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FONDO PMI PER LA CRISI IN UCRAINA: DAL 30 AGOSTO LE DOMANDE PER ACCEDERE ALLE GARANZIE
Al via le nuove misure sul Temporary Crisis Framework in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Dal 30 agosto 2022, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, è possibile presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo PMI a valere sul nuovo Quadro temporaneo di crisi istituito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina (Temporary Crisis Framework – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti). Gli aiuti sono riservati alle imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina che hanno esigenze di liquidità connesse alla guerra, relative ad esempio al rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione o all’incremento delle spese energetiche.
L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Ai Regimi de minimis e ai Regimi d’esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un plafond pari a:
- 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio
- 62mila euro per le imprese dell’agricoltura
- 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura
L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro. Le percentuali di copertura della garanzia sono quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2022: 80% per investimento e operazioni con finalità diversa riferite ad imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello.
I requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia Temporary Framework
Le operazioni finanziarie devono avere una durata non superiore a 96 mesi (8 anni) e un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale. Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.