Mercoledì, 03 Marzo 2021 11:37

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per Movimentazione Manuale dei carichi si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, oltre che a carico delle articolazioni e dei muscoli.

Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto.

Tutti gli addetti all’attività di movimentazione dei carichi devono avere l’idoneità fisica, indossare indumenti e calzature adeguati e aver ricevuto la formazione e l’addestramento così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti.

I rischi della Movimentazione manuale dei carichi

Le operazioni di sollevamento e trascinamento di un peso (pari a 3 kg o superiore) potrebbero causare disturbi e patologie, anche gravi e soprattutto a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli.

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile.

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:

  • Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), troppo ingombrante, instabile, difficile da afferrare, troppo caldo/freddo, ecc.;
  • Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;
  • Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento, distanza percorsa trasportando il carico;
  • Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.

Obblighi del datore di lavoro per Movimentazione manuale dei carichi

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio allo scopo di adottare tutti gli interventi di prevenzione e protezione necessari per limitare o annullare eventuali danni alla salute dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o comunque ridurre il rischio utilizzando ausili meccanici di sollevamento (paranchi, gru, piattaforme) o di spinta e trasporto (carrelli e muletti) del carico.

Fondamentale è anche organizzare gli ambienti di lavoro per far sì che ogni attività di movimentazione, specie se meccanizzata, avvenga in totale sicurezza senza rischiare interferenza fra mezzi di movimentazione e personale a terra e comunque limitando i rischi potenziali quali urti, scivolamenti o cadute di nessun genere. 

Formazione Rischio Movimentazione manuale dei carichi

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale.

Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].

La sanzione per la mancata valutazione di questo rischio è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €.

La sanzione per la mancata formazione e addestramento dei lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.

Il corso Formazione lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e deve effettuarsi ogni 5 anni.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Ultima modifica il Venerdì, 16 Aprile 2021 10:44