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PARCO AGRISOLARE 2024: PUBBLICATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dal 16 settembre fino al 14 ottobre potranno essere presentate le domande per il finanziamento di impianti fotovoltaici su edifici agricoli.

 

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con l'Avviso pubblico emanato in data 19 agosto 2024, ai sensi del Decreto Ministeriale, n. 176845 del 17 aprile 2024, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Operativo Parco Agrisolare che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal nuovo Decreto.

L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.

A chi si rivolge

Sono Soggetti beneficiari:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO pubblicato sul sito del Ministero;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

Attività ammissibili

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

Spese ammissibili

Vengono finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati esistenti e strumentali all’attività agricola dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione. L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento.

Agevolazione e erogazione

Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

  • all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

  • all'80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  • al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite.

Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili. L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite

 

Erogazione

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30 %, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.

Completamento investimento

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di ammissione, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Dotazione finanziaria

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, incrementati di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 2024.

Presentazione domande

Le domande per il Bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre e fino alle 12:00 del 14 ottobre 2024.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

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