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EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) – GUIDA OPERATIVA PER LE IMPRESE
Il DPCM 9 marzo 2020 (GU del 09-03-2020, n. 62) recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ha inserito nuove e più stringenti misure sanitarie, stabilendo che l’Italia intera diventa zona protetta.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dal 10 marzo 2020, e salvo successivi aggiornamenti, validi fino al 3 aprile 2020. Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute (in caso di uscite per i suddetti motivi va compilato modulo di autodichiarazione, che può essere compilato anche al momento dell’eventuale fermo dell’autorità di polizia). Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il decreto stabilisce, inoltre, che sono sospesi fino al 3 aprile tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Il nuovo provvedimento ha inevitabilmente prodotto conseguenze anche in ambito lavorativo.
LE ASSENZE DA LAVORO PER CORONAVIRUS
Tenendo conto delle disposizioni introdotte si intende fornire un quadro dei principali strumenti a sostegno delle imprese disponibili per far fronte alle difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusioni del virus verificatisi nel nostro Paese.
Il DPCM, fermi gli aggiornamenti ministeriali che seguiranno nei prossimi giorni, dispone:
SMART WORKING (lavoro agile)
Lo Smart Working è regolamentato dalla Legge 81/2017, secondo la quale la prestazione lavorativa può essere svolta in remoto dal lavoratore subordinato a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.
La modalità di Smart Working può essere applicata, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Si invitano i datori di lavoro, qualora sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie fino al 3 aprile 2020, facendo salva l’incentivazione allo Smart Working. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza di lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e di fine.
QUARANTENA OBBLIGATORIA
L’assenza per quarantena obbligatoria riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato.
gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
QUARANTENA VOLONTARIA
Nel decreto 8 marzo è altresì specificato che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto in oggetto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e al proprio medico di medicina generale.
La decisione di adottare un comportamento di quarantena volontaria può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
ASSENZA PER PAURA DI CONTAGIO
Nelle aziende potrebbero verificarsi assenze autodeterminate da parte dei lavoratori (assenti per paura del contagio) che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione.
Un’assenza di questo tipo, giustificata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alla fattispecie previste, non consente, dunque, di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
AMMORTIZZATORI SOCIALI (previsti aggiornamenti dopo il prossimo Consiglio dei Ministri del 13 marzo)
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, il Governo è al lavoro su nuove misure per l’emergenza Coronavirus in Italia “a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane”.
Ad annunciarlo è stata, oggi 11/03/2020, la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, in conferenza a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri di questa mattina, che ha stanziato 25 miliardi di euro per far fronte all’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese.
La ministra ha parlato di “un allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti”, della possibilità di utilizzare un “fondo salariale per le aziende da 5 a 15 dipendenti e una cassa in deroga speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore, su tutto il territorio nazionale”. Queste disposizioni saranno “correlate anche da norme per la famiglia, un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e, in alternativa, un voucher baby sitter. Si prevedranno – ha aggiunto la Catalfo – norme speciali per gli stagionali e gli autonomi anche con la previsione della sospensione dei contributi previdenziali in modo da tutelare tutti i settori”. In pratica la ministra ha anticipato alcuni di provvedimenti che saranno contenuti nel nuovo decreto del prossimo venerdì 13 marzo, per contenere l’epidemia di Covid-19 che sarà varato dal prossimo Consigli dei Ministri.