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SIGILLI ALL’AZIENDA SENZA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR
La mancata redazione del Dvr provoca lo stop all'attività d'impresa.
L’ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4/2021, detta le istruzioni alla sospensione dell'attività d'impresa dopo il giro di vite del dl n. 146/2021 (cd decreto Fiscale), in conversione in legge, che ha individuato nuove ipotesi di «gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro. Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:
- sospensione dell'attività interessata dalle violazioni;
- sospensione limitata all'attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall'alto.
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del Dvr. Invece, nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito (il Dvr, infatti, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi), il provvedimento di stop può essere adottato con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. In tal caso, solo se il Dvr reca una data «certa» antecedente al provvedimento di sospensione, l'ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Per ottenere la revoca è necessario esibire il Documento di valutazione dei rischi.