Mercoledì, 09 Gennaio 2019 09:05

LEGGE DI BILANCIO 2019, AUMENTANO LE SANZIONI PER LAVORO NERO E VIOLAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

La legge 145/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 e in vigore dal 1 gennaio 2019, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ridisegna la disciplina sanzionatoria sulle violazioni commesse dai datori di lavoro. Con la Legge di Bilancio 2019 vengono di fatto inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’incremento prevede un aumento del 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare e un aumento del 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico).
Tali maggiorazioni saranno anche  raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per lo stesso tipo di illeciti.

 
 

 
 

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscono all’impiego in nero di lavoratori e variano in base ai giorni di occupazione in nero: da 1.500 a 9.000 euro fino a 30 giorni; da 3.000 a 18.000 euro tra i 31 e i 60 giorni; da 6.000 a 36.000 euro nei casi superiori i 60 giorni. Nel caso di impiego di minori non in età lavorativa è previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.
Rientrano nei rigori della nuova legge anche l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di mano d’opera; la mancata comunicazione al Ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, nonché le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali.

La stretta alle violazioni in materia di lavoro riguarda anche gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 – Testo Unico), sanzionate sia in via amministrativa che penale. L’aumento delle sanzioni al 10% (anziché il 20%) non costituisce certo una linea di favore, in quanto si aggiunge all’aumento del 9,6% del 2013 a cui si era aggiunto un ulteriore 1,9% dal luglio 2018 che denota la rinnovata attenzione del legislatore alla tutela del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ultima modifica il Venerdì, 06 Novembre 2020 09:08