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COVID-19: IL CONTAGIO È INFORTUNIO SUL LAVORO
Oltre 54mila i contagi sul lavoro denunciati all'ente al 30 settembre. Riaperto il dibattito sulle responsabilità delle aziende.
Secondo l'ultimo report Inail, al 30 settembre 2020 sono oltre 54mila i contagi sul lavoro denunciati all'ente. I casi mortali sono stati 319, 16 in più rispetto al 31 agosto e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data.
Numeri che riguardano i lavoratori, ma anche le aziende, riaccendono infatti la discussione sull’opportunità di uno scudo penale per i datori di lavoro adempienti, rispetto al tema delle misure di prevenzione. Le norme da poco introdotte non escludono la responsabilità penale del datore, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine dell’eventuale procedimento.
Infortunio sul lavoro
L’art. 42 secondo comma del decreto legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 riconosce il contagio da covid- 19 avvenuto durante il lavoro, come infortunio. A stabilirlo è stato il decreto Cura Italia, specificando che in caso di infezione avvenuta sul posto di lavoro il lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa Inail.
Il decreto Cura Italia in particolare ha stabilito che il contagio da Covid19 è un infortunio sul lavoro se avvenuto “in occasione dell’espletamento delle proprie mansioni nell’ambiente lavorativo”.
Ma quali sono le responsabilità del datore di lavoro in questi casi?
Sono state fissate dal Decreto Liquidità e stabiliscono l’obbligo per i datori di lavoro di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, applicando le disposizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 sulla regolamentazione per il contrasto e il contenimento da Covid-19 sul lavoro.
A questo Decreto segue l’articolo 29bis del Decreto Liquidità che fissa le responsabilità del datore di lavoro.
Responsabilità del datore di lavoro
Secondo questa norma 8 (articolo 29bis) le imprese che realizzano tutte le misure indicate dalle norme emergenziali rispettano il 2087 del Codice civile, ma la colpa addebitabile ad un datore di lavoro può consistere nel violare il 2087 del Codice civile ma può consistere anche e soprattutto nella violazione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, il decreto 81/2008.
I punti critici della normativa sono diversi: dalla verifica che il contagio sia avvenuto effettivamente durante le ore di lavoro al capitolo relativo agli asintomatici.