Venerdì, 15 Maggio 2020 16:12

COVID-19: COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO

 

 

Responsabilità civile e penale in caso di contagio presso i luoghi di lavoro.

Inosservanza delle norme per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro: in caso di contagio da Covid-19 il datore di lavoro rischia sia in ambito penale che civile. A stabilirlo è il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2 nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.
Infatti, l’infezione da Covid-19 è stata annoverata tra le malattie infettive e parassitarie e così in caso di contagio nei luoghi lavoro scatterebbe la copertura Inail per gli assicurati.

Come deve comportarsi il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, in primis, ha l’obbligo di informazione verso i propri lavoratori circa le normative e le disposizioni delle Autorità. Inoltre, è necessario prevedere una serie di procedure relative alla protezione individuale, all’igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro. Da prevedere altresì: la gestione di eventuali persone sintomatiche e le procedure di sorveglianza sanitaria. In relazione a quanto evidenziato risulta fondamentale l’aggiornamento e monitoraggio del DVR (Documento Valutazione Rischi) al fine di mantenere idonea e accessibile la sede di lavoro. Se ciò non fosse, la ripartenza per l’impresa non sarebbe possibile.

Responsabilità del datore di lavoro

L’inosservanza e l’omissione delle norme per il contenimento Covid-19 è sufficiente a determinare una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di esser stato contagiato sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell’art. 40 c 2 cp. Inoltre, la proprietà nella figura del titolare dell’attività risponde del reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.). Infatti si ricordi che l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure più idonee al rischio dell’attività per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.Infatti, il datore di lavoro deve ottemperare agli obblighi di legge al fine di dimostrare di aver rispettato tutte le misure necessarie e le precauzioni imposte per escludere ogni responsabilità a suo carico.
Inoltre oltre all’aspetto penale e in caso di contagio accertato da coronavirus presso il luogo di lavoro, si può incorrere verso un risarcimento civile del danno, ai sensi dell’art. 2043 cc.

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Ultima modifica il Giovedì, 05 Novembre 2020 16:14