un’attività per conto di un’altra persona o azienda, mentre quest’ultima rimane responsabile del prodotto.
Sono classificati ad alto rischio i commercianti, i broker ed altri operatori che si occupano direttamente o tramite subappaltatori della (ri)lavorazione, (ri)confezionamento e/o (ri)etichettatura di prodotti certificati o che si occupano direttamente o tramite subappaltatori dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti sfusi (non confezionati, non sigillati o non etichettati) o dello stoccaggio e della manipolazione di prodotti confezionati non etichettati. In caso di certificazione multisito, tutti i siti in cui i prodotti certificati vengono venduti, lavorati, manipolati, stoccati o gestiti devono essere valutati internamente e sottoposti a verifica da parte dell’Organismo di certificazione. Questa regola vale anche per i subappaltatori e per gli uffici amministrativi di broker che non vengono a contatto con il prodotto (possibilità di audit in remoto). Le aziende che commercializzano o trattano prodotti provenienti da aziende certificate, ma che non identificano o vendono questi prodotti come certificati o con la denominazione GLOBALG.A.P., non necessitano della certificazione CoC. In questo caso, la catena di custodia viene interrotta.
Vuoi maggiori informazioni? Contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
PARCO AGRISOLARE: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PARCO AGRISOLARE: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Contributo a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Con Decreto del 19/04/2023 è stato reso noto l’aggiornamento della misura del PNRR Bando Parco Agrisolare 2023. Il decreto sul Parco Agrisolare promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli. L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui obiettivo è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.
A chi si rivolge
Sono Soggetti beneficiari:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.
Attività ammissibili
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Spese ammissibili
Vengono finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Rispetto alla prima versione, la soglia di potenza installabile sale da 500 kWp a 1 MWp e il limite di spesa per i sistemi di accumulo passa da 50mila a 100mila euro
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili i seguenti costi:
- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
- pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento
Agevolazione e erogazione
A favore delle imprese della produzione agricola sono stati assegnati circa 775 milioni di euro ripartiti in:
- contributi a fondo perduto pari all’80% con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni;
- contributi a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro.
Inoltre, sono assegnati:
- 150 milioni di euro a favore delle imprese di trasformazione agricola (con contributo a fondo perduto fino all’80% senza vincolo di autoconsumo);
- 75 milioni di euro a favore delle imprese dell’agroindustria (con contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo).
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato A. L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 %, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.
Completamento investimento
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di ammissione, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Dotazione finanziaria
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19.
Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci