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MORTE SUL LAVORO: DATORE RESPONSABILE SE TACE SUI RISCHI?
A ribadirlo è la recente ordinanza n. 8988 emessa dalla Corte di Cassazione il 15 maggio 2020.
In(formare) sui rischi sul luogo di lavoro per il datore di lavoro risulta fondamentale al fine di non incorrere in gravi sanzioni.
«Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando:
- risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
- oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio;
- o, ancora, abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante».
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8988/20; depositata il 15 maggio)
Si ricordi che comunque il datore di lavoro ha già l’obbligo di formazione come disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ma qualora ci siano delle specificità che siano al di fuori dalle indicazioni elencate all’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 l il datore di lavoro come dovrà comportarsi?
Inoltre in relazione agli infortuni sul lavoro e al rischio di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 in azienda e a seguito delle prescrizioni contenute nei Protocolli e delle Linee guida con l’obiettivo di ridurre e contenere il rischio di contagio è importante che il Datore di lavoro rispetti tutte le procedure e indicazioni atte a limitare tali rischi.
Se sei un imprenditore e vuoi ricevere maggiori informazioni sugli adempimenti obbligatori e sulle procedure Covid-19 da seguire ti consigliamo di chiamare il team di professionisti PROMOTERGROUP S.p.A. allo 0932/862613 o scriverci su WhatsApp al numero 348 5645643 per concordare un appuntamento.