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PARITÀ DI GENERE: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DELL’1% PER AZIENDE CERTIFICATE
PARITÀ DI GENERE: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DELL’1% PER AZIENDE CERTIFICATE
Pubblicato il Decreto 20/10/2022 che ne definisce criteri e modalità di concessione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto ministeriale del 20 ottobre 2022 in cui vengono individuati i criteri dell’esonero contributivo spettante alle aziende private che hanno conseguito la parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Lo sgravio, previsto dalla legge di Bilancio 2022, si applica, nella misura dell’1%, sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 50mila euro annui per azienda. Sono escluse le pubbliche amministrazioni. Lo sgravio non sarà attribuito automaticamente ma sarà necessario fare domanda.
Per essere ammesse, le aziende devono possedere la certificazione della parità di genere e devono presentare, in via telematica, una domanda all'Inps secondo le istruzioni rese disponibili dal medesimo Istituto. A decorrere dall’anno 2022 le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere trasmesse in via telematica all’INPS e devono contenere, relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere, le seguenti informazioni:
1) dati identificativi dell’azienda;
2) retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Per consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Per favorire il più ampio accesso all'esonero il decreto stabilisce che, qualora le risorse di dovessero risultano insufficienti in relazione al numero di domande ammesse, l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto.
Vuoi maggiori informazioni sulla certificazione della parità di genere (Uni/PdR 125:2022)?